
(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 COMUNICATO N. 133/DIV – 18 GENNAIO 2024
133/404
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,
– viste le relazioni, redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo,
stati disposti accertamenti istruttori in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare
casalinghe dai tifosi della Società Arezzo presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore
denominato Curva Sud;
in riscontro alla richiesta formulata rileva quanto segue.
I sostenitori della Società Arezzo, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno lanciato al 7° minuto del
primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco che esplodeva nelle immediate
vicinanze di un fotografo, il quale rimaneva stordito a causa della detonazione e accusava un forte
mal di testa e acufeni.
Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrino
atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi
siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per
l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi quanto al lancio del petardo;
– in proposito, infatti, va evidenziato che la condotta sopra descritta, ovvero il lancio del materiale
pirotecnico, ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di un fotografo, come sopra
specificato;
– visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
C.G.S., sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
Settori privi di spettatori;
– rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali
vi erano gli autori della condotta, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza
(circa il 70%) il Settore Curva Sud e il rimanente (circa 30%) il Settore Tribuna Laterale;
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta
di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa, in considerazione del numero complessivo dei
tifosi presenti in trasferta e della prevalente occupazione del Settore Curva Sud durante le gare
casalinghe da parte dei tifosi presenti in trasferta alla gara in oggetto
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società Arezzo con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore
denominato “Curva Sud” destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con
l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Dispone che la gara casalinga da disputare con i Settori sopra specificati privi di spettatori inflitta alla
Società Arezzo, sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società
Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di
consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. proc. fed., r. c.c.).
Il Giudice Sportivo,
con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, visto il referto Arbitrale
e la relazione redatta dai componenti della Procura Federale concernente la gara L.R. Vicenza – Pro
ordine alla identificazione della persona che avrebbe proferito le frasi riportate nel referto arbitrale.
a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata è emerso quanto segue:
1. a fine primo tempo e al termine della partita, una persona non inserita in distinta faceva accesso nella
zona antistante gli spogliatoi;
2. la predetta persona teneva una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto
pronunciava frasi irriguardose e ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Dall’istruttoria espletata la persona è stata identificata nel Sig. Gabriele Albertini (Presidente della Società
Pro Sesto) il quale risultava nell’elenco delle persone autorizzate all’accesso all’interno del recinto di
gioco.
Per tutti i motivi esposti, il Giudice Sportivo adotta i seguenti provvedimenti:
GABRIELE ALBERTINI
(PRO SESTO)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 GENNAIO 2024
per avere, a fine primo tempo e al termine della partita, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, pronunciava frasi offensive e irrispettose nei loro
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e il ruolo societario apicale ricoperto dall’autore della condotta.
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Pubblicato in Firenze 18 Gennaio 2023
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