
La questione della legittimazione attiva e della titolarità del diritto di credito azionato riveste un’importanza cruciale nel contesto giuridico, specialmente quando si tratta di cessioni di crediti. In questo contesto, l’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, ha introdotto un meccanismo volto a facilitare la cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo come presupposto per la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo tale disposizione, il cessionario che agisce nei confronti del debitore ceduto è tenuto a fornire prova del negozio di cessione, senza necessità di dimostrare la causa della stessa. Ciò significa che il debitore ceduto non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario e ha solo il diritto di indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione al fine di effettuare un pagamento liberatorio efficace.
Questa interpretazione è stata confermata da numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui si segnalano le ordinanze della Corte di Cassazione (Sezione VI.I.) del 29 settembre 2020, n. 20495, la Sezione III del 31 luglio 2012, n. 13691, la Sezione II del 9 luglio 2018, n. 19016 e l’ordinanza della Sezione VI-III del 14 ottobre 2021, n. 28093. Tali decisioni confermano che il cessionario ha solo l’onere di dimostrare il negozio di cessione, senza dover necessariamente giustificare la causa che l’ha determinata.
Recentemente, il Tribunale di Roma Sezione esecuzioni immobiliari ha aderito a questo orientamento, stabilendo che per la prova della titolarità del credito derivante da una cessione in blocco di cui all’art. 58 T.U.B., è sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che da esso emerga chiaramente l’inclusione del credito stesso nel contratto di cessione.
Questa interpretazione, oltre a semplificare il procedimento per il cessionario, conferma la centralità dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale come elemento probatorio della cessione stessa. Tuttavia, è importante sottolineare che l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto dipende anche dalla certezza della sua inclusione nel contratto di cessione, aspetto che il Tribunale di Roma ha chiaramente evidenziato.
In conclusione, la carenza di legittimazione attiva nella titolarità del diritto di credito azionato può essere risolta attraverso la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che da esso emerga chiaramente l’inclusione del credito nel contratto di cessione. Tale interpretazione, supportata dalla giurisprudenza consolidata, semplifica i procedimenti legali relativi alle cessioni di crediti, garantendo al contempo la tutela dei diritti delle parti coinvolte.