
(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 LE BANCHE, MOTORI DELLA
COMPETITIVITÀ EUROPEA
EUROPA
Le banche, motori della compe??vità europea
La legislatura europea che si sta concludendo è stata una delle più di?cili tra quelle
a?rontate dall’UE nel corso della sua storia. Sull’economia con?nentale si sono
scatena? gli e?e? di un biennio di Pandemia da Covid 19, segui? da un secondo
biennio caraterizzato da una guerra ancora in corso ai con?ni orientali dell’Unione,
a cui si sono aggiunte ora anche le tensioni scatenate dal con?ito in Medioriente.
Un quadro generale di crisi che ha evidenziato tute le cri?cità che a?iggono
l’Europa e che i preceden? anni di crescita avevano mascherato, a par?re dalla
streta interconnessione con la catena di approvvigionamento globale, la cui
vulnerabilità è stata resa evidente dalla pandemia, alla dipendenza dai rifornimen?
energe?ci e di materie prime provenien? da paesi extra UE. Gli e?e? di tuto ciò
sono sta? pesan?: crisi energe?ca, forte incremento dell’in?azione con
conseguente aumento dei cos? per citadini e imprese e, più in generale, una
perdita complessiva di compe??vità dell’Europa, peraltro in un panorama
commerciale globale sempre più
de?nito da protezionismo e rivalità.
“Le banche sono resilienti
e cruciali per la
In questo contesto le banche europee,
competitività e la crescita”
e tra queste certamente le italiane, non
solo hanno dimostrato una notevole
resilienza, ma hanno anche svolto ruoli cruciali nel sostenere la compe??vità e la
stabilità, collaborando a?vamente con le is?tuzioni per a?rontare gli e?e? della
crisi su famiglie e aziende.
Senza banche for? l’Europa è più debole
Un rapporto, quello tra banche e is?tuzioni, che si è ancor più ra?orzato, durante e
dopo la pandemia, parallelamente alla ri?essione che ha portato alla de?nizione
del nuovo Pato di Stabilità, superando incrostazioni e rigidità proprie delle vecchie
regole di Maastricht. Il nuovo Pato è un compromesso maturo che non frena lo
sviluppo, ribadisce la necessità di tenere soto controllo i con? pubblici e ?ene
conto di quanto è successo negli ul?mi trent’anni, compresa la nascita dell’Unione
Bancaria.
Il ruolo delle banche, in un quadro del genere, è ancora più centrale e strategico ora
che l’Europa deve sostenere le s?de congiunte per uscire dalla crisi, mantenere il
passo con la rivoluzione tecnologica e digitale e portare avan? i proge? di
transizione verso un futuro sostenibile. Uno sforzo complessivo che ha bisogno ora
più che mai di ?nanziamen? e inves?men? e, quindi, di un forte setore bancario e
?nanziario, resiliente e reddi?zio, senza il quale la stessa autonomia strategica
dell’Europa sarebbe potenzialmente compromessa.
Oggi tra le prima dieci banche mondiali solo due sono europee e tra le prime trenta
non ce ne sono che oto, inoltre la prima banca degli Sta? Uni? vale, in termini di
capitalizzazione di mercato, quanto tute le prime dieci banche europee.
“È indispensabile un quadro
normativo che permetta alle
banche di contribuire agli
obiettivi strategici europei”
E questo l’Europa deve averlo
ben chiaro se non vuole a?dare
solo alle banche straniere il
?nanziamento del suo futuro.
Per tute queste ragioni è quanto
mai indispensabile un quadro
norma?vo che permeta alle banche di svolgere il loro ruolo rispeto agli obie?vi
strategici della UE, di competere in un mercato globale in con?nua evoluzione e
garan?re la leale concorrenza fra tute le en?tà che forniscono servizi ?nanziari.
Un quadro norma?vo sempli?cato e ?essibile,
che non vuol dire deregolamentato
Dopo la crisi ?nanziaria del 2008 la revisione del quadro norma?vo del sistema
?nanziario, già in grande evoluzione per e?eto dei vari accordi di Basilea, ha subito
una forte accelerazione che ha sicuramente otenuto il risultato di migliorare la
resilienza delle banche, tanto che l’ul?mo rapporto Eba rileva che mai gli is?tu?
europei sono risulta? tanto solidi e con un livello di credi? deteriora? così basso.
La natura stessa del processo di revisione, pressato spesso dal clima di emergenza
ed orientato sopratuto alla stabilità, non ha portato ad uno sviluppo coeso e
coordinato delle regole, ma ad un quadro generale eccessivamente complesso. Ora
che il focus deve necessariamente spostarsi sulla compe??vità e la crescita c’è
bisogno non di una deregolamentazione, ma di un sistema norma?vo e regolatorio
più semplice, e?ciente ed anche ?essibile perché la natura senza con?ni del digitale
e l’evoluzione della ?ntech chiedono un rapido adeguamento alla situazione in
con?nuo cambiamento. Crediamo, quindi, che le is?tuzioni europee dovrebbero
avviare una valutazione globale del quadro norma?vo esistente per veri?care
l’impato e l’e?cienza dei regolamen?,
non solo in termini di stabilità e
“La semplificazione delle norme
deve essere affiancata da una
resilienza, ma sopratuto in ragione
profonda armonizzazione”
degli obie?vi di e?cacia, compe??vità
e sostegno alla crescita sostenibile in
Europa. Un lavoro che dovrebbe precedere l’esame di qualsiasi eventuale nuova
proposta legisla?va nel setore dei servizi ?nanziari.
La valutazione del quadro norma?vo complessivo dovrebbe anche essere mirata a
rendere ?nalmente concreto e atuale il principio di proporzionalità, sempre
enunciato ma mai applicato. Lo sforzo di sempli?cazione delle norma?ve dovrebbe
essere a?ancato anche da una profonda armonizzazione dei diversi impian?
giuridici nazionali, con l’obie?vo di arrivare quanto prima a dei tes? unici per
banche e ?nanza.
Le misure in gestazione che possono creare problemi
1. Il Paccheto bancario
Il Parlamento ha approvato un Paccheto bancario che comprende
l’implementazione di Basilea 3 e altri provvedimen?, le cui misure atua?ve
dovranno essere emanate dalle is?tuzioni e dalle autorità competen?
(prevalentemente l’EBA), o de?ni? atraverso future proposte legisla?ve.
Tratandosi di regole che possono avere pesan? impa? sulle banche in termini di
assorbimento di capitale e cos? di implementazione, sarà quindi importan?ssimo
calibrare priorità e tempi di atuazione per permetere agli is?tu? di adeguarsi senza
comprometere l’e?cacia del proprio compito di sostegno alla crescita.
In questa o?ca assume par?colare
importanza la revisione di alcune regole
sulla ristruturazione dei credi?.
Bisogna, infa?, evitare assolutamente
che la riscritura di queste norme ?nisca
per ostacolare le misure a sostegno dei debitori in di?coltà, determinan? in una
fase economica tanto incerta.
“Le nuove regole UE anticrisi
non devono impedire la
rinegoziazione dei prestiti e dei
mutui”
Par?colarmente cri?ca potrebbe essere la revisione delle “misure di concessione”
(che riguardano per esempio la rinegoziazione o la sospensione del rimborso del
?nanziamento), o la modi?ca della soglia che, secondo le Linee Guida dell’Eba, fa
classi?care un credito come deteriorato, con tuto ciò che ne consegue.
Atualmente il meccanismo di default scata quando un arretrato supera dell’1% il
valore del totale dell’esposizione del debitore nei confron? della banca; si trata di
una soglia già molto stringente e rigida che deve essere innalzata e resa ?essibile
(parametrata ai tassi e alla durata del ?nanziamento) per evitare, in un contesto
in?a?vo come quello atuale, e?e? profondi sull’economia reale e la compe??vità
delle imprese europee.
2. Disciplina delle crisi bancarie e garanzia dei deposi? (CMDI)
Ad aprile 2023 la Commissione Europea ha pubblicato un complesso paccheto
norma?vo in materia di ges?one delle crisi bancarie e tutela dei depositan? (c.d.
paccheto CMDI), che dovrebbe avere una valenza strategica nel completamento
dell’Unione Bancaria, a pato però che le banche stesse possano operare nella zona
euro come in una singola giurisdizione. Così purtroppo non è, nonostante le
intenzioni dichiarate dalla Commissione, la proposta infa?, non sembra in grado di
risolvere i problemi norma?vi, ma lascia mol? margini di incertezza e aggiunge altra
complessità, metendo a rischio i meccanismi esisten? a livello nazionale (che
hanno dimostrato di funzionare bene per ges?re le crisi bancarie), ?nendo in ul?ma
analisi ad aumentare i cos? della ges?one delle crisi.
Occorre ricordare che anche la stabilità ?nanziaria è un bene pubblico e che, in
situazioni circoscrite, il ricorso a risorse pubbliche in caso di salvataggi non deve
essere scartato dogma?camente.
Le principali cri?cità contenute nelle proposte norma?ve riguardano il mancato
scioglimento di alcuni nodi cruciali della disciplina delle crisi bancarie:
• in materia di “valutazione dell’interesse pubblico” (Public Interest
Assessment – PIA) non è stato trovato il giusto equilibrio tra certezza
giuridica e discrezionalità amministra?va delle Autorità, ?nendo per
ampliare di fato il perimetro di applicazione della risoluzione che
diverrebbe la procedura principale per la ges?one delle crisi;
• di converso non è stato riconosciuto il ruolo prioritario dei DGS (Deposit
Protection Schemes), come il Fondo Interbancario di Tutela dei Deposi? o
il Fondo di Garanzia dei Depositan? del Credito Coopera?vo, che
dovrebbero avere semmai un ruolo più a?vo nella ges?one e
prevenzione delle crisi bancarie, facendo leva sul principio del minor
onere in termine di cos?
“Occorre dare spazio all’utilizzo
dire? e indire?;
dei fondi di tutela nazionali e
• la calibrazione del MREL
creare uno strumento europeo
(Minimum Requirement for
di intervento pubblico di ultima
own funds and Eligible
istanza”
Liabilities), ossia la quan?tà
di fondi propri e passività ammissibili su?ciente a garan?re alle banche
l’assorbimento di eventuali perdite e la ricapitalizzazione, nel caso delle
banche medio-piccole deve lasciare margini di discrezionalità alle
Autorità nazionali nel poter valutare la capacità di accesso al mercato
degli intermediari di minori dimensioni, con la previsione di un adeguato
periodo di transizione;
• sulla scorta delle recen? vicende americane, va inserito anche nel quadro
europeo uno strumento di intervento pubblico e di ul?ma istanza in caso
di grave crisi sistemica, sulla falsariga della US Systemic Risk Exemption;
• per assicurare complessiva coerenza all’ordinamento giuridico, la
Comunicazione del 2013 della DGCOMP deve essere rivista
contestualmente alle norme di primo livello, ai sensi delle recen?
sentenze della Corte di Gius?zia europea.
3. Completamento dell’Unione del Mercato dei Capitali (CMU)
Come dimostrano le analisi della BCE i grandi inves?tori, sopratuto al di fuori
dell’UE, sono scoraggia? dalle struture di mercato europee, spesso meno liquide,
meno atraen? e frammentate in 27 Sta? membri. Di converso, per e?eto della
Brexit, l’Unione ha perso circa un terzo del suo mercato dei capitali ed ha anche
guadagnato un concorrente con profondi pool di liquidità.
In questo scenario complesso diventa fondamentale collocare le proposte e le
azioni per il rilancio dell’Unione del Mercato dei Capitali all’interno di una nuova
visione complessiva che coinvolga tute le is?tuzioni e gli atori principali, sia a
livello europeo sia nazionale. Uno sforzo importante che dovrebbe portare anche a
collegare il progeto dell’Unione Bancaria con il progeto dell’Unione dei Merca?
dei Capitali, con soluzioni semplici, rimuovendo a livello comunitario e nazionale le
barriere, veri?cando la coerenza dell’intero quadro regolamentare (fondi pensione,
assicurazioni, ecc.) con l’obie?vo di aumentare la partecipazione degli inves?tori al
detaglio nei merca? ?nanziari.
Entrando più nel detaglio, riteniamo
che l’area dell’euro debba diventare un
“L’area dell’Euro deve diventare
e?e?vo spazio unico, cioè una single
un effettivo spazio unico”
jurisdiction, a?nché si superi
l’approccio di difesa dei con?ni
nazionali da parte delle singole autorità che oggi crea un forte disincen?vo a una
crescita degli atori del mercato, atraverso aggregazioni a livello europeo; crediamo
anche che l’interpretazione delle regole e delle norme debba avvenire in maniera
armonizzata e omogenea in tuta Europa a di?erenza di quanto avviene ora;
chiediamo, in?ne, che il processo di regolamentazione conduca a un quadro più
semplice, meno detagliato e meno orientato alla microregolazione.
In questo quadro assume par?colare importanza la cartolarizzazione, come
strumento per collegare il mercato dei capitali al ?nanziamento del debito delle
imprese. Lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni contribuirebbe alla crescita
dell’Unione dei merca? dei capitali e consen?rebbe inoltre alle banche di
aumentare signi?ca?vamente i loro volumi di ?nanziamento.
4. Strategia di inves?mento al detaglio
Per la crescita del mercato dei capitali è fondamentale la partecipazione degli
inves?tori al detaglio e a questo proposito Parlamento e Consiglio hanno già
avviato l’esame di una proposta di revisione norma?va, che pur condivisibile nella
?nalità, presenta rilevan? pro?li di cri?cità di metodo e di merito, innanzi tuto
perché a trent’anni dalla prima regolamentazione (ISD) e tenendo anche conto delle
due successive revisioni (MIFID e MIFID2), non ci sono sta? fallimen? di mercato o
altri even? par?colari che gius??chino un intervento tanto radicale, né tantomeno
è stata condota preliminarmente una adeguata valutazione dell’impato delle
proposte, che si presentano macchinose e complesse. Il rischio concreto, quindi, è
che con regole di questo ?po si arrivi ad otenere un risultato contrario agli obie?vi
dichiara?, ossia allontanare dai merca? dei capitali la componente retail.
5. Quadro macroprudenziale
Dopo la consultazione pubblica avviata nel 2021, nella prossima legislatura europea
dovrebbe essere de?nita una proposta legisla?va volta a ridisegnare il quadro
macroprudenziale europeo. A questo proposito è essenziale che si consideri il
quadro prudenziale nel suo complesso e non solo le misure stretamente
macroprudenziali, assicurando la coerenza dell’impianto complessivo e la chiarezza
dei ruoli di ciascuno strumento (anche al ?ne di evitare duplicazioni), nonché dei
poteri atribui? a ciascuna Autorità (con opportuno coordinamento tra di loro),
evitando onerose duplicazioni tra i requisi? prudenziali e individuando chiaramente
quali rischi sono coper? dai di?eren? “bu?er di capitale”.
Il quadro macroprudenziale dell’Unione
europea è, infa?, eccessivamente
complesso e la crisi COVID-19 ha messo in
luce eviden? carenze sopratuto riguardo
l’u?lizzo delle riserve di capitale; pertanto,
la revisione del quadro dovrebbe in primo luogo fare chiarezza sulla disciplina dei
bu?er, senza comportare requisi? patrimoniali più eleva? per le banche.
“La revisione del quadro
macroprudenziale deve fare
chiarezza senza innalzare i
requisiti patrimoniali”
La Sostenibilità, un obie?vo e un metodo
La protezione dell’ambiente è di gran lunga la s?da più rilevante per l’economia e la
società europee ma anche quella che richiede gli inves?men? più consisten?.
Raggiungere in 30 anni l’obie?vo di emissioni zero richiederà il trasferimento di 23
trilioni di euro da inves?men? su tecnologie ad alta intensità di carbonio a quelle
green, e il ricorso ad ulteriori 5 trilioni di euro di inves?men? aggiun?vi. La ?nanza
sostenibile è, quindi, una priorità fondamentale per il setore bancario europeo, che
a questo scopo sta rivedendo i sistemi interni, in par?colare quelli rela?vi alla
raccolta dei da?, alla ges?one del rischio e ai processi di de?nizione e approvazione
dei credi?, per garan?re l’allineamento con gli obie?vi di sostenibilità dell’UE.
Le banche sono pronte ad assistere i clien? nella transizione, aiutandoli a reperire i
?nanziamen? necessari e consigliandoli in ogni fase di questo complesso percorso
di trasformazione della sostenibilità,
“La finanza sostenibile è
tutavia, non possono guidare da sole
una priorità fondamentale
questo processo, né possono assumersi la
per il mondo bancario
responsabilità primaria di far rispetare le
europeo”
poli?che clima?che. Speta alle is?tuzioni
de?nire poli?che chiare e coeren? che incen?vino tu? i setori e le imprese a
progredire in questa transizione, e questo comporta la necessita di chiarire due
aspe?:
1) Le is?tuzioni UE dovrebbero stabilire un chiaro quadro ?nanziario di transizione,
delineando percorsi setoriali e tabelle di marcia rispeto alle quali le imprese
possano adeguare i piani di sviluppo e le banche possano de?nire le proprie
strategie di ?nanziamento la transizione. La revisione del regolamento sulla
tassonomia, prevista per giugno 2024, dovrebbe quindi integrare l’aspeto
transitorio nell’atuale tassonomia delle a?vità sostenibili.
2) Per consen?re alle banche di supportare al meglio la transizione dei loro clien?,
è fondamentale che le imprese pubblichino i loro piani di transizione secondo gli
standard delinea? dall’ESRS (European Single Reporting Standard). Pertanto, è
essenziale che ogni impresa, al di là delle soglie stabilite dalla CSRD, sia tenuta a
elaborare un piano di transizione di elevata qualità, che comprenda almeno le
informazioni previste dall’ESRS.
Anche in questo ambito, sarà importante veri?care l’e?cacia delle norme già varate
prima di procedere con ulteriori inizia?ve. Ciò vale con riferimento alle poli?che
ambientali (“E”) ed è ancora più rilevante per eventuali poli?che in campo sociale
(“S”) e di governo societario (“G”).
Finanza digitale: opportunità e rischi
L’innovazione tecnologica sta aprendo scenari impensabili, come l’ingresso nel
mercato ?nanziario degli Over the top, le grandi società tecnologiche, per lo più
statunitensi, con re? poten?, capacità d’inves?mento quasi illimitate ed archivi di
da? di dimensioni planetarie. La s?da, insomma, è tale che richiederebbe una
visione strategica e un conseguente approccio legisla?vo equilibrato che promuova
e sostenga l’innovazione europea mantenendo al contempo l’autonomia strategica,
mentre negli ul?mi cinque anni si sono accavallate in Europa proposte poli?che
orizzontali e setoriali, tute slegate fra loro.
Nel campo generale della poli?ca economica ci sono sta?: il Data Governance Act,
il Digital Markets Act, il Data Act, il Financial Data Access Regulation; tre proposte
hanno riguardato i sistemi di pagamento (pagamen? istantanei, PSD3 e PSR, corso
legale delle banconote e monete in
“Serve una visione strategica
euro); altre quatro proposte hanno
che promuova e sostenga
riguardato la sicurezza informa?ca e la
l’innovazione europea”
resilienza (la dire?va NIS2, il Cyber
Resilience Act, il Cyber Solidarity Act, il Digital Operational Resilience Act), ed ancora
si sono aggiun? il regolamento per l’is?tuzione dell’euro digitale, il Markets in
Crypto Assets Regulation (MICA), il Regolamento per l’Iden?tà Digitale, l’AI Act. A
questo punto è necessaria una pausa di ri?essione per valutare insieme all’industria
bancaria se ci sono carenze, sovrapposizioni, interven? o omissioni eccessive e
ride?nire di conseguenza il disegno generale.
Ci sono inizia?ve norma?ve, come il Digital Markets Act (DMA) e il regolamento sui
merca? delle cripto-a?vità (MICA), che potrebbero svolgere un ruolo importante
nel contrastare il fenomeno dello Shadow banking, ma al tempo stesso la proposta
Financial Data Access (FIDA), che impone la condivisione dei da? da parte delle
banche, rischia di metere ancora di più in condizione d’inferiorità le banche
rispeto ai nuovi compe?tor, perché è evidente che permetere il libero accesso ai
da? del setore ?nanziario ai colossi della big tech, che hanno già una posizione
dominante nel campo dei da? individuali e aziendali, senza garan?re le correte
reciprocità e remunerazione degli inves?men?, non può che rendere ancora più
squilibrata la compe?zione.
L’Euro digitale
In questo quadro è di fondamentale importanza la forma che prenderà il progeto
di euro digitale, sul quale le banche hanno ?n dall’inizio avuto un approccio posi?vo
e costru?vo.
Per evitare, però, il rischio di favorire una sostanziale disintermediazione delle
banche e una conseguente destabilizzazione del sistema vanno ?ssa? alcuni precisi
pale?:
1) la de?nizione di massimali è essenziale per evitare che l’euro digitale diven? una
riserva di valore, causando così rischi per la stabilità ?nanziaria, la liquidità e il
?nanziamento dell’economia;
2) vanno ?ssa? limi? per transazione e temporali che dis?nguano l’uso gratuito dai
servizi a valore aggiunto, per non
disintermediare le banche e spiazzare i
“Per garantire la stabilità
finanziaria servono un tetto ai
servizi di pagamento esisten?, dato che
massimali, la salvaguardia dei
nessun modello di compensazione
servizi a valore aggiunto e la
sarebbe in grado di risarcire una
distribuzione ancorata alle
eccessiva erosione dei ricavi che
banche”
permetono di mantenere a?vo il
sistema dei pagamen?;
3) la distribuzione dovrà comunque essere saldamente ancorata alle banche;
4) bisognerà ri?etere adeguatamente sulle modalità di u?lizzo “o?ine” dell’euro
digitale limitandole temporalmente e a casi eccezionali, mentre al momento, si
questa modalità si presenta come una ulteriore versione dell’euro digitale,
dotato di infrastruture completamente dis?nte. Esso, oltre a rappresentare un
ulteriore ingente costo, potrebbe aprire la strada a rischi di frodi, illeci? e
riciclaggio.
La lota contro il crimine ?nanziario
La presenza di denaro in forma digitale e di da? sensibili rendono il setore bancario
oggeto di con?nui atacchi informa?ci e potenzialmente vulnerabile a a?vità
illegali, quali frodi, riciclaggio, ?nanziamento del terrorismo. Per questo le banche
sono il primo presidio a tutela delle a?vità economiche legali e dalle in?ltrazioni
della criminalità nell’economia e sono il principale alleato delle Autorità nel
combattere la criminalità finanziaria attraverso i requisiti di dovuta diligenza, il
monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette. Il settore
bancario è infatti il principale presidio per l’individuazione delle operazioni di
riciclaggio di denaro. Di conseguenza, il settore bancario europeo ha sostenuto la
revisione del quadro giuridico AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering the
Financing of Terrorism) con l’introduzione di un nuovo pacchetto di misure durante
l’attuale legislatura, tra cui l’istituzione di una nuova autorità europea di settore.
(AMLA).
Per rendere il sistema veramente
efficace, è essenziale che il nuovo
quadro consenta l’uso dei mezzi e
degli strumenti più appropriati per
combattere efficacemente, come il
ricorso, nel pieno rispetto dei requisiti di protezione dei dati personali, alle nuove
tecnologie e all’IA per facilitare lo scambio di informazioni sui rischi e le minacce tra
autorità e banche. Quanto, invece, all’Autorità an?riciclaggio europea (AMLA), l’ABI
la considera una componente cruciale del futuro quadro europeo di contrasto al
riciclaggio e al ?nanziamento del terrorismo e ri?ene che l’Italia abbia le giuste
competenze per ospitarla ed infa? ha immediatamente caldeggiato la candidatura
nazionale, come con?nuerà a seguire l’elaborazione della disciplina atua?va, per
garan?re un pieno coordinamento tra l’AMLA e le Autorità nazionali di vigilanza.
“È essenziale che il nuovo quadro
consenta l’uso dei mezzi più
appropriati per combattere il
crimine finanziario”