
(AGGENPARL) – Roma, merc 28 febbraio 2024 – E’ stata approvata oggi in via definitiva al Senato la legge Carloni sull’imprenditoria giovanile e sul ricambio generazionale.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati CARLONI, MOLINARI, Davide BERGAMINI,
BRUZZONE, PIERRO, BARABOTTI, BILLI, BOF, BORDONALI, CAPARVI,
CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, FRASSINI, FURGIUELE, GATTA,
LOIZZO, MARCHETTI e TOCCALINI
(V. Stampato Camera n. 752)
approvato dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2023
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 novembre 2023
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
nel settore agricolo
Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Finalità)
- La presente legge è volta alla promo zione e al sostegno dell’imprenditoria giova nile nel settore agricolo e al rilancio del si stema produttivo agricolo mediante inter venti per favorire l’insediamento e la perma nenza dei giovani e il ricambio generazio nale nel settore agricolo, nel rispetto della
normativa dell’Unione europea.
Art. 2.
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge, ai sensi de gli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del re golamento (UE) n. 1305/2013 del Parla mento europeo e del Consiglio, del 17 di cembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regola mento (UE) 2021/2115 del Parlamento euro peo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
sono definiti « impresa giovanile agricola »
o « giovane imprenditore agricolo » le im prese, in qualsiasi forma costituite, che eser citano esclusivamente attività agricola ai
sensi dell’articolo 2135 del codice civile,
quando ricorra una delle seguenti condi zioni:
a) il titolare sia un imprenditore agri colo di età superiore a diciotto e inferiore a
quarantuno anni compiuti;
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 31
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b) nel caso di società di persone e di
società cooperative, comprese le cooperative
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno
la metà dei soci sia costituita da imprendi
tori agricoli di età superiore a diciotto e in
feriore a quarantuno anni compiuti;
c) nel caso di società di capitali, al meno la metà del capitale sociale sia sotto scritta da imprenditori agricoli di età supe
riore a diciotto e inferiore a quarantuno anni
compiuti e gli organi di amministrazione
siano composti, per almeno la metà, dai me desimi soggetti.
CAPO II
SOSTEGNO ALL’INSEDIAMENTO
DEI GIOVANI NELL’AGRICOLTURA
Art. 3.
(Fondo per favorire il primo insediamento
dei giovani nell’agricoltura)
- Per le finalità di cui all’articolo 1 è
istituito nello stato di previsione del Mini stero dell’agricoltura, della sovranità alimen
tare e delle foreste un fondo, con la dota zione di 15 milioni di euro annui a decor
rere dall’anno 2024, destinato al cofinanzia mento di programmi predisposti dalle re gioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano per favorire il primo insedia mento dei giovani nel settore agricolo, nel
rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. - Le risorse del fondo di cui al comma 1
sono destinate prioritariamente a interventi
finalizzati:
a) all’acquisto di terreni e strutture ne cessari per l’avvio dell’attività imprendito
riale agricola;
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 31
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b) all’acquisto di beni strumentali, con
priorità per quelli destinati ad accrescere
l’efficienza aziendale e a introdurre innova zioni relative al prodotto, alle pratiche di
coltivazione e di manutenzione naturale dei
terreni e al processo di coltivazione dei pro dotti attraverso tecniche di precisione;
c) all’ampliamento dell’unità minima
produttiva, definita secondo la localizza zione, l’indirizzo colturale e l’impiego di
mano d’opera, al fine di promuovere l’effi cienza aziendale;
d) all’acquisto di complessi aziendali
già operativi.
- Con decreto del Ministro dell’agricol
tura, della sovranità alimentare e delle fore ste, di concerto con il Ministro dell’econo mia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro ses santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tenuto conto di quanto
previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri
e le modalità per la ripartizione delle risorse
del fondo di cui al comma 1, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al me desimo comma 1. - Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 15 milioni di euro annui a decorrere dal
l’anno 2024, si provvede mediante corri spondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte cor
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ sione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 2023, allo scopo parzial mente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
Art. 4.
(Regime fiscale agevolato per il primo inse-
diamento delle imprese giovanili nell’agri-
coltura)
- I soggetti di cui all’articolo 2 che in
traprendono un’attività d’impresa hanno la
facoltà di optare per un regime fiscale age volato consistente nel pagamento di un’im posta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle relative addizionali e dell’imposta re gionale sulle attività produttive, determinata
applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla
base imponibile costituita dal reddito d’im presa prodotto nel periodo d’imposta. Il pre detto regime si applica limitatamente alle at
tività agricole diverse da quelle per le quali
il reddito è determinato forfetariamente ov vero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. L’opzione ha effetto per il pe
riodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e
per i quattro periodi d’imposta successivi. - Il beneficio di cui al comma 1 è rico nosciuto, nel rispetto della normativa euro pea in materia di aiuti di Stato, a condizione
che i soggetti di cui al medesimo comma 1
non abbiano esercitato nei tre anni prece denti altra attività d’impresa agricola, che
siano regolarmente adempiuti gli obblighi
previdenziali, assicurativi e amministrativi
previsti dalla legislazione vigente in materia
e che l’agevolazione non abbia ad oggetto
fattispecie riferibili a casi di trasferimento di
aziende preesistenti ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), o a enti di nuova costituzione ri spetto a precedenti imprese costituite nelle
forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a
quelli relativi al Registro nazionale degli
aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’a gricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste.
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 31
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- Agli oneri derivanti dal presente arti colo, valutati in 3,31 milioni di euro per
l’anno 2025, in 5,18 milioni di euro per
l’anno 2026, in 7,04 milioni di euro per
l’anno 2027, in 8,91 milioni di euro per
l’anno 2028, in 10,78 milioni di euro per
l’anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2030, si provvede,
quanto a 1,26 milioni di euro per l’anno
2025, a 2 milioni di euro per l’anno 2026, a
2,73 milioni di euro per l’anno 2027, a 3,46
milioni di euro per l’anno 2028, a 4,19 mi
lioni di euro per l’anno 2029 e a 3,65 mi
lioni di euro annui a decorrere dall’anno
2030, mediante utilizzo delle maggiori en
trate derivanti dal presente articolo e, quanto
a 2,05 milioni di euro per l’anno 2025, a
3,18 milioni di euro per l’anno 2026, a 4,31
milioni di euro per l’anno 2027, a 5,45 mi
lioni di euro per l’anno 2028, a 6,59 milioni
di euro per l’anno 2029 e a 5,69 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2030, me diante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica econo mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 5.
(Agevolazioni in materia di compravendita
di fondi rustici)
- In caso di contratti di compravendita
aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agri coli e relative pertinenze per un corrispettivo
non superiore a 200.000 euro, stipulati dai
soggetti di cui all’articolo 2, il compenso
per l’attività notarile è determinato in misura
non superiore a quello previsto dalla tabella
A – Notai annessa al regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 20 luglio
2012, n. 140, ridotto della metà.
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 31
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Art. 6. (Credito d’imposta per le spese sostenute
per la partecipazione a corsi di formazione)
- Nelle more dell’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi recanti il riordino
dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge
9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione
a corsi di formazione attinenti alla gestione
dell’azienda agricola, ai soggetti di cui al
l’articolo 2, comma 1, lettera a), della pre sente legge che hanno iniziato l’attività a
decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso
un contributo, sotto forma di credito d’im posta, pari all’80 per cento delle spese effet
tivamente sostenute nell’anno 2024 e idone amente documentate, fino ad un importo
massimo di euro 2.500 per ciascun benefi ciario. Il credito d’imposta è usufruito esclu sivamente in compensazione ai sensi dell’ar
ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il secondo periodo di
imposta successivo a quello in cui la spesa è
stata sostenuta. - Con decreto del Ministro dell’agricol
tura, della sovranità alimentare e delle fore ste, di concerto con il Ministro dell’econo mia e delle finanze, da adottare entro ses santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti, nel ri spetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l’at
tuazione delle disposizioni del presente arti colo, con particolare riguardo all’individua zione delle spese ammissibili al beneficio e
alle procedure di concessione finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di
cui al comma 3. Agli adempimenti europei,
nonché a quelli relativi al Registro nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste. - Agli oneri di cui al presente articolo,
nel limite massimo di 2 milioni di euro per
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
l’anno 2024, si provvede mediante corri spondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui al
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con mo dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
CAPO III
MISURE PER FAVORIRE LA PERMA-
NENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE
AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERA-
ZIONALE
Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle
superfici coltivate)
- A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i
giovani imprenditori agricoli di cui all’arti colo 2 della presente legge, aventi la quali
fica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale e iscritti alla relativa
gestione previdenziale, che acquistino o per mutino terreni agricoli e loro pertinenze,
l’imposta di registro e le imposte ipotecaria
e catastale sono versate nella misura del 60
per cento di quelle, ordinarie o ridotte, pre viste dalla legislazione vigente. - Alle minori entrate derivanti dalle di sposizioni del comma 1, valutate in 7,07 mi
lioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mi nistero.
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
Art. 8.
(Prelazione di più confinanti)
- Ai fini dell’esercizio del diritto di pre
lazione di cui all’articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di
cui all’articolo 8, quinto comma, della legge
26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di pre
lazione nelle procedure di alienazione e lo cazione di cui all’articolo 66, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nel caso di più soggetti confi nanti, sono preferiti i soggetti di cui all’ar
ticolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi,
nell’ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parità di
condizioni, il soggetto che è in possesso di
conoscenze e competenze adeguate ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, del regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della
pertinente normativa nazionale di attuazione. - L’articolo 7 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, è abrogato.
Art. 9.
(Servizi di sostituzione)
- Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono prevedere, nel
l’ambito degli ordinari stanziamenti di bilan cio, programmi per favorire il ricambio ge nerazionale nelle imprese agricole tramite
l’erogazione di incentivi alle associazioni
costituite in maggioranza da giovani impren ditori agricoli per la gestione di servizi di
sostituzione nelle aziende associate, preve dendo, in particolare, tra i casi di sostitu zione, la sostituzione dell’imprenditore, del
coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di
corsi di formazione e di aggiornamento pro
fessionale da parte dei giovani imprenditori
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
agricoli associati e l’assistenza a minori di
età inferiore a otto anni.
- Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito dei pro grammi di cui al comma 1, possono preve dere incentivi per il mantenimento dell’unità
aziendale e il ricambio generazionale delle
imprese agricole mediante l’utilizzo del
patto di famiglia di cui agli articoli da 768-
bis a 768-octies del codice civile, a condi zione che gli aventi causa proseguano l’eser cizio dell’attività d’impresa o detengano il
controllo per un periodo non inferiore a cin que anni dalla data del trasferimento, ren dendo, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o all’atto
di donazione, apposita dichiarazione in tal
senso.
CAPO IV
ATTIVITÀ DI ANALISI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO
Art. 10.
(Costituzione dell’Osservatorio nazionale
per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nel-
l’agricoltura)
- Al fine di favorire sinergie ammini strative nel campo dell’imprenditoria gio vanile, anche attraverso il raccordo tra le
iniziative statali e regionali, il Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province auto nome di Trento e di Bolzano ai sensi
all’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago sto 1997, n. 281, e sentite le associazioni
agricole maggiormente rappresentative a li vello nazionale, provvede con proprio de creto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
costituzione dell’Osservatorio nazionale per
l’imprenditoria e il lavoro giovanile nel
l’agricoltura (ONILGA), composto da rap presentanti del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, del
Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, dell’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare e del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco nomia agraria, delle organizzazioni dei da
tori di lavoro e dei lavoratori del settore
agricolo e delle associazioni dei giovani
operanti nei settori agricolo e agroalimen
tare. All’ONILGA sono attribuite le se guenti competenze:
a) raccolta ed elaborazione dei dati
relativi alle effettive possibilità di occupa zione dei giovani nel settore agricolo e,
in genere, nel territorio rurale;
b) analisi della normativa riguardante
il lavoro giovanile e della sua evoluzione;
c) raccolta, elaborazione e analisi delle
procedure amministrative adottate per l’at
tuazione delle iniziative in favore dei gio vani operanti nel settore agricolo, al fine
di individuare proposte di riforma dell’or dinamento giuridico aventi lo scopo di di minuire i tempi e la complessità delle
procedure amministrative vigenti;
d) analisi degli interventi compiuti dalle
amministrazioni statali e regionali nonché
dall’Unione europea, al fine di individuare
le opportunità per l’imprenditoria e il la voro coadiuvante dipendente dei giovani
nell’agricoltura;
e) collegamento con le fonti di in
formazione e divulgazione nonché con il
settore della ricerca e della sperimenta zione ai fini della promozione di inizia
tive nel campo dell’imprenditoria agricola
giovanile;
f) consulenza e supporto nei riguardi
delle amministrazioni e degli enti pubblici
per la programmazione e l’attuazione delle
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
iniziative in favore dei giovani operanti
nel settore agricolo;
g) promozione di politiche attive, com prese le attività formative, da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici per
sostenere la crescita dell’imprenditoria agri cola giovanile, anche mediante lo svolgi mento delle funzioni consultive e di sup porto di cui alla lettera f);
h) promozione di politiche di svi
luppo rurale da parte delle amministra zioni e degli enti pubblici, destinate alle
imprese giovanili e alle donne, attraverso
la realizzazione di infrastrutture e di ser vizi nei territori rurali, in conformità a
quanto previsto dalla normativa dell’U nione europea;
i) stimolo e supporto all’azione del
Governo, in relazione all’obiettivo di pro muovere le azioni dell’Unione europea in
favore dell’imprenditoria e del lavoro gio vanile nell’agricoltura nell’ambito della pro grammazione della politica agricola co mune;
l) sostegno per l’organizzazione e la
realizzazione di esperienze formative e
scambi aziendali;
m) costituzione di un punto di con
tatto con i competenti uffici delle regioni
e delle province autonome, per la richie sta e lo scambio di informazioni con i
competenti organismi regionali e dell’U nione europea in materia di lavoro giova nile nell’agricoltura;
n) supporto per la partecipazione delle
imprese agricole condotte da giovani agri coltori a fiere di settore nazionali e in
ternazionali;
o) realizzazione, nel proprio sito in
ternet istituzionale, di un portale telema
tico, costantemente aggiornato, nel quale
sono raccolte le normative vigenti in ma
teria di imprenditoria agricola e sono for
Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
niti percorsi guidati per accedere ai finan ziamenti, gli avvisi concernenti la pubbli cazione di bandi relativi al settore agri colo e i consigli utili per la soluzione di
problemi concernenti le procedure ammi nistrative, nonché la pubblicazione di tutti
i bandi statali, regionali e dell’Unione eu
ropea riguardanti la promozione e lo svi
luppo dell’imprenditoria giovanile nel set
tore agricolo in Italia;
p) monitoraggio sull’attuazione delle
misure di intervento di cui alla presente
legge e verifica dell’efficacia delle stesse,
anche al fine di proporre modifiche o in
tegrazioni;
q) con l’obiettivo di accrescere l’in
teresse dei giovani verso il settore agri colo, realizzazione di campagne informativo-
promozionali orientate a stimolare la dif
fusione di temi di carattere agricolo e ru
rale nel dibattito culturale del Paese e a
valorizzare la cultura agricola;
r) promozione di convenzioni tra il Mi nistero dell’agricoltura, della sovranità ali mentare e delle foreste e centri e istituti di
formazione professionale per lo svolgimento
di corsi orientati alla preparazione dei gio vani agricoltori;
s) promozione di servizi di affianca mento e tutoraggio aziendale, a favore dei
giovani, realizzati da altri imprenditori agri coli con idonei requisiti e competenze.
- Il Ministero dell’agricoltura, della so vranità alimentare e delle foreste provvede
al funzionamento dell’ONILGA e agli
adempimenti conseguenti alle attività di cui
al comma 1 con le risorse umane, strumen
tali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a ca
rico della finanza pubblica. Per la partecipa zione alle attività dell’ONILGA non sono
dovuti compensi, gettoni di presenza, rim borsi di spese o emolumenti comunque de nominati. Le regioni possono individuare
Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
una specifica struttura di collegamento con
l’ONILGA ai fini dello scambio di dati e di
informazioni di cui al comma 1.
CAPO V
ULTERIORI MISURE IN FAVORE DEL-
L’IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL-
L’AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FI-
NALI
Art. 11.
(Vendita diretta)
- Nei mercati per la vendita diretta di
prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
esercitata su aree pubbliche mediante l’uti
lizzo di posteggi, i comuni possono riservare
ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente
legge una quota di posteggi fino al 50 per
cento del loro numero complessivo.
Art. 12.
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
- Dall’attuazione della presente legge, ad
esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non de vono derivare nuovi o maggiori oneri a ca
rico della finanza pubblica. Le amministra zioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti nell’ambito delle risorse
Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 31
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
- Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 31
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