
(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 Ordinanza sindacale n. 3 del 26-02-2024
OGGETTO:
DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA DELLA RETE IDRICA PUBBLICA PER
CONSUMO UMANO NELLE LOCALITÀ DI COSTA SOLANA, ARTESEGNA, VIA
TEDA, SALITA SAN GIORGIO E STRADA DEL CASEL IN LOCALITÀ VIGNUI.
IL SINDACO
Premesse
L’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con nota prot. n. 12325 del 26 febbraio 2024, assunta al protocollo
dell’ente n. 7031/2024, comunica la non conformità alla vigente normativa dei campioni d’acqua
prelevati il giorno 21 febbraio 2024 presso il Rub. Pubblico c/o ex Latteria Loc. Vignui – Comune di
Feltre (BL).
BIM Gestione Servizi Pubblici Spa, con nota del 26 febbraio 2024, assunta al protocollo dell’ente n.
7113/2024, propone di emanare apposita ordinanza sindacale di non potabilità, se non previa
bollitura, fino al rientro dei valori nei limiti di legge, nelle more degli interventi di pulizia e disinfezione
in corso, per i residenti nelle località di COSTA SOLANA, ARTESEGNA, VIA TEDA, SALITA SAN
GIORGIO E STRADA DEL CASEL in località VIGNUI.
Il Gestore (BIM Gestione Servizi Pubblici Spa) ha il compito di attivare tutte le procedure concordate
e le necessarie operazioni di controllo e disinfezione degli acquedotti al fine di ripristinare la qualità
dell’acqua per usi potabili.
Il Dipartimento di Prevenzione – SIAN sede Belluno dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dovrà
provvedere a prelevare ulteriori campioni d’acqua erogata per accertarne la rispondenza ai requisiti
previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e l’esito di tali successivi accertamenti dovrà
essere comunicato non appena disponibile;
Il Gestore provvederà ad informare tempestivamente l’Amministrazione comunale dell’avvenuto
ripristino della qualità dell’acqua potabile degli acquedotti interessati.
Motivazioni
Si ritiene vi siano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente al
fine di tutelare la salute pubblica.
Normativa di riferimento
• Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo umano”;
• articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
A tutela della salute pubblica
1. il divieto di utilizzo dell’acqua della rete idrica comunale per consumo umano ad uso
alimentare nelle località di COSTA SOLANA, ARTESEGNA, VIA TEDA, SALITA SAN
GIORGIO E STRADA DEL CASEL in località VIGNUI se non dopo adeguata bollitura di
almeno 5 minuti, fino al rientro dei valori dei limiti di legge;
2. alla Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., nella persona dell’Amministratore Unico,
di predisporre immediatamente tutti gli interventi necessari per ripristinare la qualità
dell’acqua della rete in conformità dei parametri stabili dal decreto legislativo n. 31 del 2
febbraio 2001;
3. alla stessa Società Gestrice dell’acquedotto pubblico della Città di Feltre, come sopra
identificata e rappresentata, di notificare tempestivamente all’Amministrazione comunale la
risoluzione dello stato di fatto, a seguito di intervento correttivo, campionamento e analisi
delle acque al fine di garantire il ripristino dell’utilizzo del servizio idrico ad uso alimentare;
4. a tutti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. In particolare, alla Società Gestrice
dell’acquedotto pubblico di pubblicizzare il divieto in tutti i luoghi pubblici significativi delle
frazioni interessate;
5. il rispetto della presente ordinanza è demandata all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio di Polizia
Locale per quanto di competenza;
6. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e l’invio della stessa
all’Azienda ULSS 1 Dolomiti.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente
per territorio entro 60 giorni oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente, nei modi e
termini di legge.
Il SINDACO
FUSARO VIVIANA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del