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Aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai, così da abbassare il canone. È il cuore della proposta di legge presentata dal deputato della Lega Stefano Candiani. Aumentare di un punto percentuale la pubblicità della TV di Stato, argomenta Candiani, garantirebbe una raccolta di quasi 600 milioni che darebbero all’azienda “la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato”.
Lo fa sapere la Lega.
Proposta di Legge
D’iniziativa del deputato Candiani
Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una radicale trasforma zione dell’offerta televisiva, con centinaia di nuovi canali e nuove piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali di intrattenimento. In questo mutato contesto, in continua evoluzione, è necessario ripensare al ruolo che la televisione pubblica deve svolgere, alla sua missione e alle sue specifiche modalità di funzionamento.
La presente proposta di legge composta di 2 articoli prevede l’aumento dei limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai. Nel 2022 gli spot valevano complessivamente circa 500 milioni di euro: un aumento di un punto percentuale porterebbe la cifra complessiva raccolta a poco meno di 600 milioni, dando all’azienda la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato.
L’articolo 4 interviene sul finanziamento del servizio pubblico.
Il pagamento del canone RAI risulta oggi anacronistico e ingiusto, in quanto è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili a ricevere un segnale. Per questi motivi, anche in previsione dell’avanza mento della tecnologia e dell’inevitabile passaggio di canali sulla piattaforma web, è prevista una progressiva riduzione del canone con un taglio a cadenza annuale del 20 per cento rispetto all’importo oggi previsto, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura del servizio pubblico è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva.
Inoltre, a proposito del canone, viene previsto fin da subito che, laddove sussista ancora oggi l’impossibilità di accesso alla rete o l’impossibilità di fruizione del servizio da parte de gli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbona mento non è dovuto.
La presente proposta di legge si propone l’ambizioso obiettivo di intervenire con modifiche puntuali per una riforma del finanziamento dell’azienda RAI-Radiotelevisione italiana Spa che garantisca l’effettiva fruizione da parte della cittadinanza di un servizio pubblico di qualità.
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni)
1. All’articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Con riferimento alla concessionaria di servizio pubblico, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto la trasmissione di messaggi pubblicità riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 7 per cento giornaliero, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Un’ eventuale eccedenza, comunque non superiore all’1 per cento nel corso di un’ora, dovrà essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 61 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico)
1. al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La società concessionaria è tenuta a riservare alle regioni una parte delle risorse necessarie alla prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, destinando alla produzione e allo sviluppo dellesedi regionali una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti tramite canone o fiscalità generale, a titolo di finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico regionale”;
2. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. L’importo del canone di abbonamento è progressivamente ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all’ammontare previsto nell’anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Con la medesima cadenza annuale, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. individua quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay;
3-ter. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si impegna a garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di tutti i cittadini attraverso la trasmissione dei programmi sul digitale terrestre. In caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.