
(AGENPARL) – lun 18 marzo 2024 Approfondimenti della
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO DEL 18/03/2024
PREMESSA
Con l’articolo 39-bis del D.Lgs. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) era stato previsto a favore dei
lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, per il periodo
compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre, un trattamento integrativo speciale pari al 15%
delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e/o per le prestazioni di lavoro
straordinario, effettuati nei giorni festivi, che non concorreva alla formazione del reddito.
La misura era rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche titolari di contratto
tempo
determinato,
compresa
tipologia
part-time,
contratto
somministrazione, apprendistato professionalizzante ovvero di tipo intermittente, a
condizione che, il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022, non fosse stato
d’importo superiore a 40.000 euro. Il lavoratore, per aver diritto al trattamento integrativo,
doveva farne richiesta.
L’articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge n. 213/2023, al fine di garantire la stabilità
occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico
in generale, entra nel merito della detassazione del lavoro notturno e del lavoro
straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico- alberghiere. La misura
si applica nel primo semestre del 2024 e consiste in un trattamento integrativo speciale
pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
La finalità è sia di garantire la stabilità occupazionale che di sopperire all’eccezionale
mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Si deve però
APPROFONDIMENTO
sottolineare che, mentre l’articolo 39-bis, del D.L. n. 48/2023, convertito poi in L. n.
85/2023, si era limitato a indicare “nel settore turistico, ricettivo e termale” e “a favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo
non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000”, l’articolo 1, commi 21-25, della
legge di Bilancio 2024, ha aggiunto l’ulteriore specifica “ai lavoratori degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.
287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali”.
Quanto precisato amplia la platea di applicazione della misura con particolare riferimento
all’articolo 5, L. n. 287/1991, includendo:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese
quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e
di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande
viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo,
sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande
alcooliche di qualsiasi gradazione.
LE VOCI RETRIBUTIVE INTERESSATE
Le voci interessate dal beneficio in esame sono:
lavoro straordinario;
lavoro notturno.
Per la concreta applicazione di entrambe le variabili contributive, occorre verificare il testo
della contrattazione collettiva applicata, in quanto il D.Lgs. n. 66/2003 delega
espressamente alle parti la possibilità di modificare durata e parametri di riferimento.
APPROFONDIMENTO
Nello specifico, viene definito lavoratore notturno chi:
durante il periodo notturno, come in precedenza definito, svolge almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
in assenza della disciplina collettiva, svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo
parziale;
durante il periodo notturno, svolge almeno una parte del suo orario di lavoro secondo
la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, la portata dell’agevolazione ha un ambito esteso per quanto
concerne il lavoro notturno, ma ha un ambito molto limitato relativamente allo
straordinario effettuato nei giorni festivi, se non altro perché questi ultimi sono un
numero esiguo e solo parte dell’orario di lavoro prestato in queste giornate è
espressamente qualificabile come straordinario.
IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE: COSA PREVEDE LA
MANOVRA 2024
Con l’articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge n. 213/2023, la normativa ritorna sul
trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in
relazione al lavoro notturno e/o e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei
giorni festivi e dispone che il periodo interessato all’applicazione va dal 1° gennaio 2024
al 30 giugno 2024.
Il comma 21 precisa che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del
turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo
speciale che non concorre alla formazione del reddito. Tale trattamento si applica nella
misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento alle prestazioni di:
– lavoro notturno;
– lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
APPROFONDIMENTO
Possiamo, così, schematizzare le principali informazioni sul trattamento integrativo speciale.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di
bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie
ed esercizi similari); esercizi per la somministrazione di
bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,
nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria
e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quando la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale
da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari
ed esercizi similari. Si applica, inoltre, ai lavoratori del
comparto del turismo (definizione alquanto generica a cui
possiamo ascrivere il settore dei viaggi, il settore
alberghiero e della ristorazione e l’industria del tempo
libero in genere), ivi inclusi gli stabilimenti termali.
CONDIZIONI DI REDDITO
La misura si applica ai lavoratori del settore privato
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non
superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo
speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che
attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro
dipendente conseguito nell’anno 2023.
CERTIFICAZIONE DEGLI
Le somme erogate saranno indicate nella certificazione
IMPORTI RICONOSCIUTI
unica.
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE
Il credito maturato dal datore di lavoro verrà recuperato
attraverso la compensazione nel modello F24. L’Agenzia
delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, ha
istituito il codice tributo specifico “1702”.
Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 giugno 2024. Il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo
speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche
successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di
fine anno.
APPROFONDIMENTO
Per la corretta individuazione dei criteri di applicazione del trattamento integrativo in
argomento, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Circolare 5/E del 7
marzo 2024.
Relativamente al requisito reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro
dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel
periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella
svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e
bevande. Al riguardo, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del
TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti
entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono, il
cosiddetto “principio di cassa allargato”.
ESEMPI DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Qui di seguito qualche esempio sia di trattamento integrativo speciale da lavoro notturno
che da straordinario festivo:
Lavoro notturno
Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 30 ore
durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.
CCNL Pubblici
esercizi
Retribuzione per
4 livello
30 ore notturno
Retribuzione mensile
1.462,69
255,12
Maggiorazione da
CCNL 25%
Totale
riconosciuto
lordo per 30 ore
di notturno
Trattamento
Integrativo
Speciale
spettante
63,78
318,90
47,84
Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 15 ore
durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.
CCNL Pubblici
esercizi
4 livello
Retribuzione mensile
1.462,69
Retribuzione per Maggiorazione da
15 ore notturno
CCNL 25%
127,56
31,89
Totale riconosciuto
lordo per 15 ore di
notturno
Trattamento
Integrativo
Speciale
spettante
159,45
23,92
APPROFONDIMENTO
Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 5 ore
durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.
CCNL Pubblici
esercizi
4 livello
Retribuzione mensile
1.462,69
Retribuzione per
5 ore notturno
Maggiorazione da
CCNL 25%
Totale riconosciuto
lordo per 5 ore di
notturno
Trattamento
Integrativo
Speciale
spettante
42,52
10,63
53,15
Totale riconosciuto
lordo per 30 ore di
straordinario
festivo
Trattamento
Integrativo
Speciale
spettante
331,66
49,75
Totale riconosciuto
lordo per 15 ore di
straordinario
festivo
Trattamento
Integrativo
Speciale
spettante
165,83
24,87
Totale riconosciuto
lordo per 5 ore di
straordinario
festivo
Trattamento
Integrativo
Speciale
spettante
55,28
Lavoro straordinario festivo
CCNL Pubblici
Retribuzione per
esercizi
30 ore
Maggiorazione da
4 livello
straordinario
CCNL 30%
Retribuzione mensile
festivo
1.462,69
CCNL Pubblici
esercizi 4 livello
Retribuzione mensile
1.462,69
255,12
76,54
Retribuzione per
15 ore
Maggiorazione da
straordinario
CCNL 30%
festivo
127,56
38,27
CCNL Pubblici
Retribuzione per
esercizi
5 ore
Maggiorazione da
4 livello
straordinario
CCNL 30%
Retribuzione mensile
festivo
1.462,69
42,52
12,76
A cura di:
Luca Caratti (coordinamento)
Carlo Cavalleri