
(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
REPORT MENSILE MARZO 2024
Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
INDICE
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………….….
pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024) ……………………………………………………………………….…..
pag.8
CIG Ordinaria (Febbraio 2024) ………………………………..………………………….…………….………..………………..…..
pag.12
CIG Straordinaria (Febbraio 2024) …………………………..……………………………….……..………….……………………
pag.13
CIG in Deroga (Febbraio 2024) ……….……………….………..……………………………………………………………….…….
pag.14
Fondi di solidarietà (Febbraio 2024) ….……………………………….….…………………….……..……….…………….…….
pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio………………………………………………………………….
pag.16
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………
pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Gennaio 2024) .……………………………………………..
pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Ottobre 2023)………………………………………………….
pag.24
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A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi
La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o
che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i
quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del
settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le
avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è
elevato a 24 mesi.
L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente
destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200
dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15
dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese
escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne
i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)
versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che
regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.
I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.
92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei
comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà
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bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo
n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera
per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel
campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per
l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015
Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,
individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo
24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea
dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che
occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.
Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni
provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione
straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto
per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato
a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite
della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,
infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte
dalla cassa integrazione.
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Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)
Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,
dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di
lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto
Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,
che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del
23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario
per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23
del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)
Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori
9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di
fare domanda direttamente all’INPS.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)
Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove
settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,
anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di
lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del
contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019
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(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo
pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).
Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)
In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre
2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se
già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal
Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o
dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di
riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere
collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)
Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e
l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.
L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori
di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e
simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio
2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui
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agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre
2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)
Il Decreto Fiscale all’art. 11,
prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con
causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun
contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una
durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.
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Serie storica ore autorizzate
Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024
Straordinaria
Ordinaria
COMPLESSO
Industria
Edilizia
1467%
2024 (gennaio-febbraio)
Totale CIGO
Variazione %
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Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2023
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Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati
ore autorizzate (valori assoluti)
TIPO DI INTERVENTO
febbraio 23
marzo 23
aprile 23
maggio 23
giugno 23
luglio 23
agosto 23
settembre 23
ottobre 23
novembre 23
dicembre 23
gennaio 24
febbraio 24
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
92.351
382.834
123.626
434.185
19.213
245.763
183.770
51.401
110.013
134.538
653.175
777.096
659.618
568.681
869.649
di cui Solidarietà
CIG in Deroga
Fondi di solidarietà
TOTALE
606.365
910.702
variazioni tendenziali (valori %)
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
febbraio 23 /
febbraio 22
marzo 23 /
marzo 22
aprile 23 /
aprile 22
maggio 23 /
maggio 22
-6,7%
-5,8%
-27,3%
-17,1%
giugno 23 /
giugno 22
15,6%
luglio 23 /
luglio 22
16,0%
agosto 23 /
agosto 22
settembre 23 /
settembre 22
21,5%
20,5%
ottobre 23 /
ottobre 22
novembre 23 /
novembre 22
dicembre 23 /
dicembre 22
gennaio 24 /
gennaio 23
febbraio 24 /
febbraio 23
44,4%
64,7%
-8,1%
-15,8%
-36,1%
-1,4%
-52,0%
-34,5%
-2,4%
18,1%
60,9%
-68,4%
-22,8%
-18,4%
22,9%
13,1%
-52,4%
-36,9%
-14,6%
-19,7%
204,9%
-32,1%
-34,6%
-4,8%
CIG in Deroga
-97,5%
-80,5%
-75,1%
-48,1%
-99,9%
-88,8%
-99,8%
50,2%
147,4%
24,9%
214,3%
498,1%
-100,0%
Fondi di solidarietà
-91,6%
-81,1%
-89,9%
-90,3%
-94,6%
-92,1%
-94,5%
-87,3%
-72,4%
-81,4%
-66,5%
-34,6%
-38,2%
TOTALE
-35,7%
-22,5%
-46,3%
-36,9%
-40,9%
-28,7%
-28,9%
12,0%
-4,9%
-36,9%
16,8%
13,0%
di cui Solidarietà
variazioni congiunturali (valori %)
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
febbraio 23 /
gennaio 23
marzo 23 /
febbraio 23
22,0%
aprile 23 /
marzo 23
-31,1%
maggio 23 /
aprile 23
26,9%
giugno 23 /
maggio 23
luglio 23 /
giugno 23
agosto 23 /
luglio 23
settembre 23 /
agosto 23
-26,6%
39,9%
ottobre 23 /
settembre 23
36,7%
novembre 23 /
ottobre 23
-1,9%
dicembre 23 /
novembre 23
-18,7%
gennaio 24 /
dicembre 23
febbraio 24 /
gennaio 24
16,3%
17,3%
-4,8%
-7,7%
-57,4%
60,0%
-27,0%
-9,6%
-3,4%
100,1%
20,1%
-40,1%
-42,6%
219,2%
-27,0%
12,5%
26,7%
-61,7%
27,3%
-20,3%
-40,1%
32,6%
50,4%
185,3%
-67,4%
-52,0%
221,8%
24,7%
CIG in Deroga
310,6%
314,5%
-67,7%
251,2%
-99,9%
7289,6%
-97,5%
51100,6%
-25,2%
-72,0%
114,0%
22,3%
-100,0%
Fondi di solidarietà
-17,9%
-6,8%
-15,0%
45,6%
-61,6%
19,0%
-15,1%
-13,8%
183,9%
-62,4%
43,4%
35,1%
-22,5%
TOTALE
-2,17%
-43,5%
40,8%
-14,9%
-2,7%
-18,8%
62,7%
30,6%
-20,8%
-25,4%
68,6%
-5,3%
di cui Solidarietà
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Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato
TIPO DI INTERVENTO
Valori cumulati
GENNAIO-FEBBRAIO
feb 2024 /
feb 2023
FEBBRAIO
Rami di attività
CIG Ordinaria
Industria
Edilizia
CIG Straordinaria
Industria
Edilizia
Variazione %
Industria
64,67%
54,68%
81,55%
66,53%
-37,51%
-26,01%
-22,85%
-10,85%
-30,12%
-17,25%
18.840
64.896
244,46%
369.264
67.304
-81,77%
69,37%
Edilizia
114.845
14.807
16.467
134.538
77.544
17,15%
Rami vari
Industria
92.351
Artigianato
TOTALE
33,95%
Edilizia
Commercio
Variazione %
Rami vari
CIG in Deroga
Artigianato
Commercio
gen-feb 2024 /
gen-feb 2023
98.378
134.538
36,76%
14,87%
16,97%
17,33%
17,38%
-30,38%
-35,35%
Artigianato
Commercio
29,86%
68,51%
910.702
-38,19%
-36,21%
64.274
11.347
-82,35%
151.831
534.017
251,72%
Rami vari
Fondi di solidarietà
Industria
Edilizia
Artigianato
Commercio
Credito
Ex enti pubblici
899.355
-35,85%
-50,12%
6.760
6.760
Rami vari
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2024 sono state 28,3 milioni. Nel precedente mese di gennaio 2024 erano state
autorizzate 24,1 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +17,3%. Rispetto a febbraio 2023 (17,1 milioni di ore autorizzate)
la variazione tendenziale è stata del +64,7%.
Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
feb 2024 /
feb 2023
FEBBRAIO
Variazione %
Valori cumulati
GENNAIO-FEBBRAIO
gen-feb 2024 /
gen-feb 2023
Variazione %
985.728
150,32%
100,24%
19.710
16.060
-18,52%
21.206
42.374
99,82%
54,33%
30,04%
203.144
392.782
93,35%
464.666
562.852
21,13%
95,47%
88,76%
682.807
60,26%
65,94%
82.387
206.728
150,92%
289.567
364.000
25,70%
66,20%
125,61%
TOSCANA
862.679
97,19%
51,80%
UMBRIA
356.424
633.281
77,68%
846.730
36,23%
17,96%
46,44%
LAZIO
803.769
420.004
-47,75%
821.214
-27,47%
ABRUZZO
551.116
411.694
-25,30%
817.981
611.521
-25,24%
39.204
49.520
26,31%
143.953
66.959
-53,49%
CAMPANIA
221,39%
162,55%
PUGLIA
1,83%
-0,23%
146.918
258.506
75,95%
420.004
477.180
13,61%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
MARCHE
MOLISE
BASILICATA
CALABRIA
74.163
167.510
125,87%
127.215
231.996
82,37%
SICILIA
333.530
145.183
-56,47%
582.076
287.080
-50,68%
SARDEGNA
180.061
194.473
8,00%
285.908
217.798
-23,82%
64,67%
54,68%
Nord Ovest
73,27%
43,73%
Nord Est
81,15%
92,35%
Centro
29,02%
33,41%
Mezzogiorno
63,32%
38,93%
ITALIA
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a febbraio 2024 è stato pari a 17,3 milioni (di cui 10,1 per solidarietà). La variazione
congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -27,0% (23,7 milioni di ore a gennaio 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso
mese dell’anno precedente (22,4 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -22,8%.
Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
Valori cumulati
GENNAIO-FEBBRAIO
feb 2024 /
feb 2023
FEBBRAIO
Variazione %
gen-feb 2024 /
gen-feb 2023
-38,03%
25.204
25.204
4,67%
Variazione %
-12,60%
12,60%
150,89%
25.189
-96,57%
33.381
83.749
-1,41%
27,43%
FRIULI V.G.
299.142
871.432
191,31%
533.155
116,17%
LIGURIA
116.238
34.316
-70,48%
307.073
262.757
-14,43%
EMILIA ROMAGNA
230.011
507.299
120,55%
48,32%
-51,36%
-54,22%
UMBRIA
20.479
431.542
2007,24%
95.885
534.507
457,45%
MARCHE
246.403
194.031
-21,25%
324.855
397.864
22,47%
-64,27%
-37,58%
ABRUZZO
387.030
259.861
-32,86%
419.258
888.707
111,97%
MOLISE
127.869
34.756
-72,82%
127.869
34.756
-72,82%
-9,33%
-11,55%
577.991
369.820
-36,02%
359,75%
VENETO
TOSCANA
LAZIO
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
732.395
-42,11%
886.327
-92,01%
60.161
2137,80%
653.504
339,28%
256.452
625.123
143,76%
-34,43%
26.760
278.823
941,94%
431.213
913.159
111,77%
-22,85%
-10,85%
Nord Ovest
-17,86%
1,26%
Nord Est
43,43%
51,60%
-55,86%
-36,61%
10,70%
-5,05%
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Centro
Mezzogiorno
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di febbraio 2024 sono stati pari a 0 (zero) ore, con una variazione congiunturale
del -100,0% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del -100,0% rispetto a febbraio 2023 (92mila ore).
Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
Valori cumulati
GENNAIO-FEBBRAIO
feb 2024 /
feb 2023
FEBBRAIO
Variazione %
gen-feb 2024 /
gen-feb 2023
Variazione %
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
TRENTINO A. A.
VENETO
FRIULI V.G.
14.136
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
87.644
9010,60%
72.886
72.886
46.694
-35,94%
CALABRIA
1.286
2.675
SICILIA
2.720
5.073
ITALIA
92.351
114.845
134.538
17,15%
Nord Ovest
14.591
32.176
1.073
-81,36%
77.076
81.596
134.338
64,64%
LOMBARDIA
LIGURIA
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
SARDEGNA
Nord Est
Centro
Mezzogiorno
13.144
4.896
14.136
-76,66%
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a febbraio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,9 milioni e registra un decremento del -22,5% rispetto al mese
precedente. Poiché nel mese di febbraio 2023 le ore autorizzate erano state 1,5 milioni, la variazione tendenziale è del -38,2%.
Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
35.429
Variazione %
41.557
17,30%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
Valori cumulati
GENNAIO-FEBBRAIO
feb 2024 /
feb 2023
FEBBRAIO
gen-feb 2024 /
gen-feb 2023
Variazione %
173.685
82.340
-52,59%
599.679
381.975
-36,30%
235.154
9.600
5.426
9.600
76,93%
114.953
58.442
-49,16%
212.245
128.799
-39,32%
FRIULI V.G.
15.471
10.815
-30,10%
57.289
34.244
-40,23%
LIGURIA
56.480
18.823
-66,67%
225.441
35.417
-84,29%
EMILIA ROMAGNA
20.197
46.465
130,06%
122.310
154.611
26,41%
TOSCANA
59.684
74.436
24,72%
120.466
307.147
154,97%
UMBRIA
56.662
12.476
-77,98%
93.204
32.905
-64,70%
MARCHE
24.808
30.404
22,56%
74.141
45.977
-37,99%
262.222
282.250
7,64%
783.259
316.337
-59,61%
46.921
3.420
-92,71%
99.970
105.775
5,81%
3.762
-91,60%
5.563
13.676
145,84%
589,33%
TRENTINO A. A.
VENETO
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
-2,58%
241.373
21.760
17.100
-21,42%
38.646
266.400
461.180
17.545
-96,20%
538.581
34.251
-93,64%
5.880
2402,13%
2.420
38.415
1487,40%
4.227
6.468
53,02%
11.754
13.269
12,89%
43.242
36.951
-14,55%
67.440
38.233
-43,31%
4.860
2.600
-46,50%
37.354
45.864
22,78%
910.702
-38,19%
-36,21%
Nord Ovest
333.282
295.534
-11,33%
998.805
499.732
-49,97%
Nord Est
150.621
125.322
-16,80%
397.270
327.254
-17,62%
Centro
403.376
399.566
-0,94%
702.366
-34,42%
Mezzogiorno
586.187
90.280
-84,60%
801.728
555.883
-30,66%
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Anno 2021
Totale ore autorizzate nell’anno 2021
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2023 (b)
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)
29,20%
38,79%
52,53%
41,12%
39,75%
Anno 2022
Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2023 (b)
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)
26,87%
34,63%
52,55%
32,18%
31,85%
Anno 2023 (gennaio-dicembre)
Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (gennaio-dicembre) (a)
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2023 (b)
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)
558.647
25,00%
27,42%
33,52%
24,58%
26,04%
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Dicembre degli anni 2021, 2022 e 2023 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Gennaio-Dicembre 2021
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2021
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
29,18%
26,49%
52,53%
41,12%
38,92%
Tiraggio Dicembre 2021 (b)/(a)
Gennaio-Dicembre 2022
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso
Tiraggio Dicembre 2022 (b)/(a)
26,57%
24,80%
52,50%
32,09%
28,37%
Gennaio-Dicembre 2023
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2023 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
558.647
25,00%
27,42%
33,52%
24,58%
26,04%
Tiraggio Dicembre 2023 (b)/(a)
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi
La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una
prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che
si verificano dal 1° maggio 2015.
Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato
della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,
può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di
lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La
durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità
sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con
qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno
12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:
– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione
del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.
La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione
dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge
n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha
introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie
aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una
durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli
coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità
di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la
decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità
di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)
Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo
compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle
indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima
mensilità della prestazione originaria.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)
Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco
opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18
settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre
2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto
agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.
Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,
incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario
delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo
per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito
delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli
requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).
Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno
del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di
sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del
1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e
il 31 ottobre 2021.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).
Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione
salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario
e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).
La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche
la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo
più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il
meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione
dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).
Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva
fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Le domande di disoccupazione
Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL
Periodo gennaio 2022 – gennaio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)
Numero domande mensili
Tipologia di
beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
gennaio
Totale
annuo
ANNO 2022
NASpI
171.212
113.481
115.942
116.916
105.076
199.069
334.687
116.957
232.584
302.695
243.022
133.434
171.212
DisColl
2.614
2.501
1.436
1.844
2.021
3.182
4.837
3.408
1.630
1.888
2.435
1.637
2.614
29.433
115.982 117.378 118.760 107.097 202.251 339.524 120.365 234.214 304.583 245.457
135.071
Totale
173.826
ANNO 2023
NASpI
189.483
110.691
112.270
111.687
101.949
159.423
341.672
111.048
215.626
311.201
251.487
129.807
189.483
DisColl
2.857
2.773
2.576
1.395
1.488
3.250
5.095
3.242
1.634
1.986
2.089
1.788
2.857
30.173
113.464 114.846 113.082 103.437 162.673 346.767 114.290 217.260 313.187 253.576
131.595
Totale
192.340
ANNO 2024
NASpI
195.759
195.759
DisColl
2.673
2.673
2.673
198.432
198.432
198.432
-1,8%
Totale
195.759
Variazione % 2023/2022
NASpI
10,7%
-2,5%
-3,2%
-4,5%
-3,0%
-19,9%
-5,1%
-7,3%
-2,7%
10,7%
DisColl
10,9%
79,4%
-24,3%
-26,4%
-4,9%
-14,2%
10,7%
-2,2%
-2,2%
-4,8%
-3,4%
-19,6%
-5,0%
-7,2%
-2,6%
10,7%
-1,7%
Totale
Variazione % 2024/2023
NASpI
-90,9%
DisColl
-6,4%
-6,4%
-91,1%
Totale
-90,9%
NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI
Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 – gennaio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2022
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2023
Domande presentate a
gennaio 2024
125.441
124.815
13.217
7.298
6.736
57.754
58.106
5.074
270.433
270.171
27.091
67.617
67.085
5.685
164.927
165.304
14.865
41.566
40.737
3.499
EMILIA ROMAGNA
166.515
166.934
14.587
TOSCANA
LOMBARDIA
TRENTINO A.A.
VENETO
FRIULI V.G.
141.824
140.286
12.686
UMBRIA
27.853
26.415
3.021
MARCHE
62.727
60.619
5.315
LAZIO
183.829
177.994
18.173
ABRUZZO
57.844
55.525
5.201
MOLISE
11.510
11.649
1.170
CAMPANIA
234.515
228.118
19.557
PUGLIA
163.423
158.963
14.262
22.622
20.978
2.102
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
81.241
76.761
5.909
198.523
192.757
16.877
97.613
96.391
7.094
195.759
NORD OVEST
460.926
459.828
45.756
NORD EST
440.625
440.060
38.636
CENTRO
416.233
405.314
39.195
MEZZOGIORNO
867.291
841.142
72.172
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
I beneficiari di disoccupazione
Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)
Periodo gennaio 2021 – ottobre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)
Numero beneficiari mensili*
Tipologia di beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
gennaio-ottobre
Media
annua
ANNO 2021
Mobilità
NASpI***
DisColl
551.151
4.823
4.504
4.351
4.258
4.166
4.029
3.964
3.915
3.846
3.758
3.684
3.649
4.161
4.079
6.647
984.218
6.133
928.548
5.855
884.162
6.066
829.618
5.727
834.120
6.205
8.000
8.756
7.672
5.742
4.887
4.686
972.619
985.712
6.680
6.365
3.439
3.199
3.136
3.076
2.998
2.880
2.858
2.835
2.809
2.756
2.699
2.680
2.999
2.947
5.225
950.088
5.806
921.677
5.769
905.519
6.023
881.400
6.482
922.129
7.425
9.972
11.601
10.727
8.909
8.892
8.838
7.794
7.972
2.680
9.813
2.498
10.459
2.439
11.082
2.380
10.751
2.323
968.200
10.236
2.256
947.500
11.206
2.191
13.628
2.130
15.106
2.106
13.729
2.049
10.800
2.305
2.305
11.681
11.681
-27,7%
ANNO 2022
Mobilità
NASpI***
DisColl
Beneficiari di
Disoccupazione
agricola**
555.578
ANNO 2023
Mobilità
NASpI***
DisColl
Variazione % 2022/2021
-28,7%
-29,0%
-27,9%
-27,8%
-28,0%
-28,5%
-27,9%
-27,6%
-27,0%
-26,7%
-26,7%
-26,6%
-27,9%
NASpI
-5,1%
-3,5%
-0,7%
10,6%
11,7%
12,0%
12,7%
16,7%
19,0%
19,9%
DisColl
-21,4%
-5,3%
-1,5%
-0,7%
13,2%
19,7%
24,7%
32,5%
39,8%
55,2%
82,0%
88,6%
16,7%
25,3%
-21,8%
Mobilità
Variazione % 2023/2022
-22,1%
-21,9%
-22,2%
-22,6%
-22,5%
-21,7%
-23,3%
-24,9%
-25,0%
-25,7%
-23,1%
NASpI
20,5%
20,4%
17,9%
13,3%
-0,2%
-5,3%
-2,9%
DisColl
87,8%
80,1%
92,1%
78,5%
57,9%
50,9%
36,7%
30,2%
28,0%
21,2%
49,9%
46,5%
Mobilità
* Dettaglio mensile relativo all’anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità
** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell’anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.
544.792
Report mensile Marzo 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza
Gennaio – Ottobre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)
Numero beneficiari mensili
Regione
Gennaio
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Numero
lavoratori
distinti*
30.851
11.562
36.955
129.128
97.305
25.225
117.192
37.356
166.861
34.304
6.380
79.762
84.777
53.544
104.427
85.591
27.730
15.962
2.584
99.229
27.728
10.608
33.365
118.829
88.206
22.940
111.062
34.198
158.934
30.669
5.985
75.289
76.968
46.447
92.930
76.630
25.603
15.036
2.306
90.460
26.510
10.148
31.391
110.241
83.894
21.739
108.419
31.748
155.562
29.249
5.894
74.452
72.476
40.995
86.385
69.868
25.928
14.493
2.148
85.022
25.624
9.586
30.218
98.972
78.843
20.854
104.523
27.022
151.891
27.553
5.796
73.235
67.628
36.638
79.376
61.780
30.101
13.643
3.168
79.484
23.927
9.015
28.411
92.179
73.713
19.725
100.431
24.870
148.996
25.888
5.444
70.989
62.463
32.121
74.056
56.344
28.388
12.741
3.694
74.805
22.615
8.898
29.498
95.016
70.360
18.902
101.553
23.056
147.253
24.751
5.267
69.475
60.459
28.397
79.148
53.395
22.357
12.593
3.202
71.305
27.994
11.315
40.383
127.548
84.236
22.272
120.805
26.515
172.261
30.098
6.606
83.381
73.542
33.944
105.377
65.711
17.797
16.269
2.666
82.675
28.231
11.327
40.176
127.048
85.161
22.562
121.064
26.246
175.286
31.457
6.681
82.363
73.912
33.617
105.443
66.922
17.600
16.376
2.425
83.680
28.743
10.898
39.948
125.620
92.050
22.579
118.791
26.213
166.496
32.834
6.140
74.697
74.905
38.784
95.331
65.584
22.898
14.241
3.466
88.380
30.385
11.088
41.352
116.820
100.009
24.461
109.867
32.169
156.507
35.778
6.096
70.987
86.045
52.408
95.916
76.994
27.878
13.253
3.691
92.027
64.668
24.538
85.963
260.486
198.786
50.314
227.712
67.918
335.076
72.054
13.463
157.660
176.512
103.030
217.880
162.927
64.381
32.052
7.392
194.202
968.200
947.500
* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-ottobre 2023