(AGENPARL) – gio 04 luglio 2024 COMUNICATO STAMPA n. 109/24
Lussemburgo, 4 luglio 2024
Sentenza della Corte nella causa C-450/22 | Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell’azione
collettiva)
Mutui ipotecari: la trasparenza delle clausole «di tasso minimo» può
essere oggetto di controllo nell’ambito di un’azione collettiva riguardante
l’intero sistema bancario di un paese
In occasione del suo controllo, il giudice può tener conto dell’evoluzione della percezione del consumatore
medio riguardo a tali clausole
Le clausole «di tasso minimo» sono clausole standard che erano contenute nei contratti di mutui ipotecari a tasso
variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Dette clausole
fissavano una soglia (o «tasso minimo») al di sotto della quale il tasso d’interesse variabile non poteva scendere,
anche se il tasso di riferimento (generalmente l’Euribor) era inferiore a tale tasso minimo. In Spagna sono state
presentate diverse migliaia di ricorsi, con cui è stata lamentata l’illegittimità delle clausole «di tasso minimo» ai sensi
della direttiva sulle clausole abusive 1 2.
L’Associazione spagnola degli utenti delle banche, delle casse di risparmio e delle assicurazioni (ADICAE) ha avviato
un’azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna. L’ADICAE mira a far cessare
l’utilizzo, da parte di tali istituti finanziari, delle clausole «di tasso minimo» e ad ottenere il rimborso dei pagamenti
effettuati in virtù di queste ultime. A seguito di appelli lanciati nei media nazionali, 820 consumatori hanno aderito
all’azione collettiva.
Dopo essere rimasti soccombenti due volte, gli enti creditizi hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema
spagnola. Tale giudice nutre dubbi quanto alla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a
un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo» al fine di verificarne il carattere abusivo, tenuto
conto in particolare dei numerosi consumatori e istituti finanziari interessati. Esso sottolinea altresì la difficoltà di
utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere, in un caso del genere, al controllo di trasparenza, poiché
le clausole «di tasso minimo» si rivolgevano a diverse categorie specifiche di consumatori.
La Corte rileva che nulla nella direttiva indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso
nell’ambito di un’azione collettiva. Tale controllo deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni
collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista nei confronti del
consumatore medio.
La Corte segnala che, nel caso di specie, la prima delle due condizioni cui è subordinato l’esercizio di un’azione
collettiva nei confronti di più professionisti è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso
settore economico (si tratta di enti creditizi). La sfida di ordine organizzativo posta dalla complessità del caso –
derivante dal numero considerevole di enti e di consumatori – non deve pregiudicare l’effettività dei diritti
soggettivi riconosciuti ai consumatori dalla direttiva.
La Corte rileva che anche la seconda condizione sembra essere soddisfatta in quanto, fatte salve le verifiche
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della Corte suprema spagnola, le clausole «di tasso minimo» in questione sembrano simili. La Corte aggiunge
che il solo fatto che i contratti in cui esse figurano siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative
diverse non può portare ad escludere tale somiglianza.
La Corte sottolinea poi che è proprio l’eterogeneità del pubblico interessato a rendere necessario il ricorso alla
figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Tuttavia,
tale percezione può essersi modificata, cosicché la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei
tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata
l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso
del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione
di un contratto di mutuo ipotecario.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
In una sentenza del 9 maggio 2013, la Corte suprema spagnola ha statuito, nell’ambito di un’azione collettiva avviata da un’associazione di
consumatori contro vari istituti bancari, che le clausole «di tasso minimo» esaminate non erano trasparenti, perché i consumatori non erano stati
correttamente informati dell’onere economico e giuridico a loro carico. Le clausole sono state dichiarate nulle e prive di effetti. Tuttavia, tenuto delle
gravi ripercussioni economiche che avrebbe la restituzione retroattiva dei pagamenti indebiti nel settore bancario, la Corte suprema spagnola ha
deciso di limitare gli effetti temporali della dichiarazione di invalidità ai pagamenti indebiti effettuati dopo la pronuncia della sua sentenza. La Corte di
giustizia ha, ciononostante, dichiarato che tale limitazione era incompatibile con la direttiva (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a.
C-154/15, C-307/15 e C-308/15 nonché CP n. 144/16).
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