
La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia di grande rilevanza riguardo alla legittimazione attiva del diritto di credito oggetto di cessione, confermando la possibilità di sollevare tale eccezione d’ufficio in ogni fase del procedimento giudiziario.
Il caso che ha portato a questa pronuncia riguardava una società debitrice in liquidazione che aveva sollevato, nel corso del giudizio di primo grado, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sostanziale della società cessionaria del credito contestato. Tuttavia, il giudice di Appello aveva ritenuto tale eccezione inammissibile, considerandola tardiva e una questione di merito.
La Corte di Cassazione, basandosi su precedenti pronunce delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione costituisce una difesa aperta al contraddittorio processuale e può essere rilevata d’ufficio in ogni fase del procedimento giudiziario.
Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice di merito è stata considerata erronea, e il motivo di censura proposto nel ricorso per cassazione è stato accolto. La Corte ha sottolineato che spetta all’attore allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
Questo chiarimento della Corte di Cassazione ha profonde implicazioni pratiche, soprattutto nei casi di cessione di crediti. Essa conferma il principio secondo cui è sempre consentito dedurre la titolarità del diritto di credito e richiederne prova, anche nella fase di opposizione o di impugnazione della decisione di merito.
Inoltre, la Corte ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite, ribadendo che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda ed è pertinente al merito della decisione.
Tuttavia, al di là di questo importante pronunciamento, sorge una questione legata alle pratiche giudiziarie che merita attenzione. Si è recentemente chiesto all’Ispettorato del Ministero della Giustizia di avviare una procedura volta a sanzionare la condotta illegittima e lesiva dei diritti da parte di un giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Roma, sezione esecuzioni immobiliari. Questo è dovuto al fatto che il giudice delle esecuzioni immobiliari avrebbe dovuto verificare la titolarità di AMCO nell’azione esecutiva.
Questa richiesta rivela la necessità di garantire una rigorosa applicazione delle normative giuridiche, soprattutto quando si tratta di questioni finanziarie e di esecuzione immobiliare, al fine di tutelare i diritti delle parti coinvolte e garantire un processo giusto ed equo.