
(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 ORDINANZA N° 135 del 06/02/2024
E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo
f.to Responsabile del procedimento: Imp. Tecnico. Miranda geom. Antonino
OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in alcune vie e piazze cittadine per lo
svolgimento di una manifestazione ciclistica “denominata a “Trofeo gli specialisti” Domenica 11
febbraio 2024 Via Sandro Pertini.
Il Responsabile E.Q.
VISTA la nota di richiesta A.S.D. IMPERO, con la quale si chiede la chiusura al transito di alcune vie
cittadine;
VISTA la nota Area del Decoro Urbano e del Verde Settore Decoro Urbano e Sport Servizio Sport N.
prot. N. prot. N. prot. AREG/95199/2024 del 30/01/2024 con la quale comunica che la gara in oggetto
rientra tra gli “Eventi e Competizioni di livello Regionale inseriti nel calendario regionale 2024 di
Federciclismo Sicilia”, esprimendo Nulla Osta, dal punto di vista sportivo, allo svolgimento della gara
ciclistica in oggetto.
VISTI gli artt. 5 (“Regolamentazione della Circolazione in generale”) comma 3, l’art. 6
(“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”) e l’art. 7 (“Regolamentazione della
norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
norme del Regolamento di esecuzione, del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. n. 495 del
modificazioni;
CONSIDERATO che nella suddetta richiesta, dell’Associazione”, viene riportato sia il “Piano di
Sicurezza” che il “Piano Sanitario” e che, inoltre, la stessa Società organizzatrice dichiara di “esonerare
tutti gli Enti e i Servizi in indirizzo da ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere durante la
manifestazione assumendosi tutti gli oneri, di natura penale, civile ed economica”;
CONSIDERATO che ai fini della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione sportiva (ed anche del
pubblico) e per il regolare svolgimento della stessa, occorre inibire temporaneamente la sosta ed il
transito veicolare e pedonale nelle strade (o nei tratti di strada) interessate dalla stessa manifestazione;
CONSIDERATO che – secondo la definizione di cui all’art. 3 del N.C.d.S. – la “sede stradale”
comprende “la carreggiata e le fasce di pertinenza” (incluso, quindi, i marciapiedi);
CONSIDERATO che – secondo la definizione riportata nelle “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade” allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. n.
6792, del 5 novembre 2001 – la “piattaforma stradale” comprende, tra l’altro, le fasce di sosta laterali, ma
non include i marciapiedi;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno no 300/A/26784/116/1
e n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di
gara in cui si svolgerà la manifestazione ciclistica;
RITENUTO che necessita adottare tutte le precauzioni mirate alla salvaguardia della pubblica
incolumità;
RITENUTO che il pubblico dovrà prendere posto sui marciapiedi (eccetto su quei marciapiedi in cui è
stato disposto – con la presente Ordinanza – il divieto di transito ai pedoni), senza mai interferire con la
“piattaforma stradale” del circuito di gara;
RITENUTO necessario, al fine di tutelare l’incolumità pubblica (in particolare quella degli spettatori),
inibire il transito pedonale su alcuni tratti di marciapiede – delle strade ove è stata disposta, con la
presente Ordinanza, la chiusura temporanea al transito veicolare – che presentano notevoli sollevamenti e
dissesti tali da rendere eccessivamente pericoloso il loro percorso;
RITENUTO necessario – al fine di tutelare l’incolumità pubblica e nel contempo consentire lo
svolgimento della manifestazione sportiva – inibire temporaneamente la sosta e la circolazione veicolare e
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pedonale (nelle “piattaforme stradali” delle vie interessate) al fine di consentire un corretto svolgimento
della manifestazione;
RITENUTO opportuno, quindi, regolamentare temporaneamente la “circolazione” veicolare e pedonale
e la sosta, nelle vie cittadine, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;
Propone
PROVVEDIMENTO VALIDO GIORNO 11 febbraio 2024.
VIA SANDRO PERTINI (Ex via P.V. 46) in andata e ritorno lungo il tratto compreso tra la via Patti
e la via Cesare Brandi (rotonda compresa):
Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore
8.30 alle ore 13.30 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le biciclette dei ciclisti
partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell’Organizzazione
munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione,
facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso di gara.
Il Responsabile E.Q.
Signed byArch.
Francesco
Palazzo
F. Palazzo
on 06/02/2024 16:08:52 CET
IL DIRIGENTE
– vista e condivisa la superiore proposta
– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.
ORDINA
PROVVEDIMENTO VALIDO GIORNO 11 febbraio 2024:
VIA SANDRO PERTINI (Ex via P.V. 46) in andata e ritorno lungo il tratto compreso tra la
via Patti e la via Cesare Brandi (rotonda compresa):
Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare,
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le
biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da
personale dell’Organizzazione munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla
vigilanza autorizzato dall’Organizzazione, facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso di
gara.
L’organizzazione provvederà a contattare in ordine alle attività richieste da effettuare, di
competenza della Polizia Municipale, per quantificare i corrispettivi dei servizi richiesti, ai sensi del
regolamento sui servizi resi a pagamento dalla Polizia Municipale in favore di terzi, giusta D.C.C.
N. 58 DEL 02/05/2023,
Sulle tutte le soglie ad intersezione aggettanti al percorso ciclistico tra le strade transitabili,
site in prossimità dell’area chiusa al traffico – più precisamente, su quelle soglie più vicine
alla suddetta area e/o in corrispondenza alla stessa – dovrà essere collocata la segnaletica
(verticale temporanea mobile) di preavviso delle chiusure al transito veicolare (di cui al
presente provvedimento):
Tutte le suddette soglie delle intersezioni (sopra indicate) dovranno essere costantemente
presidiate dal personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente,
coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.);
Inoltre, anche tutti i varchi di accesso che immettono direttamente all’area chiusa al transito
veicolare, dovranno essere costantemente presidiati dal personale autorizzato
dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’
art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.);
Collocazione della seguente, altra, segnaletica verticale temporanea mobile:
– “strada senza uscita” in tutte le strade o tratti di esse, presegnalate a monte, che sboccano (o si
intersecano) sulle vie, chiuse al transito veicolare secondo il presente provvedimento;
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– segnaletica di preavviso (con eventuale deviazione a monte) delle chiusure al transito
veicolare (di cui al presente provvedimento), da collocare nelle traverse (di cui ne sono state,
sopra, indicate alcune) transitabili site in prossimità dell’area chiusa al traffico ovvero nei siti più
opportuni, al fine di dare la possibilità ai conducenti dei veicoli di intraprendere itinerari
alternativi;
– apposita segnaletica stradale atta ad indicare l’itinerario alternativo da intraprendere, da
posizionare su tutte le strade transitabili site in prossimità dell’area chiusa al traffico ovvero nei
siti ritenuti più opportuni, in modo tale che gli utenti dei veicoli possano decidere, per tempo, la
strada da imboccare;
– tali siti, di collocazione dei suddetti segnali, dovranno essere presidiati dal personale
dell’organizzazione in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune
indicazioni sugli itinerari alternativi (individuati dagli stessi organizzatori).
Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso in
emergenza e di pronto intervento (antincendio, pronto soccorso, ecc.), i mezzi di servizio della
Protezione Civile ed i veicoli dell’Organizzazione (“scorta tecnica”, di soccorso ai partecipanti
alla gara, ecc.).
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti
segnali stradali collocati a cura e spese degli Organizzatori.
Gli Organizzatori, della manifestazione di cui all’oggetto, provvederanno – a propria cura e
spese – alla collocazione della segnaletica stradale temporanea mobile in conformità a quanto
disposto dal presente provvedimento e secondo le norme vigenti ed al transennamento (con
transenne omologate e segnalate) di tutta la perimetrazione dell’area delle strade (o tratti di
esse) chiuse al transito veicolare. Tutti i Divieti di sosta dovranno essere resi noti non meno di
quarantotto ore prima della loro entrata in vigore.
E’ posto a carico degli organizzatori della manifestazione sportiva l’onere di dare idoneo
preventivo avviso al pubblico della chiusura temporanea al transito (di cui al presente
provvedimento) e dei relativi orari (con la collocazione di idonea segnaletica temporanea
mobile), e quali saranno i percorsi alternativi, attraverso anche eventuali comunicazioni stampa.
– Gli Organizzatori provvederanno, inoltre, al transennamento di tutti i varchi di accesso
alle strade (o tratti di esse) precluse al transito veicolare (col presente provvedimento) e
avranno anche l’onere di PRESIDIARE, CON PERSONALE PROPRIO E
QUALIFICATO, TUTTI I SUDDETTI VARCHI D’ACCESSO ALLE STRADE CHIUSE
AL TRANSITO E LE INTERSEZIONI STRADALI CHE INTERESSANO LA
SUDDETTA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, adottando ogni misura
finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità, osservando tutte le disposizioni di
legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni sportive su
strada, eventualmente coadiuvato dal personale di cui all’art. 12 del N.C.d.S.
Tutte le postazioni critiche limitrofe al percorso di gara nonché lungo lo stesso percorso dovranno essere presidiate dal personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla
vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della
Strada (N.C.d.S.).
Il personale dell’Organizzazione, tra l’altro, ha l’obbligo di non fare attraversare le strade (o tratti
di esse), facenti parte del percorso di gara, a conducenti di veicoli.
Il personale dell’organizzazione addetto alla vigilanza, che affiancherà il personale di cui all’art.
12 del N.C.D.S., dovrà essere munito di apposito contrassegno identificativo e di presidi ad alta
visibilità (che ne garantiscano la sicurezza e l ‘immediata individuazione) conformi alle
disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471, e dovrà fare uso delle
apposite “palette” (fig. II. 403 reg.). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori. (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96).
Il personale dell’Organizzazione, munito di apposita abilitazione, dovrà effettuare idoneo servizio
di “scorta tecnica” (secondo i criteri indicati dal relativo disciplinare), che – se necessario – sarà
coadiuvato da scorta della Polizia Municipale.
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVVEDERÀ AD ADOTTARE, PER
PARTICOLARI ESIGENZE DI SICUREZZA, OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO E
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ACCORGIMENTO (non previsto nella presente Ordinanza) DI CARATTERE
CONTINGENTE RITENUTO NECESSARIO PER LA DISCIPLINA E LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE.
Gli Organizzatori, inoltre, avranno l’onere di garantire la sicurezza del pubblico presente
alla manifestazione.
Il pubblico dovrà prendere posto sui marciapiedi (eccetto su quei marciapiedi, dei tratti di strade,
in cui è stato disposto – con la presente Ordinanza – il divieto di transito ai pedoni), senza mai
interferire con la “piattaforma stradale” del circuito di gara. Soltanto il personale autorizzato
dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’
art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) avrà facoltà di autorizzare o meno i pedoni che
necessitano – per particolari esigenze – di attraversare (da un marciapiede all’altro) la carreggiata,
relativa al percorso di gara, chiusa al transito veicolare e pedonale, soltanto sotto la stretta
sorveglianza dello stesso personale, e soltanto nel momento ritenuto più opportuno (in cui non vi
è alcun pericolo) ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista o veicoli autorizzati e
quando, questi, si trovino a debita distanza dal punto di attraversamento.
Inoltre, soltanto il personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza)
eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada
(N.C.d.S.) che presiederà i varchi d’accesso alle strade, del circuito di gara, chiuse al transito
veicolare (di cui ne sono stati, sopra, indicati alcuni), avrà facoltà di autorizzare o meno i
conducenti dei veicoli di residenti e/o titolari di attività (provenienti da strade che intersecano lo
stesso circuito) che necessitano – per particolari esigenze – di attraversare la strada facente parte
del circuito di gara, sotto stretta sorveglianza dello stesso personale e, transitando a passo
d’uomo, e soltanto nel momento ritenuto più opportuno, in cui non vi è alcun pericolo, ovvero
quando non vi è passaggio di alcun ciclista e veicoli autorizzati e quando, questi, si trovino a
debita distanza dal punto di attraversamento.
Infine, nei limiti del possibile ed ove non vi sia assolutamente alcun pericolo, soltanto il
personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da
personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), avrà facoltà di autorizzare
o meno i conducenti di veicoli titolari dei passi carrabili (regolarmente autorizzati), dislocati
lungo il circuito di gara, che necessitano – per particolari esigenze – di uscire (o entrare) dagli
stessi, ma sotto stretta sorveglianza dello stesso personale e, transitando a passo d’uomo soltanto
nel momento ritenuto più opportuno, in cui non vi è alcun pericolo, ovvero quando non vi è
passaggio di alcun ciclista e veicoli autorizzati e quando, questi, si trovino a debita distanza dal
punto di uscita del veicolo dal passo carrabile.
Gli Organizzatori della manifestazione sportiva hanno l’obbligo di assicurare una costante
assistenza sanitaria, con la presenza (in opportuni punti strategici del percorso) di adeguato
numero di ambulanze e di medici.
L’organizzazione si farà carico di fare sgomberare (ovvero, di far dismettere), da tutta la sede
stradale, ogni cosa che può essere di ostacolo, impedimento o pericolo per i concorrenti (o per gli,
eventuali, spettatori), eventualmente dislocati lungo il circuito di gara, in modo tale che le strade
(o tratti di esse), facenti parte del circuito di gara, siano completamente libere – durante lo
svolgersi della gara (e fino a termine della stessa) – da ogni genere di ostacolo fisso o mobile. A
fine gara, allo stesso modo, l’organizzazione si farà carico di ripristinare perfettamente lo stato
dei luoghi.
Prima dell’inizio della gara, sia l’Organizzazione che eventuali organi di competenza hanno
l’obbligo di accertare l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla sede stradale delle strade
interessate dal circuito di gara, nonché la sicura percorribilità (per i concorrenti) dei piani viabili,
adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della
gara.
Lungo tutte le strade (e tratti di esse) dell’itinerario del circuito di gara dovrà realizzarsi un
percorso, libero da qualsiasi ostacolo, dedicato ad eventuali mezzi in emergenza – delle
Forze dell’Ordine, di Soccorso e di pronto intervento – esclusi dal superiore provvedimento; tale
percorso dedicato ai mezzi in emergenza, dovrà svilupparsi in senso longitudinale e rettilineo
(ove possibile) da una estremità all’altra di tutto il circuito di gara (chiuso al traffico) e dovrà
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avere una larghezza di almeno m 3,00; infine il suddetto percorso, dedicato ai mezzi in
emergenza, dovrà avere dei rami di collegamento con le traverse (che si affacciano nel suddetto
circuito di gara) che formano, ciascuna di esse con lo stesso percorso, “intersezioni” stradali.
Servizio Mobilità Urbana
GLI ORGANIZZATORI, IN CASO DI GRAVE NECESSITÀ, DOVRANNO SOSPENDERE LA
GARA PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO, DELLE FORZE
DELL’ORDINE E DELLA PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO ED ALTRI MEZZI IN
EMERGENZA.
Il presente provvedimento potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento, per
esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quanto altro, senza che il richiedente abbia
diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE CONTRARIA A QUELLE CONTENUTE NELLA
PRESENTE ORDINANZA DEVE RITENERSI MOMENTANEAMENTE SOSPESA PER IL
PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA POTRA’ INIZIARE SOLO QUANDO TUTTE LE
POSTAZIONI CRITICHE, LIMITROFE AL CIRCUITO DI GARA, SARANNO PRESIDIATE
DAL PERSONALE DI CUI ALL’ ART. 12 DEL C.D.S., QUANDO TUTTI I VARCHI DI
ACCESSO ALLE AREE CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE E LE INTERSEZIONI
STRADALI (CHE INTERESSANO LA SUDDETTA CHIUSURA) SARANNO PRESIDIATE DAL
PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE, QUANDO INOLTRE SARA’ REALIZZATO TUTTO
IL TRANSENNAMENTO E COLLOCATA TUTTA LA SEGNALETICA TEMPORANEA
MOBILE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ED INFINE QUANDO TUTTE LE
STRADE (O TRATTI DI ESSE) CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE SARANNO
COMPLETAMENTE SGOMBERE DI VEICOLI E DI OGNI GENERE DI, EVENTUALE,
OSTACOLO FISSO O MOBILE.
Il circuito di gara (ove necessario) dovrà essere transennato almeno un’ora prima della
partenza.
Resta a carico degli Organizzatori l’adozione di ogni misura finalizzata alla salvaguardia
della pubblica incolumità.
PRESENTE
ORDINANZA
COSTITUISCE
AUTORIZZAZIONE
ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO che, eventualmente, dovrà essere
rilasciata dal competente “Servizio Rilascio Concessione Suolo Pubblico e Pubblicità”,
presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli adempimenti amministrativi
dovuti e propedeutici allo svolgimento della manifestazione sportiva.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ SUBORDINATO AL NULLA OSTA ED ALLE
RELATIVE PRESCRIZIONI DELLA QUESTURA.
La presente Ordinanza, inoltre, è subordinata ai pareri ed eventuali prescrizioni di altri
Organi che hanno titolo ad autorizzare la manifestazione sportiva (Prefettura, Questura,
Assessorato allo Sport, Sovrintendenza BB.CC.AA. Comando Polizia Municipale,
Protezione Civile, ecc.) che potranno richiedere l’installazione di BARRIERE
INVALICABILI O ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA
PUBBLICA INCOLUMITÀ.
Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione:
– acquisisca preventivamente l’Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo, il
Nulla Osta da parte della Prefettura ed il Nulla Osta da parte del Comando di Polizia Municipale,
se nel percorso di gara ricadono anche in parte zone in cui la sosta è vietata per motivi di
sicurezza ovvero ricadono, anche in parte, obiettivi sensibili.
– ottenga i relativi N.O. dalla Prefettura di Palermo UTG/Questura nei siti (eventualmente
ricadenti nel circuito di gara) interessati da provvedimenti di limitazione della circolazione
emessi per motivi di Pubblica Sicurezza e Incolumità, dal Commissariato di PS, inerente alla
richiesta di spostamento temporaneo di eventuale area di sosta riservata dei mezzi della Polizia.
L’Organizzazione dovrà altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel
presente provvedimento, comprese quelle richieste dalla Questura di Palermo, dal
Comando Polizia Municipale e dagli altri Uffici interessati.
Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione, acquisisca
preventivamente, se necessaria, l’Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo
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(possesso dei requisiti amministrativi di cui alla nota prot. 10057 del 24/10/2008 dell’Ufficio del
Gabinetto del Sindaco).
Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge.
Il responsabile dell’Organizzazione, della manifestazione in oggetto, dovrà redigere e presentare
agli Enti competenti in materia d’intervento, un “piano d’emergenza” che dovrà riportare:
– l’individuazione di un soggetto del team dell’organizzazione responsabile della sicurezza
dell’evento;
– le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati
nella valutazione dei rischi;
– le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione;
– le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie
informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
– specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.
L’Organizzazione deve garantire la presenza, sull’area della manifestazione, di adeguato numero
di operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio “elevato”.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Gli Organizzatori avranno l’obbligo:
– di vietare il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia
dei tratti stradali interessati dal transito dei concorrenti;
– di obbligare i conducenti di veicoli ed i pedoni a non attraversare le carreggiate interessate allo
svolgimento della manifestazione;
– oltre a garantire le relative coperture assicurative, di mettere in atto tutte le cautele necessarie al
fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di quanti partecipano;
– di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le
manifestazioni sportive allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il
rispetto delle norme stabilite dal N.C.d.S. (e del relativo Regolamento di Attuazione), delle cui
inadempienze saranno direttamente responsabili;
Gli Organizzatori della manifestazione sono responsabili degli eventuali danni subìti dai
concorrenti e dagli spettatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la
presente Ordinanza, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in
essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non
espressamente contenute nelle prescrizioni degli Uffici autorizzanti.
Al riguardo l’Organizzazione dovrà siglare apposita polizza assicurativa, da produrre
anticipatamente al Servizio Mobilità Urbana, a copertura dei danni arrecati a terzi e a cose di
proprietà privata, in carenza la presente autorizzazione non avrà validità.
In caso d’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, il Comando di
Polizia Municipale potrà procedere alla sospensione della gara con conseguente ripristino
dello stato dei luoghi, a spese dell’organizzazione, che dovrà essere eseguito nei termini e
nei modi che verranno all’uopo dettati.
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, sarà a carico degli
Organizzatori.
Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di
proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a
richiedere il risarcimento economico.
Gli Organizzatori avranno l’obbligo, preventivo, di comunicare l’inizio della
manifestazione all’A.M.A.T. affinché provveda, eventualmente, a modificare ove necessario i
percorsi delle linee di trasporto pubblico durante il periodo della manifestazione in
considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie interessate.
L’evento non dovrà interferire con altre, eventuali, manifestazioni concomitanti.
L’Organizzazione dovrà dare, preventivamente, comunicazione alla Prefettura di Palermo, al
Comando Provinciale Carabinieri Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Polizia
Municipale, all’AMAT, almeno 48 ore prima, dall’inizio della manifestazione, in quanto lo
svolgimento della manifestazione, comporterà la chiusura di alcune vie, con conseguente
variazione temporanea della circolazione veicolare nella zona.
Segue O.D. 135 del 06/02/2024
La presente Ordinanza Dirigenziale è valida, altresì, a condizione che siano rispettate le
disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi
Competenti.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento, come previsto dall’art.12 del citato D.Lgs. (N.C.d.S.).
Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge,
a pena di nullità.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti dei terzi.
Lo scrivente servizio è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o infortuni o
eventuali danni diretti o indiretti a persone o cose che dovessero verificarsi, anche per eventi
naturali, durante lo svolgimento delle attività in oggetto, con l’assunzione di responsabilità
esclusivamente da parte dell’Ente Organizzatore.
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 – 3° comma C.d.S. è ammesso ricorso
Ministero competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione
C.d.S.; inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni,
dalla data di pubblicazione.
Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla
Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato
D.Lgs..
Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P., all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e
IL Dirigente
A. Carollo)
Signed(Arch.
by Alessandro
Carollo
on 07/02/2024 00:06:20 CET