
Con la recentissima ordinanza (Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), la Prima Sezione Civile ha statuito un principio di diritto di fondamentale importanza riguardante le cessioni di crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b. Tale pronunciamento ha gettato nuova luce sui delicati aspetti procedurali e di prova che circondano queste transazioni finanziarie.
In particolare, la Corte ha affermato che la questione dell’inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto della cessione è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario. La parte che si afferma successore a titolo particolare del credito originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito stesso nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Inoltre, la pronuncia della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Civile Ord. Sez. 3 Num. 17944 Anno 2023) ha ulteriormente chiarito aspetti cruciali riguardanti le cessioni di crediti in blocco, fornendo importanti indicazioni su questioni di prova e procedure.
La controversia originata dalla Corte d’Appello di Milano ha portato la Corte Suprema a stabilire principi di diritto chiari e definiti, fondamentali per l’interpretazione e l’applicazione delle normative vigenti.
La notificazione della cessione al debitore ceduto, sebbene importante per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, non è un requisito determinante per il perfezionamento della cessione stessa. La dimostrazione dell’avvenuta cessione deve essere fornita dal creditore cessionario, il quale può avvalersi di prove anche non necessariamente formali per far valere i propri diritti.
Nel caso di contestazione da parte del debitore ceduto, la società cessionaria deve presentare prove adeguate, considerando la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale solo come uno degli elementi probatori disponibili. Questo perché la pubblicazione non costituisce prova definitiva dell’avvenuta cessione stessa, ma solo un’informativa ufficiale sull’operazione.
È stato evidenziato che la confusione tra il requisito della notificazione della cessione e la prova dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione e del trasferimento della titolarità del credito ha portato a decisioni errate riguardo alla legittimazione della società cessionaria.
Data la complessità della questione e l’importanza di garantire il rispetto delle normative finanziarie, il Ministero della Giustizia dovrebbe intervenire inviando ispettori presso il Tribunale di Roma, sezione esecuzione immobiliari, per verificare la corretta applicazione delle normative e garantire che le operazioni di cessione dei crediti avvengano nel rispetto delle leggi vigenti.
In conclusione, il pronunciamento della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle procedure e sulle prove necessarie nelle cessioni di crediti in blocco, specialmente quando contestate. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è un passo importante, ma non esonera la parte cessionaria dall’onere di fornire prove aggiuntive dell’avvenuta cessione e della sua legittimità.
