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[lid] Nel contesto delle recenti elezioni per il Gran Maestro e la Giunta del Grande Oriente d’Italia (GOI), emerge una serie di controversie riguardanti l’applicazione delle norme elettorali e la validità dei voti.
Queste controversie, sollevate in varie circoscrizioni, mettono in luce lacune nel sistema normativo interno dell’Ordine massonico, nonché discrepanze nel trattamento delle questioni elettorali da parte della Corte Elettorale Nazionale (CEN).
Una premessa fondamentale riguarda il diritto applicabile nel contesto dell’Ordine massonico. L’ordinamento associativo del GOI è regolato dalla sua Costituzione e dal relativo Regolamento, i quali tuttavia non forniscono una disciplina esaustiva delle procedure elettorali. In mancanza di disposizioni specifiche, è essenziale far riferimento all’ordinamento generale dello Stato italiano, garantendo il rispetto dei principi fondamentali, come la libertà, l’eguaglianza e la segretezza del voto, sanciti dalla Costituzione italiana e dalle relative leggi.
Tuttavia, le controversie riguardanti le elezioni per il Gran Maestro e la Giunta del GOI sollevano questioni cruciali sull’interpretazione e l’applicazione di tali principi.
Nel caso della Circoscrizione Abruzzo, l’annullamento di 28 schede votate regolarmente a causa della mancata separazione del tagliandino antifrode è stato giudicato ingiustificato e contrario alla legge, poiché mancava sia il requisito psicologico della colpa dell’elettore che quello oggettivo dell’idoneità a compromettere la segretezza del voto.
Analogamente, nella Circoscrizione Lombardia, l’annullamento di 137 schede votate regolarmente per lo stesso motivo è stato considerato altrettanto ingiustificato, in quanto mancava la colpa dell’elettore e la normativa associativa non prevedeva esplicitamente la nullità per tale motivo. Inoltre, la decisione della CEN di riscrutinare le schede in assenza di controversia tra i membri dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale rappresentava un evidente eccesso di potere.
La situazione più critica si è verificata nella Circoscrizione Sicilia, dove è emersa una discrepanza tra il numero delle schede votate e il numero delle firme degli elettori votanti nella Sezione di Palermo, oltre al ritardo nella consegna delle schede dalla Sezione di Enna. Nonostante queste irregolarità, la CEN ha confermato la validità dello scrutinio, ignorando il sospetto di broglio elettorale e la nullità dell’intero suffragio.
In luce di queste controversie, si rende necessaria una riforma delle norme elettorali del GOI al fine di garantire trasparenza, equità e legalità nei processi elettorali. È fondamentale che le disposizioni interne dell’Ordine massonico siano adeguate e complete, rispettando i principi democratici e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.
In conclusione, la Corte Centrale del Grande Oriente d’Italia – Sezione per i Ricorsi Elettorali è chiamata a valutare attentamente le istanze presentate, assicurando il rispetto della legge e dei principi democratici nella conduzione delle elezioni all’interno del Grande Oriente d’Italia.
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