
(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA n. 77/24
Lussemburgo, 30 aprile 2024
Sentenza della Corte nella causa C-670/22 | M.N. (EncroChat)
EncroChat: la Corte di giustizia precisa le condizioni per la trasmissione e
l’utilizzo di prove nei procedimenti penali aventi dimensione
transfrontaliera
Nel contesto di alcuni procedimenti penali in corso in Germania per traffico illecito di stupefacenti realizzato
avvalendosi del servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat, la Corte di giustizia precisa le condizioni risultanti
dalla direttiva relativa all’ordine europeo di indagine penale per quanto riguarda la trasmissione e l’utilizzo delle
prove.
A tale proposito, un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già raccolte da un altro
Stato membro può, a determinate condizioni, essere adottato da un pubblico ministero. La sua emissione non
richiede che siano rispettate le condizioni applicabili alla raccolta di prove nello Stato di emissione. Tuttavia, deve
esistere la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone
interessate. Inoltre, una misura di intercettazione eseguita da uno Stato membro sul territorio di un altro Stato
membro deve essere tempestivamente notificata a tale Stato. Il giudice penale deve, a determinate condizioni,
escludere gli elementi di prova raccolti se la persona interessata non è in grado di svolgere le proprie osservazioni
su di essi.
La polizia francese è riuscita, con l’ausilio di esperti dei Paesi Bassi e l’autorizzazione di un tribunale francese, ad
infiltrarsi nel servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat. Tale servizio era utilizzato su scala mondiale, mediante
telefoni cellulari criptati, a scopi di traffico illecito di stupefacenti. Attraverso un server di Europol, l’Ufficio federale di
polizia criminale tedesco poteva consultare i dati così intercettati, che riguardavano gli utenti di EncroChat in
Germania.
Dando seguito ad ordini europei di indagine emessi da una Procura tedesca, un tribunale francese ha autorizzato la
trasmissione di tali dati nonché il loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in Germania.
Il tribunale del Land, Berlino, investito del procedimento, si interroga sulla legittimità di tali ordini europei di
indagine. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali concernenti la
direttiva relativa all’ordine europeo di indagine penale 1.
La Corte risponde che un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in
possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione (nella fattispecie, la Francia) non deve essere
adottato necessariamente da un giudice. Esso può venire adottato da un pubblico ministero se quest’ultimo è
competente, in un caso puramente nazionale, ad ordinare la trasmissione di prove già raccolte.
Inoltre, l’emissione di un tale ordine di indagine è soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili alla
trasmissione di prove simili in una situazione puramente nazionale. Per contro, essa non deve rispettare le
stesse condizioni sostanziali applicabili alla raccolta di prove. La circostanza che, nel caso di specie, le autorità
francesi abbiano raccolto le prove in Germania e nell’interesse delle autorità tedesche loro omologhe è, al riguardo,
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
in linea di principio irrilevante. Per contro, un organo giurisdizionale investito di un ricorso contro tale ordine di
indagine dovrà poter controllare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate.
La Corte precisa, inoltre, che una misura connessa all’infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati
relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, deve
essere notificata allo Stato membro nel quale si trova la persona intercettata (nella fattispecie, la Germania).
L’autorità competente di detto Stato membro ha allora la facoltà di segnalare che tale intercettazione di
telecomunicazioni non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima qualora essa non possa essere
autorizzata in un caso interno analogo. Tali obblighi e tali facoltà mirano non soltanto a garantire il rispetto della
sovranità dello Stato membro notificato, ma anche a tutelare i diritti delle persone interessate.
Nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, il
giudice penale deve escludere gli elementi di prova se la persona interessata non è in grado di svolgere le
proprie osservazioni su di essi e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla
valutazione dei fatti.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale.
Direzione della Comunicazione