
(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Circolari della Fondazione Studi
CIRCOLARE NUMERO 1 DEL 06/02/2024
Esonero lavoratrici madri: requisiti,
misura e adempimenti
Premessa …………………………………………………………………………………………………………………….2
1. CONDIZIONE DI SPETTANZA DELL’ESONERO ………………………………………………………….3
2. Caratteristiche della lavoratrice ……………………………………………………………………………3
2.1 Caratteristiche del datore di lavoro ……………………………………………………………. 4
3. Rapporti di lavoro agevolabili ……………………………………………………………………………….4
5. Caratteristiche dell’esonero ………………………………………………………………………………….5
6. Adempimenti delle lavoratrici ………………………………………………………………………………7
7. Adempimenti del datore di lavoro ………………………………………………………………………..7
CIRCOLARE
PREMESSA
La presente circolare approfondisce il tema dell’esonero che la legge di Bilancio per l’anno
2024 ha previsto all’art. 1, commi compresi tra il 180 e 182. Saranno passati in rassegna i
chiarimenti di prassi amministrativa, recentemente previsti dalla circolare Inps 31 gennaio
2024, n. 27, che consentono di delineare la fisionomia e l’assetto dell’esonero, oltre a
dirimenti aspetti di natura procedurale in ordine agli adempimenti in capo a lavoratrici e
datori di lavoro.
La fonte normativa istitutrice dell’esonero destinato alle lavoratrici madri è rintracciabile
nell’art. 1, commi compresi tra il 180 ed il 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di
Bilancio per l’anno 2024. In particolare, il comma 180 fissa le condizioni generali,
prevedendo che, fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese
di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo
annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Il successivo comma 181 introduce, invece, un particolare regime di miglior favore per
l’anno corrente, stabilendo che l’esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via
sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle
lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad
esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno
di età del figlio più piccolo. Da ultimo, il comma 182 interviene rispetto all’impatto ai fini
previdenziali, prevedendo che per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Dal canto suo, l’Inps ha pubblicato
la circolare 31 gennaio 2024, n. 27, che proprio in merito a tale esonero ha fornito
importanti chiarimenti.
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1. CONDIZIONE DI SPETTANZA DELL’ESONERO
L’esonero in esame, essendo una misura di carattere generale applicata sulla quota dei
contributi a carico della lavoratrice, non rientra tra gli aiuti di Stato, né tanto meno è
soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea. Non essendo considerato un
incentivo all’assunzione, l’applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in
materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 e non è neanche
subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. CARATTERISTICHE DELLA LAVORATRICE
L’esonero è destinato alle lavoratrici che nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 siano
madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (17 anni e 364
giorni), con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo
indeterminato.
In via sperimentale, solo per il 2024, la caratteristica soggettiva della madre prevede la
presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364
giorni), rimanendo, invece, invariata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, o eventualmente in corso di istaurazione.
Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo)
per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della
nascita del secondo figlio.
L’esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.
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2.1 Caratteristiche del datore di lavoro
Il rapporto di lavoro oggetto di incentivo può essere stipulato con datori di lavoro:
privati – anche non imprenditori;
pubblici;
esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
3. RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI
La lavoratrice per ottenere l’applicazione dell’incentivo deve avere un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione.
Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a
tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al
contratto a tempo indeterminato con carattere formativo.
Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo
di somministrazione.
Per meglio comprendere l’applicazione dell’esonero in relazione al momento di
decorrenza si riportano alcuni esempi utili:
Madre con 3 figli alla data del 1/01/2024 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato già in corso:
Applicazione esonero
Compimento 18 anni figlio più piccolo
Dal 1/01/2024
19/10/2025
Termine applicazione esonero
10/2025
Madre con 2 figli al 1/01/2024 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in corso:
Applicazione esonero
Compimento 10 anni figlio più piccolo
Dal 1/01/2024
19/07/2024
Termine applicazione esonero
07/2024
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CIRCOLARE
Madre con 1 figlio al 1/01/2024, in attesa del secondo con nascita 11/06/2024:
Applicazione esonero
Dal 1/06/2024
Oltre il 2024
Compimento 10 anni figlio più piccolo
Termine applicazione esonero
12/2024
In caso di seconda gravidanza nel corso del 2024, se l’assunzione della lavoratrice avviene
dopo la data della nascita del secondo figlio, l’applicazione dell’esonero decorre dalla data
di assunzione.
Madre di due figli al 1/08/2024, in attesa del terzo, nascita 2/03/2025:
Applicazione esonero
No applicazione esonero
Fino al 12/2024 (2 figli nel 2024)
Dal 01/01/2025 – alla nascita del terzo figlio
Applicazione esonero
03/2025 (nascita del terzo figlio)
Termine applicazione esonero
31/12/2026
5. CARATTERISTICHE DELL’ESONERO
Come ribadito anche dalla circolare Inps n. 27/2024, la misura a favore delle lavoratrici
madri di cui all’art. 1, commi 180 – 182, si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi
IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con
valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
Viene prevista anche la compatibilità con altri rapporti, nel senso che l’esonero in
trattazione deve intendersi riferito a ciascun rapporto di lavoro, e può quindi essere
riconosciuto da più datori di lavoro, al ricorrerne delle condizioni, in ipotesi di contratti
contemporanei tra loro.
Centrale è il tema della compatibilità con altri incentivi. In questo senso la circolare Inps
n. 27/2024 prevede, in via generale, che l’esonero per le lavoratrici madri è compatibile
con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.
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Rispetto all’esonero IVS di cui all’art. 1 comma 15 della legge n. 213/2023, viene
confermato il rapporto di alternatività già specificato dalla circolare Inps n. 11 del
16/01/2024, con prevalenza dell’esonero a favore delle lavoratrici madri in ipotesi di
contestuale sussistenza dei requisiti di accesso ad entrambe le misure.
Resta fermo l’accesso all’esonero IVS dal mese successivo a quello di uscita dalla misura
di cui ai commi 180 – 182, così come l’ingresso in quest’ultima dal mese in cui dovessero
concretizzarsi le condizioni di spettanza.
Esempio 1
Lavoratrice madre di 2 figli, il cui figlio minore compie 10 anni il 20/07/2024: possibilità di
fruizione dell’esonero lavoratrici madri fino a tutto il periodo luglio 2024 e, al ricorrerne
del diritto, accesso alla fruizione dell’esonero IVS di cui all’art. 1 comma 15 della legge di
Bilancio a partire da agosto 2024.
Esempio 2
Lavoratrice madre di 1 figlio, che diventa madre del secondo figlio in data 23/09/2024:
possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell’esonero IVS fino a tutto il mese di agosto
2024, ed accesso all’esonero lavoratrici madri a partire dal mese di settembre 2024.
Esempio 3
Lavoratrice madre di 3 figli (di cui almeno uno minorenne), titolare alla data del 1°gennaio
2024 di un rapporto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo
indeterminato dal 1° giugno 2024: possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione
dell’esonero IVS fino a tutto il mese di maggio 2024, ed accesso all’esonero lavoratrici
madri a partire dal mese di giugno 2024.
Per quanto concerne la durata dell’esonero, la misura generale di cui al comma 180
prevede un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026 con
eventuale fuoriuscita anticipata dal mese successivo a quello di compimento del 18esimo
anno di vita del figlio più piccolo.
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CIRCOLARE
Il comma 181 introduce una speciale estensione limitata all’anno 2024 (periodo 1° gennaio
2024 – 31 dicembre 2024) anche per le lavoratrici madri con due figli, ed annessa
fuoriuscita anticipata al compimento del decimo anno di età del secondo figlio più piccolo.
6. ADEMPIMENTI DELLE LAVORATRICI
Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all’esonero debbono
comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.
È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la
sussistenza del diritto all’esonero (senza i quali l’Inps procede alla revoca del beneficio con
eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).
Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi
di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall’Inps, previa
comunicazione mediante apposito messaggio.
7. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro autorizzati espongono nel flusso Uniemens, a partire dal mese di
competenza 02/2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando i campi della
sezione .
Codici da utilizzare:
ELA3 – “Esonero art. 1, c. 180,
L. 213/2023” (almeno 3 figli)
codice “L591” conguaglio esonero
codice “L592” Arretrati Esonero
ELA2 “Esonero art. 1, c. 181,
L. 213/2023” (almeno 2 figli)
codice “L593” conguaglio esonero
codice “L594” Arretrati Esonero
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CIRCOLARE
Il recupero degli arretrati può essere effettuato nei flussi Uniemens di marzo, aprile,
maggio 2024.
Se nel mese di gennaio 2024, o nei mesi di nascita del figlio, è stato applicato l’esonero
sulla quota IVS a carico della lavoratrice del 6% o 7% (art. 1, c. 15 Legge di Bilancio 2024),
per poter usufruire dell’esonero totale deve essere restituito importo già conguagliato,
con la seguente valorizzazione:
,,
elemento deve essere inserito il valore:
“M054”: Restituzione quota 6%
“M055”: Restituzione quota 7%
elemento deve essere inserito il valore “N”;
elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;
elemento deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese;
elemento deve essere indicato lo sgravio da restituire pari
al 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.
I datori di lavoro con attività sospesa o cessata devono attivarsi medianti la procedura di
regolarizzazione Uniemens/vig.
A cura di
Luca Caratti (coordinamento)
Michele Donati
Francesca Zucconi
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CIRCOLARE
Fac Simile comunicazione dati ai fini dell’applicazione dell’esonero a favore delle lavoratrici
madri di cui all’art. 1, commi 180 – 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Spett.le (Azienda)
La sottoscritta _________________, in forza presso la Vostra azienda dal _________ con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal ___________________, dichiara ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere madre dei figli sotto indicati:
Cognome e Nome
Data di nascita
Codice Fiscale
In base alle informazioni riportate e ai dati forniti
DICHIARO
Di avere diritto alla fruizione dell’esonero a favore delle lavoratrici madri di cui all’art. 1,
commi 180 – 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a partire dal periodo ____________
e fino a tutto il periodo _________________ .
Firma della Lavoratrice
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