
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza di rilevanza significativa per il panorama legale dell’Unione Europea, con particolare attenzione al contesto immobiliare e alla competenza dei notai. Nella causa C 342/15 – Piringer, emessa il 9 marzo 2017, la Corte ha affrontato la questione della possibilità per la normativa nazionale di attribuire competenze esclusive ai notai in materia immobiliare.
Il caso ha avuto origine dalla normativa austriaca, che limita la competenza di autenticare firme sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari ai notai e ai tribunali. Tale disposizione escludeva la possibilità che un avvocato stabilito in Austria o in altri Stati membri dell’UE potesse autenticare tali firme, provocando una controversia quando un atto fu autenticato da un avvocato nella Repubblica ceca.
La Corte ha esaminato questa disposizione austriaca alla luce dei principi fondamentali dell’Unione Europea, in particolare della libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tuttavia, ha riconosciuto che questa restrizione potrebbe essere ammessa come deroga, purché giustificata da ragioni imperative di interesse generale e applicata in modo non discriminatorio.
Secondo la Corte, la normativa austriaca poteva essere considerata una deroga legittima alla libera prestazione di servizi, in quanto finalizzata a garantire la certezza del diritto nelle transazioni immobiliari e il corretto funzionamento dei registri pubblici. La Corte ha sottolineato che, se applicata in modo non discriminatorio e proporzionato all’obiettivo perseguito, questa disposizione poteva essere considerata legittima nell’ambito del quadro normativo dell’UE.
In sintesi, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 342/15 – Piringer del 9 marzo 2017 ha stabilito che le normative nazionali che conferiscono competenze esclusive ai notai in materia immobiliare possono essere ammissibili come deroga alla libera prestazione di servizi, purché giustificate da ragioni imperative di interesse generale e applicate in modo non discriminatorio. Questa decisione ha chiarito il quadro normativo per le competenze dei notai e la libera prestazione di servizi nell’ambito immobiliare all’interno dell’Unione Europea.