
(AGENPARL) – lun 12 febbraio 2024 COMUNICATO N. 148/DIV – 12 FEBBRAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 9 e 10 FEBBRAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 9 e 10 Febbraio 2024
6^ Giornata ritorno
GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO
GIANA ERMINIO
ATALANTA U23
L.R. VICENZA
FIORENZUOLA
PRO VERCELLI
LEGNAGO SALUS
ALBINOLEFFE
MANTOVA
TRIESTINA
NOVARA
VIRTUS VERONA
PADOVA
TRENTO
PRO PATRIA
PERGOLETTESE
PRO SESTO
ALESSANDRIA
RENATE
LUMEZZANE
(*)n.d. per impraticabilità del terreno di gioco
GIRONE B
GUBBIO
PINETO
PONTEDERA
RIMINI
PESCARA
LUCCHESE
AREZZO
CESENA
RECANATESE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 9 e 10 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società AREZZO, CESENA, GUBBIO, PESCARA, RIMINI, SPAL e
TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la fase di riscaldamento, un fumogeno nel recinto di gioco;
2. durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco;
3. al 32° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco;
4. all’8° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco;
5. al 27° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento, un petardo di forte intensità nel recinto
di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste
e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al termine della gara durante il saluto della Squadra, un fumogeno nel
recinto di gioco in direzione dei giocatori della loro Società.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
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modalità complessive dei fatti, in particolare che il lancio è stato effettuato contro la
Società di appartenenza, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta,
che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO per avere l’85% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud,
intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un porta salviette posto
nei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024
BRUNELLO NICOLA
(ATALANTA U23)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per dissentire verso il
loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANZINI ARNALDO
(LUMEZZANE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
PEDA PATRYK
(SPAL)
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per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti
all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FALL MAGUETTE
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti e un’espressione blasfema
per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MUNARI DAVIDE
(ALBINOLEFFE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PISANO EROS
TRIMBOLI SIMONE
LORENZINI FILIPPO
LIGUORI MICHAEL
FELICIOLI GIANFILIPPO
BROSCO RICCARDO
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BORDO LORENZO
MORA LUCA
REDOLFI ALEX
RANIERI ROBERTO
TUNJOV GEORGI
GAMBALE DIEGO
MORRONE BIAGIO
ALCIBIADE RAFFAELE
RUGGERO MARCO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(FIORENZUOLA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(PESCARA)
(PINETO)
(RECANATESE)
(RENATE)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
EKLU SHAKA MAWULI
SUSSI CHRISTIAN
(AREZZO)
(FIORENZUOLA)
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BURRAI SALVATORE
(MANTOVA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GYABUAA MANU EMMANUEL
POTOP SIMONE
FERRANTE LORENZO
MOTOC ANDREI
MESIK IVAN
MEGELAITIS LINAS
(ATALANTA U23)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(PESCARA)
(RIMINI)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SETTEMBRINI ANDREA
PIANA LUCA
PINTO DANIELE
PIRRELLO ROBERTO
COSTA FILIPPO
ZAMPARO LUCA
TONOLI DANIEL
IEZZI ROBERTO
CARRARO MARCO
VALLOCCHIA ANDREA
DAFFARA MANUEL
MAZZOLO FRANCESCO
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PRO VERCELLI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
BRENTAN MICHAEL
D’AMICO FELICE
DI QUINZIO DAVIDE
MERCADANTE MARIO
NOCE MARIO
CANGIANIELLO SIMONE
BORSOI MATTEO
NDRECKA ANGELO
FOFANA LAMINE
MORETTI LORENZO
DEMIROVIC ELIAN
(ALBINOLEFFE)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERTO GABRIELE
CORNO LORENZO
MESSAGGI CLAUDIO
ZANANDREA GIANMARIA
SABBIONE ALESSIO
PRETATO MATTIA
SALA JACOPO
(ATALANTA U23)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
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BUCHEL MARCEL
DALMONTE NICOLA
RAO EMANUELE
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI
(SPAL)
(SPAL)
(SPAL)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
MUHAMETI ENDRI
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO
BOMBAGI FRANCESCO
PLIZZARI ALESSANDRO
CITI ALESSANDRO
ALLIEVI NICHOLAS
PELAMATTI ANDREA
MINESSO MATTIA
(ATALANTA U23)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(PESCARA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 12 Febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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