(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2024 - (AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 *Comunicato Stampa **Poste Italiane nuovamente sconfitta in Tribunale:
ancora una volta dichiarata illegittima una sanzione disciplinare comminata
ad una dipendente che aveva rifiutato di assumere il ruolo di direttore
presso un ufficio cui era stata momentaneamente distaccata per coprire la
mancanza di personale*
* Cgil Padova e Slc Cgil Veneto: “Per la terza volta consecutiva, un
Giudice del Lavoro ha sanzionato l’arroganza di Poste Italiane e ritenuto
ingiustificata la sanzione disciplinare ad una dipendente che aveva
rifiutato di vedersi assegnare mansioni che esulavano dal proprio
inquadramento professionale. E siamo in attesa di una quarta sentenza su un
altro caso del tutto analogo” “L’ennesimo caso dovuto alla cronica mancanza
di personale a cui Poste Italiane non sta ponendo rimedio” *“*Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione, così provvede: dichiara illegittimo ed annulla il provvedimento
disciplinare dell’ammonizione scritta irrogato alla ricorrente in data
di lite che si liquidano in complessivi euro 3000,00 per compenso, oltre
spese generali (15%), IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore
attoreo dichiaratosi antistatario*”. È con questa formula, che il Giudice
del Lavoro Dott. Maurizio Pascali, in forza al Tribunale di Padova, ha
chiosato la sentenza con cui si è conclusa una vicenda iniziata il 5 aprile
del 2022, giorno in cui una dipendente di un ufficio postale della
provincia padovana si era rifiutata di eseguire un ordine di servizio
aziendale con cui le si chiedeva di recarsi in distacco operativo presso un
altro ufficio postale di un Comune poco lontano assumendone la carica di
Direttore. Nel motivare tale rifiuto, la lavoratrice aveva dato la propria
disponibilità ad andare in distacco ma solo continuando a svolgere le
proprie mansioni di operatore, per le quali era inquadrata nel Livello C, e
non quelle di Direttore che prevedono un Livello B. Ciò nonostante Poste
Italiane procedeva con una sanzione disciplinare consistente in
un’ammonizione scritta, motivo per cui la lavoratrice si era rivolta alla
Cgil per fare ricorso contro quella che riteneva, legittimamente,
un’ingiustizia.
“Una sentenza che ci soddisfa su tutta la linea – intervengono Stefano
Gallo, funzionario della Slc Cgil Veneto e Marianna Cestaro, Segretaria
Confederale della Cgil di Padova – e che conclude un procedimento
giudiziario cui siamo stati costretti dall’atteggiamento di Poste Italiane
che preferisce spendere risorse in avvocati e intasare le aule dei
tribunali invece che risolvere queste vertenze attraverso un arbitrato e
delle normali relazioni sindacali. Peggio per loro, il risultato non
cambia: anche questa volta, come in altri due casi simili, Poste Italiane
ha torto e noi abbiamo ragione. E siamo certi che il prossimo caso analogo
cui attendiamo la sentenza finirà nello stesso modo perché la legge su
questo punto è chiara”.
“È quel che si evince esplicitamente da questo caso – proseguono i due
sindacalisti – dove il Giudice ha richiamato espressamente un orientamento
consolidato della Suprema Corte di Cassazione riguardante il principio di
autotutela enunciato dall’art 1460 del Codice Civile perfettamente
applicabile al nostro caso. Come lo stesso giudice ha ricordato nella
sentenza, a cui è giunto dopo aver sentito la testimonianza della stessa
lavoratrice e dei rappresentanti di Poste Italiane, il ruolo di Direttore
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