
(AGENPARL) – mar 25 giugno 2024 ORDINANZA SINDACALE N° OS-2024-49 DEL 24/06/2024
Inserita nel fascicolo: 2024.II.1.1
Settore Responsabile: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Unità Proponente:
040010 – S.O. PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Proposta n. 2024-3473
OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E
DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO INTERNO ALLE
TANGENZIALI, A VALERE FINO AL 30 SETTEMBRE 2024
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OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E
DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO INTERNO ALLE
TANGENZIALI, A VALERE FINO AL 30 SETTEMBRE 2024
IL SINDACO
Premesso che
obiettivo strategico del Comune di Parma è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana,
nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza
urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
la città di Parma, forte dei propri beni monumentali ed artistici nonché della storica intensa attività
culturale, oltre che del proprio vivace tessuto artigianale, commerciale ed industriale, è stata
nominata nel 2017 “Città creativa della gastronomia UNESCO” ed è stata proclamata dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali per il biennio 2020/2021 Capitale Italiana della Cultura;
l’Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, comportamenti
idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando
le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici;
Rilevato che
nel territorio urbano della città di Parma, con particolare riferimento al centro storico e alle aree dei
quartieri interni alle tangenziali, si constatano ancora elementi problematici legati alla pubblica
sicurezza, al decoro urbano e alla quiete pubblica, collegate all’utilizzo improprio e, in alcune
casistiche violento, di contenitori in vetro e latta, nonché all’abbandono e /o alla dispersione di detti
contenitori;
molteplici progettualità ed azioni sono state messe in atto per arginare e migliorare questi aspetti
sia sotto il profilo del coordinamento con gli organi di governo del territorio, sia con nuovi progetti
di presidio da parte della Polizia Locale, sia attraverso la messa in campo di differenti ed articolati
strumenti di condivisione tra le forze dell’ordine, con il territorio, gli esercenti pubblici esercizi e la
cittadinanza, nonché mediante il rafforzamento di politiche finalizzate al miglioramento del decoro
e della quiete pubblica;
il Regolamento per “l’esercizio delle attività artigianali e commerciali nelle aree di particolare
rilevanza storico-monumentale ai fini della loro tutela” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 42 del 17/07/2023 supporta, per l’ambito di azione e per l’area del Centro Storico su
cui opera, gli obiettivi dianzi richiamati
l’Ordinanza Sindacale n.70 del 26/07/2023, per i mesi di agosto e settembre di sua applicazione e
la successiva Ordinanza Sindacale n.90 del 17/10/2023 con validità fino al 15 gennaio 2024, hanno
portato apprezzabili risultati condivisi anche con la locale Questura, nello spirito che ci si era posti
proprio di vietare alla fonte l’approvvigionamento negli orari serali e notturni di elementi in vetro e
latta che potessero fungere anche da strumenti di offesa e possibile stimolo alle situazioni
descritte;
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Considerato che
rimane forte la modalità di fruizione degli spazi pubblici all’aperto, assolutamente da condividere
per quanto agli aspetti sociali, culturali, di relazione e di vita attiva della città, ma al medesimo
tempo presenta possibili rischi nei termini di quanto illustrato sopra relativamente a degenerazioni
connesse all’errato uso di vetro e latta negli orari notturni;
permangono da parte della cittadinanza, rappresentanze politiche e istituzionali importanti
segnalazioni per civile convivenza e pubblica sicurezza, dovute in molti casi all’utilizzo improprio e
all’abbandono di contenitori in vetro e latta, soprattutto nell’area urbana ricompresa all’interno
delle tangenziali;
i fenomeni connessi di dispersione e abbandono al suolo e nel verde pubblico di bottiglie di vetro –
spesso frantumate – rappresentano un pericolo per l’ordinato ed il quieto vivere civile e per la
normale fruibilità degli spazi pubblici;
permane l’opportunità di poter affiancare alle azioni introdotte sul territorio per arginare questi
fenomeni, anche disposizioni come quelle che sono state impartite con le Ordinanze Sindacali
sopra richiamate e in previsione di possibili interventi regolamentari a carattere permanente nel
caso detti fenomeni si protraessero ulteriormente;
Visti
l’art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che “(…) i cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz’armi (…)”;
l’art. 31 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, che permette di porre limiti alla “(…) libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali (…)”;
l’art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni
di cui all’art. 14-ter della L. n. 125/2001;
l’art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che “(…) il Sindaco, quale ufficiale di governo,
adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana (…)”;
il comma 4 bis dell’art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall’art.8 c.1 lett.
b) del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile
2017, n.48, ove si recita che “(…) I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l’incolumità
pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza
urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi (…) anche legati
all’abuso di alcool (…);
l’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall’art.8 c.1 lett. a) del
decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017,
n.48, il quale consente al Sindaco l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale
rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale
o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,
anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
l’Art. 5 del “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività’ di esercizio” del
Comune di Parma, il quale prevede limitazioni alla vendita e/o somministrazioni di bevande
alcoliche in Area Zonizzata, quali in particolare: – divieto, ai titolari di attività commerciali in sede
fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria
(quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di
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somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00 (…) la
vendita per asporto di bevande alcooliche in qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di
qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta – ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e
bevande è consentita la somministrazione di bevande alcooliche e non alcooliche in contenitori di
vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d.
Dehors);
l’art.4 del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede che “(…) per
particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza
contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro
dell’ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di
insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte
dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una
situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di
manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare
la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque
genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale (…)”;
l’art.15 del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede che “(…) è
vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie,
lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (…)”;
l’art.19 lett. j) del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede il divieto
di “(…) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini e le campane per la raccolta
generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini
stradali per conferire rifiuti urbani o speciali, o non rispettando le modalità di conferimento
individuate dall’Amministrazione Comunale (…)”;
l’art.19 lett.l) del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede che “(…)
nelle aree verdi pubbliche e nelle zone individuate dalla Giunta Comunale è vietato consumare o
detenere a scopo di consumo bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo o di altra
tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all’uopo destinati e fatte salve le modalità di
somministrazione contenute in regolamenti e/o in autorizzazioni temporanee (…)”;
Ritenuto
per le ragioni sopraesposte, che sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente
correlate alla peculiarità del tempo che caratterizza il verificarsi degli eventi che il presente
provvedimento intende contrastare e strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di
contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, pertanto congruo estendere la
validità tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, fino al 30 SETTEMBRE
2024 nell’area urbana ricompresa all’interno delle tangenziali;
Visto quanto predisposto dal Settore Sviluppo Economico diretto dal dirigente ing. Nicola Ferioli,
nominato dal Sindaco con decreto DSMG/2022/52 p.g.242225 del 15/12/2022 che ha la
responsabilità del procedimento;
Ritenuto inoltre che, per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano
essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di
tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica;
Sentito il Comitato Provinciale Sicurezza la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con
il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l’insorgenza di fenomeni di
illegalità;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso, ai sensi dell’art.54
c.5 del Dlgs 18 agosto 2000, n.267, alla Prefettura di Parma, ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
Visti:
l’Art. 17 della Costituzione Italiana;
la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di “alcool e problemi alcool correlati”;
il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;
lo Statuto del Comune di Parma;
Sentito il Segretario Generale e gli Assessori alla Rigenerazione Urbana e alla Legalità;
per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali
quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della
tutela dell’ambiente e dei beni culturali;
ORDINA
• il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta per i titolari degli esercizi di
vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali nell’area urbana ricompresa all’interno
delle tangenziali fino al 30 SETTEMBRE 2024, dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno
successivo;
• il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta nelle aree pubbliche
ricomprese nel perimetro e negli orari della presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il
contenitore;
• che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile
pubblico;
Tale divieto non trova applicazione
qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all’interno dei locali
autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico
con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate. In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari
fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;
nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;
in occasione di manifestazioni appositamente autorizzate;
AVVERTE
che la vigilanza sull’ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e
dalle Forze di Polizia e che l’inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è
punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai
sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con
pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;
che la presente ordinanza integra le violazioni già presenti nel Regolamento di Polizia Urbana di
Parma e il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio;
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DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul
sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione;
INOLTRA
alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua
diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione
dell’avviso della presente ordinanza.
la presente Ordinanza viene trasmessa a:
Questura di Parma
Polizia Amministrativa Questura di Parma
Prefettura di Parma
Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
Comando di Guardia di Finanza
ARPAE di Parma
Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
Ascom Parma
Confesercenti Parma
Federdistribuzione
Confartigianato Imprese Parma
CNA Parma
GIA Parma
Confconsumatori Federazione di Parma
Federconsumatori di Parma
ADICONSUM-CISL di Parma
ADOC-UIL DI Parma
Comando del Corpo di Polizia Locale
RepartoVigilanza Commerciale Polizia Locale
Contact Center del Comune di Parma
Settore Mobilità e Trasporti
Settore Transizione Ecologica
Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali
Segreteria Generale
Ufficio Stampa
Albo Pretorio
Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Comune di Parma:
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: S.O. Pianificazione e Regolamentazione
Attività Economiche, Largo Torello de Strada 11/A, a Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente con il responsabile del
Modalità di ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
IL SINDACO
GUERRA MICHELE
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
Dirigente di settore: FERIOLI NICOLA
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Elenco Allegati: