(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2024(AGENPARL) – gio 20 giugno 2024 COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE 136 DEL 18 giugno 2024
OGGETTO: Proposta di istituzione del Mercato coperto all’ingrosso di Ballaro’ in Piazza
del Carmine a servizio delle attività economiche del Mercato di Ballaro’: approvazione del
nuovo schema di regolamento finalizzato alla Concessione degli stands (Modifica
Deliberazione di Giunta nr. 152 dell’8/6/2021) – Atto d’indirizzo
ESECUZIONE IMMEDIATA
PRESENTI
ASSENTI
SINDACO:
Lagalla Roberto
VICE SINDACO:
Cannella Pietro
Tamajo
Aristide
Falzone
Dario
Alongi
Pietro
Carta
Maurizio
Anello
Alessandro
Orlando
Salvatore
Pennino
Rosalia
Alaimo
Brigida
Ferrandelli
Fabrizio
Forzinetti
Giuliano
ASSESSORI:
Totale N.
L’anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di giugno alle ore 15:06 in Palermo, nella sede
istituzionale di Palazzo Palagonia, si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti,
compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco, Dott. Pietro Cannella.
Partecipa la sottoscritta Dott.ssa Paola Di Trapani, Vice Segretario Generale del Comune.
Si dà atto che il Vice Sindaco Cannella e l’Assessore Falzone sono presenti da remoto.
Il Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge, parere di regolarità tecnica reso favorevolmente
proposta agli atti dell’Ente;
Sentito in merito l’Assessore Forzinetti, competente al ramo, il quale evidenzia che la presente
proposta risponde alla esigenza, non più differibile, di assegnare gli stand del Mercato di Piazza del
Carmine regolarizzato, ex art. 8 bis L.R. 18/95, giusta Deliberazione di C.C. n. 351/2021.
Rappresenta, a riguardo, che con la citata deliberazione è stato approvato, anche, il “Regolamento
riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori dei mercati istituiti ai
sensi dell’art. 8 bis L.R. 18/1995” e che, avviate le procedure finalizzate all’assegnazione delle
concessioni di posteggio sulle aree, le stesse sono state sospese in relazione a vizi di legittimità
sollevati sul Regolamento e sulle correlate procedure di assegnazione dei contributi.
Nelle immediatezze della proposta (PROCON 490/2023) con la quale l’Ufficio, a seguito di un
parere reso dal Segretario Generale, proponeva l’annullamento parziale del suddetto Regolamento
con la sostituzione di clausole legittime, è entrata in vigore la L. 214 del 30/12/2023 “Legge
annuale per il mercati e la concorrenza 2022”, il cui art. 11 comma 1 individua, come modalità di
assegnazione delle concessioni su area pubblica, la procedura ad evidenza pubblica ed individua,
come presupposto giuridico per l’avvio delle selezioni, la Conferenza Stato-Regione da svolgersi
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
La Conferenza non ha avuto, ad oggi, luogo e, comunque, all’esito di approfondimenti congiunti tra
i vari Uffici interessati, il ricorso all’art. 11 è parso, sotto determinati profili, non percorribile
rispetto alla configurazione impressa al Mercato con il progetto approvato in variante urbanistica.
Pertanto, la soluzione di assegnare gli stand attraverso l’applicazione della Legge sul commercio
all’ingrosso, che consente la vendita all’ingrosso anche fuori dai Mercati generali, è apparsa la
soluzione percorribile.
Quest’ultima, infatti, da un lato, è capace di superare la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 11
essendo la fattispecie che ci occupa attratta nell’ambito di applicabilità di una normativa diversa ma
che prevede l’assegnazione con procedure ad evidenza pubblica; dall’altro è capare di realizzare
l’interesse pubblico sotteso alla stessa variante urbanistica in quanto la realizzazione delle coperture
“rappresenterebbe una possibilità per accelerare il processo di regolarizzazione del mercato e di
valorizzazione di esso come risorsa economica e sociale”, come si legge nella Relazione tecnica
allegata al progetto;
Intervenuta il Vice Segretario Generale, la stessa rappresenta che la Segreteria Generale ha richiesto
PROGIU, attese alcune criticità, tra le quali, quella della prospettata configurazione di Istituzione di
“nuovo mercato all’ingrosso”.
Ed invero, nella considerazione che, come esplicitato nella stessa proposta, il “Mercato all’ingrosso
di Ballarò” è quello “nella configurazione strutturale risultante dall’opera di riqualificazione
condotta dallo IACP secondo la progettazione in variante urbanistica approvata con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 193/2019”, appare evidente che il proponendo “Mercato all’ingrosso di
Ballarò” si identifichi con il Mercato già istituito, tramite regolarizzazione ex art 8 bis L.R. 18/1995,
dalla Deliberazione di C.C. 351/2021, atteso che il dispositivo di quest’ultima riporta “nella
configurazione strutturale risultante dall’opera di riqualificazione condotta dallo IACP secondo la
progettazione in variante urbanistica approvata con Deliberazione di Consiglio Comuna n.
193/2019”.
A fronte della richiesta di soccorso istruttorio, il Dirigente proponente, condividendo i rilievi mossi,
della PROGIU, proponendo la contestuale modifica dello schema di Regolamento, nelle parti
interessate dall’emendamento.
Dopo ampia ed articolata discussione;
Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione, con l’emendamento proposto dalla
funzione dirigenziale;
Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è fatta propria ed approvata nel testo allegato alla
presente, il cui dispositivo, a seguito dell’emendamento, viene interamente così re-iscritto:
“DARE ATTO CHE il si identifica con il, nella configurazione strutturale risultante dall’opera di qualificazione
condotta dallo IACP secondo la progettazione in variante urbanistica approvata con Deliberazione
di C.C. n. 193/2019 e, per l’effetto,
CONSIDERARE espunta, dall’oggetto della Deliberazione, la locuzione ;
PRENDERE ATTO dell’allegato schema di Regolamento che andrà a disciplinare l’attività di
vendita all’ ingrosso, all’interno del “Mercato coperto all’ingrosso di Ballarò”, a servizio degli
operatori del Mercato Ballarò;
DARE ATTO CHE l’adozione del suddetto Regolamento avverrà a cura del Consiglio Comunale,
cui verrà sottoposto con unico atto contenente, anche, la parziale modifica della deliberazione di
C.C. n. 351/2021 per l’abrogazione del ;
DARE MANDATO all’Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro di procedere alla
formalizzazione della suddetta proposta di deliberazione di Consiglio comunale, previo ritiro della
PROCON n. 490/2023;
DARE MANDATO all’Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica di
porre in essere gli atti consequenziali all’acquisizione al patrimonio dell’Ente delle strutture di
Piazza del Carmine;
ATTESTARE che il presente atto non comporta alcun riflesso sulla situazione economico
finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, né nell’esercizio finanziario in corso, né in quelli successivi,
come indicato nello schema di regolamento approvato con il presente atto. Le spese di gestione
saranno tutte a carico dei concessionari. In ogni caso trattandosi di servizi a domanda individuale,
qualsiasi eventuale costo sarà ricompreso tra quelli già previsti per i Mercati Generali già esistenti
(Mercato Ittico e Mercato Ortofrutticolo);
ATTESTARE che il presente atto non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022, rimodulato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 98 del 29/06/2023 sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto”.
Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
OGGETTO: Proposta di istituzione del Mercato coperto all’ingrosso di Ballaro’ in Piazza del
Carmine a servizio delle attività economiche del Mercato di Ballaro’: approvazione del nuovo
schema di regolamento finalizzato alla Concessione degli stands (Modifica Deliberazione di
Giunta nr. 152 dell’8/6/2021)
PREMESSO che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 13/04/2019 è stata approvata la
variante urbanistica relativa al “Progetto per la realizzazione di n. 2 coperture a servizio
del mercato storico di Ballaro’ sito in Piazza del Carmine (Quartiere Albergheria)”;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 10/12/2019 avente ad oggetto
“Approvazione schema protocollo d’intesa tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di
Palermo e il Comune di Palermo, relativo alla realizzazione di n.ro 5 alloggi in via
Chiappara al Carmine e struttura coperta a servizio del mercato di Ballarò – azione
che la gestione dei servizi di Piazza del Carmine debbano essere mantenuti per almeno
5 anni consecutivi successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell’art. 71 del Reg. n.
1303/2013, con l’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso originariamente
prevista, pena la revoca del finanziamento;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 08/06/2021 avente ad oggetto:”
Proposta di regolarizzazione mediante istituzione, ai sensi dell’art. 8 bis della L.R.
18/1995, del mercato di Piazza del Carmine ed approvazione dello schema di
Regolamento finalizzato alla concessione degli stand realizzati all’interno delle due
coperture a servizio del Mercato Storico di Ballarò” è stato approvato lo schema di
Regolamento finalizzato alla concessione degli stand di Piazza del Carmine;
con successiva Deliberazione di Consiglio comunale n. 351 del 29/10/2021 avente ad
oggetto: “Regolarizzazione mediante istituzione, ai sensi dell’art. 8 bis
della L.R. 18/1995, del Mercato di Piazza del Carmine ed
approvazione del Regolamento finalizzato alla concessione degli
stand – atto di indirizzo per il Mercato delle Pulci”, è stato approvato il
precitato Regolamento;
il Sig. Ragioniere Generale, con nota 806909 del 08/07/2021, a seguito dell’esame della
proposta di deliberazione sopracitata, argomentava che il termine disposto dall’art.8
bis, della L.R. n.18/1995 risultava ampiamente decorso;
con Determinazione Dirigenziale n. 13058 del 23/12/2022 veniva indetto l’avviso di
procedura di selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su
aree pubbliche e di autorizzazione per il commercio nel Mercato di Piazza del Carmine
(Fase 1) e la consequenziale attivazione dei servizi di supporto alla creazione di impresa
ed erogazione di contributi a fondo perduto ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 de
minimis (Fase 2), con contestuale pubblicazione del relativo Avviso;
con atto d’indirizzo del 23/12/2022 gli Assessori alle Attività Produttive ed Economiche
e per le Attività sociali chiedevano la sospensione della pubblicazione dell’avviso a
seguito di richiesta di approfondimenti sulla normativa vigente;
con Determinazione Dirigenziale n. 2348 del 3 marzo 2023 veniva revocata d’ufficio la
citata Determinazione Dirigenziale n. 13058 del 23 Dicembre 2022 di indizione delle
procedure di selezione delle concessioni di posteggio e di autorizzazione per il
commercio nel Mercato di Piazza del Carmine poiché, a seguito di riunione tenutasi in
data 16/01/2023 presso l’Assessorato dello Sviluppo Economico è emersa la necessità
di una nuova valutazione …., anche al fine di poter adottare un provvedimento di
maggior favore nei confronti della categoria commerciale di che trattasi”;
L’Ufficio SUAP, Commercio e Supporto Tecnico, giusta nota prot. 867943 del
31/07/2023 esprimeva perplessità in ordine alla legittimità della Deliberazione n. 351
del 29/10/2021 in quanto la stessa “è stata adottata in base all’art, 8 bis della L.R. n.
15/1995 che recita testualmente: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i comuni, sentita la commissione di cui all’ articolo 7, provvedono
a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella
loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già
costituiti. I comuni procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli
interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l’attività commerciale
se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell’apposito
Regolamento comunale, comprovante l’attività svolta nel mercato da almeno sei mesi
prima dell’entrata in vigore della presente legge. Al riguardo, si ritiene utile
evidenziare che, da un lato il Sig. Ragioniere Generale, nel parere allegato alla
predetta deliberazione, ha specificato che il termine disposto dall’art. 8 bis della L.R.
18/1995 è ampiamente decorso, pur rimettendosi alle valutazioni espresse nel parere in
ordine alla regolarità tecnica, contenuto nella proposta di Deliberazione e di contro, il
Sig. Segretario Generale pro tempore, con nota n. 894533 del 26/08/2021, ha
rappresentato la non perentorietà del termine di novanta giorni, entro cui, secondo la
norma in esame, i Comuni provvedono a regolarizzare i mercati di fatto esistenti
nonché a regolarizzare, su richiesta degli interessati, la posizione degli operatori che
ivi esercitano l’attività commerciale. Ad avviso di questo Ufficio, la ratio della
disposizione in argomento induce a ritenere che la facoltà accordata ai Comuni di
consentire l’istituzione dei mercati nonché l’”emersione dal sommerso” degli operatori
commerciali sia necessariamente sottoposta ad un rigoroso limite temporale. Infatti,
siffatta regolarizzazione non può che essere contenuta in un lasso di tempo breve:
viceversa, considerando non perentorio il termine summenzionato, si consentirebbe di
estendere in via indiscriminata il tempo entro cui provvedere alla sanatoria,
comportando, soprattutto, un’alterazione del principio comunitario di libera
concorrenza. Per quanto sopra esposto, ad avviso di questo ufficio, il predetto
Regolamento sembrerebbe affetto da vizio di legittimità che sembrerebbe estendersi
anche agli atti conseguenziali che dovrebbero essere adottati da questa funzione
dirigenziale. Infatti, sia con riferimento all’adozione di provvedimenti autorizzativi che
all’attribuzione di un contributo economico, si segnala il rischio di un probabile
contenzioso, che potrebbe esporre l’Amministrazione ad grave danno patrimoniale”;
Il Sig. Segretario Generale, con nota prot. 966247 del 12/09/2023, si esprimeva in
ordine alle criticità evidenziate dal predetto Ufficio considerato che: “Con riferimento
alle previsioni regolamentari
o sub A) -criterio di priorità- le stesse, operando una DEROGA alla norma di
legge sono, ad avviso dello scrivente, illegittime. Ed è proprio tale deroga ad
estendere indiscriminatamente la sanatoria.
o sub B), lo scrivente fa rilevare la natura di norma transitoria del Regolamento.
Come specifica, infatti, il comma 2 del citato art. 7 “Le norme del presente
Regolamento si applicano esclusivamente alla procedura connessa alla fase di
regolarizzazione del mercato. Ultimato tale iter, le norme cessano di avere
effetto, facendosi luogo alle ordinarie procedure”.
Dalla previsione consegue che il Regolamento si applica al solo fine della
regolarizzazione, essendo OBBLIGATORIO destinare i posti che residueranno,
all’esito della procedura di regolarizzazione, ad altri operatori individuati con il
ricorso a NUOVO e DIVERSO avviso pubblico che segua le regole ordinarie. Ed
invero, è proprio il bando unico, in cui concorrono operatori “da regolarizzare” ed
“altri operatori”, che non solo connota la “ultra-efficacia” del Regolamento ma
potrebbe essere considerato lesivo della libera concorrenza. In conclusione, a
parere dello scrivente:
? in termini di previsione regolamentare, si potrebbe fare ricorso alla modifica
degli artt. 2 e 3 del Regolamento ed alla loro riformulazione coerente con il dettato
di legge. Modifica e riformulazione che, se intese come annullamento parziale, non
travolgerebbero, in toto, gli effetti del Regolamento, né incontrerebbero lo
sbarramento temporale dei dodici mesi;
? in termini di applicazione del Regolamento, conformemente all’art. 7, una volta
determinato il numero residuo di posti, emettere un secondo bando disciplinato
dalle procedure ordinarie per l’assegnazione dei posti residui nonchè un successivo
ed ulteriore bando, diretto alle imprese “operanti”, per il sostegno finanziario di
cui al Regolamento UE n. 1407/2013.”
Pertanto, a seguito delle indicazioni pervenute dal Sig. Segretario Generale con la nota
sopracitata, al fine di riproporre l’avviso per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio si rendeva necessaria una modifica alla Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 351/2021. Pertanto, in data 12/10/2023 veniva predisposta la proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale Procon. n. 490 del 12/10/2023;
Con l’entrata in vigore della L. 214 del 30/12/2023 “Legge annuale per il mercati e la
concorrenza 2022”
venivano indicate nuove regole per l’assegnazione delle
concessioni su area pubblica ed in particolare, l’art. 11 che al comma 1 così recita: “A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una
durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi
di imparzialita’, non discriminazione, parita’ di trattamento, trasparenza e
pubblicita’, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in
Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.” Si rappresenta che ad oggi tali linee guida non
sono state ancora emanate.
Per detta motivazione l’Ufficio Suap, Commercio e supporto Tecnico con nota prot. n.
146099 del 07/02/2024, inviata al Sig. Segretario Generale, in relazione all’art. 11 della
L. n. 214 del 30 dicembre 2023 e al comma 1 del predetto articolo il quale “prevede che
le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono
rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto
dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le summenzionate disposizioni non consentono di rilasciare
concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forza di criteri diversi
da quelli riportati nel comma 1 sopra citato; peraltro, comportano, ad avviso di questo
ufficio, un’abrogazione dell’art. 8 bis della L. R. 18/95.”, riteneva di dover ritirare la
proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale (PROCON n. 490 del 12/10/2023).
Conseguentemente, per le motivazioni sopra esposte, su richiesta dell’Assessore alle
Attività sociali, titolare della linea di finanziamento, sentito il Dirigente dell’Area
Programmazione Fondi Extracomunali, il Segretario Generale, in qualità di Referente
per l’Organismo intermedio, con Determinazione Dirigenziale n. 4618 del 28/03/2024
revocava il provvedimento di ammissione a finanziamento di cui alla D.D. n. 5841 del
sviluppo locale -economia sociale ed inclusiva: incubazione di impresa a SELF
EMPLOYED nelle aree degradate – I mercati coperti di Piazza del Carmine”
destinando le somme alle sole Attività Sociali, considerato che : “l’Assessore
all’assistenza sociale e socio -sanitaria, valutata l’esigenza di garantire la
prosecuzione di specifici interventi di sostegno all’abitare necessari a finanziare i
Progetti individualizzati elaborati dal Servizio Sociale del Comune di Palermo ha
![[Comune Palermo] Mercato Ballarò. Giunta approva schema regolamento concessione stand](https://agenparl.eu/wp-content/uploads/2023/07/COMUNE-DI-PALERMO.jpg)