
(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 COMUNICATO N. 158/DIV – 15 FEBBRAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 14 FEBBRAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 14 Febbraio 2024
7^ Giornata ritorno
GIRONE A
PERGOLETTESE
GIRONE B
FIORENZUOLA
CARRARESE
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
OLBIA
PERUGIA
VIS PESARO
GUBBIO
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIRTUS ENTELLA
FERMANA
ANCONA
GIRONE C
ACR MESSINA
JUVE STABIA
LATINA
POTENZA
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA
SORRENTO
BRINDISI
CATANIA
AVELLINO
GIUGLIANO
TURRIS
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 14 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, BRINDISI, CATANIA, LATINA,
PERUGIA, LUCCHESE, SESTRI LEVANTE, SORRENTO, TARANTO e VIS PESARO hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
JUVE STABIA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di cinque minuti di cui tre minuti a causa
dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati, e due minuti per la condotta sub B);
B) per aver i suoi sostenitori acceso, prima dell’inizio della gara, circa trenta fumogeni
all’interno del Settore Curva S. Marco determinando, con tale condotta, un ritardo di circa
due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e i precedenti specifici a carico della società
sanzionata e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale. r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TARANTO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Nord 2° anello,
intonato:
1. al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine
ripetuto per tre volte;
2. al 37° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine ripetuto per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo, nel recinto di gioco, senza conseguenze,
un oggetto pirotecnico, che ha determinato una serie di piccole esplosioni in sequenza,
conclusa con l’esplosione di un petardo di media intensità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
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ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un rotolo di carta e, al 31° minuto del
secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, un fumogeno e un petardo nel recinto
di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua
semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
BRINDISI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, a
causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 FEBBRAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
GALASSI ANDREA
(FERMANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale
in quanto, si avvicinava all’Arbitro con aria minacciosa e pronunciava frasi irrispettose nei confronti dei
componenti, per contestarne l’operato.
158/486
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FONTANA GAETANO
(LATINA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto si avvicinava in modo
provocatorio ad un calciatore avversario, così provocando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta.
MURATORI OSCAR
(OLBIA)
per avere, al 25° minuto del secondo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, pronunciava nei loro confronti frasi offensive ed irrispettose per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TOCCI FABIO
(TORRES)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRAGLIA PIERO
(GUBBIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BANDINU EMANUELE
(OLBIA)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria, si avvicinava a quest’ultimo e pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARCONI MICHELE
(AVELLINO)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo per
dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ZACCAGNO ANDREA
(TORRES)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FURNO CRISTIANO
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato
della squadra avversaria, in quanto dopo aver proferito nei suoi confronti parole minacciose cercava il