
In un canale Telegram e da articoli di stampa è stato sollevata la richiesta di vigilare sulla regolarità del voto e come era stato già segnalato in un articolo di Agenparl del 7 marzo dal titolo «Massoneria, Cavaliere Nero: Vigilare su possibili manovre finalizzate ad annullare pronunciamento democratico a favore di Taroni a Gran Maestro del GOI».
Come è noto in caso di contestazioni i componenti della CEN rispondono dei danni patrimoniali personalmente e non solo.
Più in particolare l’articolo 416 bis ma soprattutto il ter del codice penale che recita «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Nei giorni scorsi il canale di Telegram di controinformazione massoniche Cavaliere Nero a chiesto a varie testate di “Vigilare su possibili manovre” finalizzate ad annullare pronunciamento democratico a favore di Taroni a Gran Maestro del GOI come pubblicato da Agenparl.
Come è noto la Giunta per le Elezioni della Camera dei Deputati ha analizzato il problema specifico del mancato distacco del tagliando antifrode e, all’unanimità, ha deciso per la validità del voto.
Il principio è la salvezza del voto dell’elettore, vale il “favor voti”.
La Commissione Elettorale Nazionale (CEN) del Grande Oriente d’Italia , per funzione, è un organo assimilabile alla Giunta per le Elezioni della Camera dei Deputati.
Ora la domanda è possibile che per l’organo costituzionale delle Repubblica le schede e i voti in questione sono validi, mentre per l’associazione non riconosciuta denominata Grande Oriente d’Italia le schede e i voti in questione non sono validi?
Il Grande Oriente d’Italia è soggetto alla legge italiana oppure no?
La Commissione Elettorale per le elezioni sta annullando le schede con il tagliendo antifrode attaccato. Per la legge italiana queste sono valide mentre per il Grande Oriente no.
E’ chiaro che annullando i voti con il tagliando si vuol far perdere Leo Taroni, nonostante la sua vittoria, mentre nel 2014 e nel 2019 invece favorì l’attuale Gran Maestro del GOI, Stefano BISI ritenendo le schede valide.
La massoneria sta rischiando di perdere la faccia rasentando il ridicolo e solo perchè qualcuno vuole provare a sovvertire l’esito democratico della votazione avvenuta il 3 marzo scorso. Tutto per far perdere Leo Taroni, unico vincitore di questa sfida elettorale.
Ricordiamo che nel 2014 e nel 2019 nella circoscrizione Marche (per la prima e la seconda elezione di Stefano Bisi) c’è stato lo stesso problema e la CEN ha risolto ritenendo validi i voti.
E’ la notte della Massoneria, la lunga notte della Massoneria.