
(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Approfondimenti della
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO DEL 25/03/2024
PREMESSA
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, all’articolo 1, commi da
343 a 354, ha disposto alcune modifiche relativamente alle prestazioni lavorative
occasionali in agricoltura, in un’ottica di semplificazione, al fine di garantire la continuità
produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di
manodopera per le attività stagionali. In particolare, per i datori di lavoro agricoli è stato
sancito il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.), anche detto CPO, sostituito, solo per il biennio
2023-2024, in via sperimentale, dal Lavoro occasionale in agricoltura da definirsi LOAgri.
La nuova configurazione lavorativa, dal carattere transitorio, è per espressa previsione
normativa da ricondurre alla prestazione di lavoro subordinata a tempo determinato, a
differenza del Contratto di prestazione occasionale che rappresenta invece un genus a sé
stante.
Tuttavia, preme evidenziare che, nonostante la natura subordinata della prestazione,
sussistono delle divergenze e speciali limitazioni rispetto a un ordinario rapporto di lavoro,
riguardanti, in particolar modo, la platea di utilizzo e l’ambito contributivo e fiscale.
Di seguito si fornisce un approfondimento pratico e operativo del nuovo LOAgri, tenendo
conto delle limitazioni e dei requisiti individuati dalla legge e dei chiarimenti contenuti nei
documenti di prassi amministrativa.
APPROFONDIMENTO
I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro che possono ricorrere al LOAgri devono operare nel settore economico
dell’agricoltura ed essere iscritti alla gestione contributiva agricola, in qualità di datori di
lavoro agricoli, con possesso del codice CIDA; in assenza di quest’ultimo, è necessario
procedere all’invio della Denuncia Aziendale “DA” (articolo 5, decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375), le cui nuove modalità sono state illustrate dall’Inps con Circolare n.
112/2023. Ulteriormente, è precluso l’utilizzo della prestazione lavorativa in analisi
laddove non vengano rispettati i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale; sulla questione giova ricordare l’importanza che la
contrattazione collettiva territoriale generalmente riveste nel settore dell’agricoltura. In
ragione degli obiettivi e delle caratteristiche del LOAgri, le agenzie di somministrazione
non possono ricorrere a tale tipologia di contratto di lavoro al fine di somministrare il
lavoratore presso le imprese utilizzatrici (cfr. Circ. Inps n. 102/2023 e Mess. Inps n.
4652/2023).
Datori di lavoro
Riservato ai datori di
lavoro agricoli, con
iscrizione alla gestione
contributiva agricola
Rispetto dei CCNL e CPL stipulati
da OO.SS. più rappresentative
sul piano nazionale facenti parte
del comparto agricolo
Possesso codice CIDA
In assenza, invio DA
(nuove modalità
illustrate con Circ.
INPS n. 112/2023)
I LAVORATORI
In ragione delle sue finalità e caratteristiche, il LOAgri è soggetto a numerose limitazioni
riguardanti la figura del prestatore di lavoro e la natura della prestazione lavorativa resa.
Per prima cosa, tale tipologia di contratto è destinata esclusivamente alle prestazioni di
lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia, non potendo essere utilizzata
per l’ambito impiegatizio. Pertanto, alla luce di quanto normalmente avviene nel settore
dell’agricoltura (si pensi a OTI e OTD), il lavoratore che rende tale prestazione di lavoro
può essere definito OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato).
Ulteriormente, la normativa di riferimento individua alcune limitazioni che circoscrivono
l’utilizzo del LOAgri solamente ai lavoratori inattivi. Più in particolare, tale tipologia
contrattuale può essere utilizzata esclusivamente per:
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a) persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di
inclusione;
beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione
o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di
integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione
salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale
pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai
superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222, o di analoghe prestazioni;
e) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni
scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un’università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di
assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni;
detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati
in semilibertà.
g) Esclusivamente per le figure di cui alle lettere a), b), c) ed e) sopra elencate, a eccezione
quindi dei pensionati, è richiesto che le stesse non abbiano avuto un rapporto di lavoro
subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato/OTD che a tempo
indeterminato/OTI) nei 3 anni precedenti rispetto all’instaurazione del rapporto
lavorativo LOAgri. Da tale limitazione è quindi escluso un eventuale rapporto lavorativo
instaurato in precedenza come OTDO, così come confermato dall’Inps con il messaggio
n. 4688 del 28 dicembre 2023.
Al fine del rispetto delle limitazioni previste dalla disciplina di riferimento, prima
dell’instaurazione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro deve raccogliere
un’autocertificazione sottoscritta dal lavoratore in cui quest’ultimo attesti la propria
condizione soggettiva. La circolare Inps n. 102/2023 assegna, però, in capo al lavoratore
l’onere di comunicare, nell’anno di utilizzo del LOAgri, l’eventuale perdita dei requisiti volti a
inquadrarlo nelle categorie suddette. La perdita dei requisiti implica la risoluzione automatica
del rapporto di lavoro.
APPROFONDIMENTO
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il LOAgri è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato riferito ad attività di
natura stagionale, tipiche nel settore dell’agricoltura, tra cui quelle che si svolgono in
particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali,
ancorché riferibili ad attività connesse (art. 2135 cod. civ.) così come chiarito dall’Inps con
circolare n. 102/2023.
Tale prestazione di lavoro non può essere resa per una durata superiore a 45 giornate
effettive annue (anno civile) per singolo lavoratore, tenuto conto che il contratto di lavoro può
invece avere una durata massima di dodici mesi, ancorché a cavallo d’anno. Secondo i
chiarimenti forniti dall’Inps, risulta possibile, quindi, una resa della prestazione lavorativa che
sia superiore alle 45 giornate lavorative effettive per singolo contratto LOAgri (Mess. Inps n.
4688/2023), purché sia rispettato il limite annuo. L’Ente previdenziale afferma, inoltre, come
il limite delle 45 giornate annue debba essere considerato rispetto alla totalità dei rapporti
LOAgri intrattenuti dal lavoratore, e non per singolo contratto o con riferimento al singolo
datore di lavoro, avendo il prestatore l’onere di comunicare ogniqualvolta il numero di
giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la
circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dell’anno civile, del limite predetto
(nuovamente Mess. Inps n. 4688/2023).
Per quanto riguarda, specificatamente, gli adempimenti che il datore di lavoro deve
necessariamente svolgere nel caso di ricorso al LOAgri, si segnala:
la preventiva acquisizione dell’autocertificazione del lavoratore attestante la sua
condizione soggettiva, la quale deve essere conservata ai fini di eventuali controlli (nelle
modalità di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, nei limiti
stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 679/2016 e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali);
l’invio della COB preventiva (articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e
s.m.i.), indicando le presunte giornate di prestazione effettiva, secondo le modalità
illustrate con Circ. Inps n. 102/2023 e Mess. Inps n. 4688/2023; sul punto, si chiarisce che
la consegna al lavoratore di copia della COB preventiva assolve gli obblighi di informativa
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e s.m.i.;
l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro per l’OTDO (articolo 39 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 e s.m.i.), anche in un’unica soluzione, alla scadenza del rapporto
lavorativo;
l’erogazione diretta (a differenza di quanto avviene per i CPO) di una retribuzione
rispettosa dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in
particolare, il pagamento della retribuzione può avvenire anticipatamente, su base
settimanale, quindicinale o mensile, e deve essere effettuato con mezzi tracciabili (non in
contanti).
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Con specifico riferimento all’ambito contributivo, il datore di lavoro deve:
procedere al versamento della contribuzione unificata, comprensiva di quella
contrattuale e della quota Inail, applicando costantemente, e indipendentemente dal
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, la riduzione tipicamente stabilita per i
territori svantaggiati in agricoltura, pari a un -68% (articolo 1, comma 45, della legge 13
dicembre 2010, n. 220); in particolare, la contribuzione dovuta per le giornate degli OTDO
deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello della
prestazione, oppure, in alternativa, unitamente a quella relativa alle giornate degli OTI e
OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso
dall’Inps tramite Cassetto previdenziale (per le aliquote di riferimento, riferibili alla
“generalità delle aziende agricole”, si vedano la Circ. Inps n. 102/2023, la Circ. Inps n.
26/2024 e il Mess. Inps n. 569/2024);
procedere all’invio del flusso Uniemens-PosAgri (le cui istruzioni operative sono
contenute nel Mess. Inps n. 4652/2023 e anche nella nota n. 8 della Circ. Inps n. 102/2023),
al fine di permettere la tariffazione da parte dell’Inps e di far confluire le giornate di
prestazione lavorativa degli OTDO negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli
(Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949); tenuto conto che, ai fini dell’implementazione
della posizione assicurativa, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle
eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni in analisi.
Resta inteso che per il LOAgri sono garantite le coperture assicurative IVS e infortunistiche.
Da ultimo, va chiarito che per questa tipologia di prestazione lavorativa, benché di natura
subordinata, non si debbano applicare le ordinarie disposizioni in tema di agevolazioni
contributive, poiché, come visto, il LOAgri risulta essere già destinatario di alcune specifiche
agevolazioni in linea con le sue precipue finalità.
LE AGEVOLAZIONI PER IL LAVORATORE
In maniera similare rispetto a quanto stabilito per il CPO (contratto di prestazione occasionale),
sono previste alcune speciali agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LOAgri.
In particolare:
il compenso percepito è esente da imposizione fiscale;
il compenso percepito non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45
giornate nell’anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico
(anche anticipato) nei limiti predetti;
la contribuzione versata correlatamente a tale prestazione lavorativa è utile ai fini di
successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole;
il compenso percepito è computabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
APPROFONDIMENTO
Il compenso è esente da imposizione fiscale
Il compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è
cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico
(anche anticipato)
Agevolazioni per il lavoratore
La contribuzione versata è utile ai fini di successive prestazioni
previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole
Il compenso è computabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso
di soggiorno
LE SANZIONI
L’utilizzo del LOAgri non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge dà luogo
all’applicazione di sanzioni, peraltro aggiornate di recente da parte del Legislatore (art. 29,
comma 6, Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”). Nel dettaglio, è previsto che
in caso di superamento del limite di 45 giornate, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo
indeterminato. Diversamente, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla
normativa (art. 1, c. 344, L. 197/2022), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale
si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, così come confermato
anche dall’Inl con nota 521 del 13 marzo 2024.
Riferimenti principali:
art. 1, cc 343 -354, L. 197/2022
Circ. Inps n. 102/2023
Mess. Inps n. 4688/2023
A cura di:
Luca Caratti (coordinamento)
Marco Tuscano
APPROFONDIMENTO
AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE IN ORDINE ALLA PROPRIA CONDIZIONE SOGGETTIVA
AI FINI DEL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA (LOAGRI)
(art. 1 c. 345 della Legge n. 197/2022)
Il sottoscritto/a ______________, Codice fiscale ______________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di far parte di una delle seguenti categorie:
persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia
i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di integrazione salariale erogati dai
Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa (ISCRO);
titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o
comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, la cui prestazione lavorativa si renderebbe compatibile con gli
impegni scolastici, o giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non
siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n.
222/1984 o di analoghe prestazioni;
detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
di non essere titolare di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni.
SEZIONE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER I SOGGETTI NON PENSIONATI:
Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in
agricoltura (operai tempo indeterminato/OTI o operai a tempo determinato/OTD) nei tre anni
precedenti rispetto all’assunzione in LOAgri (lavoro occasionale in agricoltura).
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei suddetti requisiti
soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto lavorativo LOAgri.
Luogo__________________, data __________________
In fede
_____________________
In allegato fotocopia documento di identità:
Tipo documento __________________ n. _________ rilasciata dal _______________________ di __________ il _________
con scadenza il ____________________