(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 COMUNICATO N. 219/DIV – 8 MAGGIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 7 MAGGIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 Maggio 2024
PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – GARA UNICA
GIRONE A
ATALANTA U23
GIANA ERMINIO
LEGNAGO SALUS
TRENTO
PRO VERCELLI
LUMEZZANE
RIMINI
AREZZO
PONTEDERA
GIUGLIANO
CROTONE
LATINA
GIRONE B
GUBBIO
JUVENTUS NETX GEN
PESCARA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
PICERNO
TARANTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 7 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno Play Off del Girone i
sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, GIANA ERMINIO, GUBBIO, PICERNO,
PESCARA, PRO VERCELLI, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25
e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 700,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, sul terreno di gioco, durante la gara, un petardo di media potenza e tre
bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, durante la gara, tre petardi di elevata
potenza, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un accendino nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed.).
PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti all’interno del Settore loro riservato.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRAGLIA PIERO
(GUBBIO)
per aver protestato in modo aggressivo nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1 a seguito della
segnatura di una rete avversaria.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FONTANA GAETANO
(LATINA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LOLIVA ANDREA
(TARANTO)
in quanto, dopo il termine della gara, durante il rientro verso gli spogliatoi teneva un comportamento
provocatorio verso un calciatore avversario spingendolo e provocando così un clima di forte tensione,
senza ulteriori conseguenze (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
TASCONE MATTIA
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva, in quanto dalla panchina
tratteneva due palloni occultandoli così ritardando la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le
modalità complessive dei fatti (calciatore sostituito, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
DAMIANI MATTIA
MONTINI ALBERTO
RENZI ALESSANDRO
CERESOLI ANDREA
GYABUAA MANU EMMANUEL
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
ALLEGRINI GIACINTO
CAPOMAGGIO GALO
COCCIA GIUSEPPE
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
219/298
COMI GIANMARIO
GOMEZ GUIDO
ZACCHI GIOELE
DI DIO FLAVIO
ROMANO ANTONIO
SCOGNAMIGLIO GENNARO
CHIERICO LUCA
MARINO ANTONIO
MUTEBA VINCENZO VENTUR
PELAGATTI CARLO
CANNAVO’ KEVIN
DALMAZZI ALESSANDRO
POGLIANO CESARE
POLEDRI MANUEL
ALOI SALVATORE
GALLO ANDREA
PITARRESI FRANCESCO
SUMMA ELIA
DELPUPO ISAIAS OMAR
GUIDI MATTEO
SANTORO SALVATORE
MARCHESI FEDERICO
SALA JACOPO
ENRICI PATRICK
FROSININI RUGGERO
GIANNOTTI PASQUALE
ITALENG NGOCK JONATHAN
(CROTONE)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 8 Maggio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
219/299
