
(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 PROTOCOLLO D’INTESA INTERISTITUZIONALE
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE
PER LA PROTEZIONE ED EMANCIPAZIONE DELLE DONNE
ATTRAVERSO L’AUTONOMIA ABITATIVA
Il Consiglio Regionale della Calabria, rappresentato dal Presidente On.le Filippo Mancuso;
L’Osservatorio Regionale sullaviolenzadigenere (diseguito indicato come “Osservatorio”), rappresentato dalla Coordinatrice Avv. Giuseppina Pino;
A.T.E.R.P. – Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria, rappresentato dal Commissario Straordinario Avv. Grazia Maria Carmela Iannini;
Introduzione
La Convenzione di Istanbul all’art. 3 definisce: che con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. La “violenza contro le donne basata sul genere” designa quindi qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Un fenomeno complesso, che ha radici culturali datate, che richiede una strategia globale ed una pluralità d’interventi, dove la responsabilità delle Istituzioni pubbliche e della società si affianca all’impegno della magistratura, delle associazioni nella tutela delle vittime, al coinvolgimento delle agenzie educative, a fronte dei dati allarmanti che continuano ad emergere dai dossier statistici.
L’adozione, pertanto, del presente Protocollo rappresenta un passo molto importante ed un punto di inizio nella lotta alla discriminazione ed alla violenza fisica, psicologica ed economica perpetrata ai danni delle donne appartenenti alle categorie più deboli ed abbandonate dalla società odierna e che le utili sinergie permetteranno di intervenire dove il disagio è più marcato, promuovendo campagne di informazione e di sensibilizzazione che possano consentire, tra l’altro, l’emersione di tale problematica, oggi assai sommersa e,conseguentemente, sottostimata e da affrontarsi con una forte integrazione tra i diversi livelli istituzionali con il privato sociale e di cooperazione integrata tra gli interventi sanitari, sociali, economici e culturali. Sussiste, pertanto, la necessità di costituire ed assicurare una sinergica azione di contrasto della violenza di genere, mediante lo sviluppo di protocolli specifici di sostegno e prevenzione, attraverso l’individuazione di azioni mirate al contrasto del fenomeno della violenza, di un percorso relativo al trattamento, alla tutela e alla protezione della vittima, che preveda una presa in carico che passi dall’individuazione di soluzioni alloggiative atte alla fuoriuscita della donna dal circuito familiare viziato. Il raggiungimento dell’obiettivo richiede una interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolte (secondo le indicazioni fornite dalla legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 Novembre 1989 e dalla Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, attuata in Italia con la legge n. 172 del 1° ottobre 2012, ecc.).
PREMESSO CHE
L’Osservatorio, istituito con la Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale dal D. Lgs n. 196/2003, attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e analizza il fenomeno al fine di prevenirlo e contrastarlo per quanto di sua spettanza.
l’Aterp istituita con L. R. n. 24/2013 mediante accorpamento delle ATERP provinciali di cui alla L. R. n. 27/1996, è un ente pubblico non economico con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria di natura tecnica-operativa in materia di edilizia residenziale pubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;
VISTA
la legge regionale n. 20 del 2007 (art. 7) in tema di assistenza alloggiativa garantita e la legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 s.mi.;
CONSIDERATO CHE
è tra le funzioni dell’ATERP: elaborare proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all’edilizia residenziale pubblica; gestire il proprio patrimonio immobiliare di ERP e quello assegnato dai Comuni della Regione, effettuare la manutenzione, gli interventi di recupero e la riqualificazione degli immobili al fine della loro ottimale utilizzazione anche per i fini di cui all’art. 31 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i. e concorrere ad una politica socialmente responsabile volta a rispondere alle sfide sociali ed economiche ed a porre rimedio ai preoccupanti fenomeni di segregazione spaziale e sociali delle donne.;
è tra le funzioni attribuite ai Comuni quella dell’assistenza alloggiativa di cui al citato articolo 31 della legge regionale n. 32/1996 e delle procedure di cui al Titolo II della medesima legge regionale n. 32/1996 s.m.i.Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
Articolo 2
Oggetto del Protocollo d’Intesa
Il presente Protocollo d’intesa è finalizzato allo sviluppo di azioni condivise, mirate al sostegno delle donne vittime di violenza e alla loro prole attraverso la concessione di unità abitative di residenza pubblica, per cui si conviene che: 1) Aterp Calabria destini un’aliquota di alloggi, in via provvisoria, alle donne vittime di violenza di genere per favorire la loro libertà ed autonomia; 2) i Comuni assumano, laddove siano stati individuati gli alloggi, messi a disposizione di Aterp Calabria, i necessari provvedimenti di cui all’ art. 31 della legge regionale n. 32/1996 ; 3) il Consiglio Regionale della Calabria individui le risorse necessarie, nel Bilancio regionale per gli oneri derivanti dall’applicazione del presente Protocollo, ricorrendo le seguenti condizioni:
interventi in situazioni emergenziali derivanti da gravi episodi di violenza sulle donne, per come sopra definita, che richiedano l’immediata individuazione di un alloggio, laddove si ravvisi l’indisponibilità delle case rifugio perché sature;
per i casi di donne vittime di violenza, e laddove madri, insieme ai loro figli/e, nell’ipotesi in cui abbiano terminato il primo periodo di accoglienza nella Casa Rifugio, ma che non abbiano ancora raggiunto la piena autonomia economica e sociale, e che non dispongano delle risorse indispensabili, è altresì prevista l’assegnazione di alloggi in via provvisoria per favorire la loro libertà ed autonomia.
Articolo 3
Impegno di ATERP e Osservatorio
ATERP Calabria si impegna a destinare alle donne vittime di violenza in tutte le sue forme, una porzione di unità abitative distribuite sull’intero territorio regionale per come individuati in apposita delibera, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 31 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i.;
I Comuni si impegnano ad assumere i provvedimenti necessari di assistenza alloggiativa di cui all’art. 31 della legge regionale n. 32/1996 s.m.i.;
L’Osservatorio Regionale ha l’obbligo di convocare la cabina di regia (di cui all’ art. 5) ogni qualvolta ve ne siano segnalazioni dei centri antiviolenza, dei servizi sociali, dalle forze dell’ ordine ;
Art. 4
Ulteriori attività
Le parti concordano di prevedere fin d’ora la possibilità di integrare il presente accordo con lo svolgimento di altre attività previste e consentite dalla legge.
Art. 5
Istituzione cabina di regia permanente
Le Parti, entro trenta giorni dalla firma del presente Protocollo d’Intesa, istituiscono di comune accordo, una “cabina di regia” così costituita:
n. 1 componente in rappresentanza dei Centri Antiviolenza accreditati;
n. 1 componente in rappresentanza di ATERP Calabria;
n. 1 componente in rappresentanza del comune interessato;
n. 2 componenti in rappresentanza dell’Osservatorio Regionale contro la violenza di genere.
Il Presidente della Commissione consiliare del Consiglio Regionale della Calabria contro il fenomeno della ‘ndrangheta della corruzione e dell’illegalità diffusa.
La “cabina di regia”, convocata nella sua prima riunione, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, assumerà immediate determinazioni in ordine alle modalità operative di applicazione del presente Protocollo anche sulla base delle segnalazioni pervenute ai componenti della cabina di regia dalle Forze dell’Ordine, dai Servizi Sociali dei Comuni, dai Centri Antiviolenza al fine del perfezionamento delle prime procedure di attivazione al sostegno delle donne in stato di grave disagio. Alla cabina di regia parteciperanno, altresì, di volta in volta i sindaci dei comuni e/o loro delegati che verranno coinvolti nella procedura di assegnazione.
L’Allegato 1 al presente Protocollo stabilisce le prime modalità attuative ed i criteri funzionali alle procedure di assegnazione che saranno oggetto di valutazione da parte della “cabina di regia”.
Articolo 6
Durata
Il presente Protocollo ha carattere esclusivo ed è immediatamente esecutivo, ha validità di tre anni e può essere rinnovato d’intesa tra le Parti stesse.
Redatto in triplice copia originale.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Consiglio Regionale della Calabria
Il Presidente Filippo MANCUSO
Per A.T.E.R.P. Calabria
Il Commissario Avv. G. Maria Carmela IANNINI
Per l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere
La Coordinatrice Giuseppina PINO