
(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 COMUNICATO N. 131/DIV – 16 GENNAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 12, 13, 14 e 15 GENNAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Gennaio 2024
2^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALESSANDRIA
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRIESTINA
GIRONE B
VIRTUS VERONA
TRENTO
PRO SESTO
GIANA ERMINIO
PADOVA
ARZIGNANO V.
LUMEZZANE
NOVARA
RENATE
ALBINOLEFFE
CARRARESE
GUBBIO
LUCCHESE
OLBIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
AREZZO
ANCONA
SESTRI LEVANTE
VIS PESARO
PERUGIA
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
TORRES
CESENA
PINETO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
SORRENTO
JUVE STABIA
ACR MESSINA
BRINDISI
FOGGIA
MONOPOLI
LATINA
PICERNO
CROTONE
BENEVENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 e 15 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,
L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TARANTO, TURRIS e
VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver:
1. fatto esplodere, al 10° e 12° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza nel
piazzale retrostante il Settore Ospiti;
2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di
gioco;
3. lanciato, al 94° minuto della gara, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e, un
petardo di elevata potenza, nel Settore Tribuna Adriatica Laterale occupata dai sostenitori
avversari così provocando il danneggiamento di due seggiolini.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca
pericolosità della condotta sub 3), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ad eccezione del
danneggiamento dei seggiolini sub 3) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni
se richiesto).
AMMENDA € 2.000,00
GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Sestile lato Sud, intonato, al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei
confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati
dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
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emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di
pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco sulla
pista d’atletica;
2. al 15° e 16° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di
gioco sulla pista d’atletica;
3. al 4°, 20° e 27° minuto del primo tempo e alla fine della gara, quattro fumogeni nel recinto
di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e nel Settore
Tribuna Montevergine, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco e precisamente sulla
copertura del tunnel degli spogliatoi, senza conseguenze;
2. al 95° minuto della gara, un pezzo di cemento di cm 3×4 nel recinto di gioco tra la
panchina aggiuntiva della squadra ospite e il Collaboratore della Procura Federale
posizionato sulla sinistra della stessa senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la intrinseca pericolosità
della condotta sub 2) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, durante la gara, otto petardi nel
proprio Settore senza provocare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza
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conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal 40° al 45° minuto del
secondo tempo, tre bottigliette d’acqua semipiene di cui due sul terreno di gioco e una nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 3° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (70%), posizionati nel Settore Curva Nord
sotto Settore “CNB- CNC- CND”, intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro
offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per dieci
volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per
motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
FIORENZUOLA per avere dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale, dal
20° minuto del secondo tempo al termine della gara a fino al rientro delle squadre negli
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spogliatoi, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un tesserato della Squadra
avversaria, ripetuti più volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.2, r. proc. fed., r. c.c.).
NOVARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro
riservati e nell’aver divelto tre porte ivi installate.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere
in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nei Settori
B e C, intonato, al 16° minuto del primo tempo e al 33° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in ciascuna delle occasioni su
indicate per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 GENNAIO 2024
CAMILLETTI PAOLO
(RECANATESE)
per avere, a fine gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 GENNAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
TORELLI MARCO
(RENATE)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo per
dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARBONE RICCARDO
(JUVE STABIA)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati
della Squadra avversaria in quanto, dopo essere stato provocato da un tesserato avversario, rispondeva
proferendo nei loro confronti frasi irriguardose e offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO
(AVELLINO)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei
tesserati della Squadra avversaria in quanto, usciva dalla propria area tecnica e pronunciava nei loro
confronti frasi irriguardose e offensive così provocando la reazione di uno dei tesserati avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta (r. IV Ufficiale).
ASCENZI MARCO
(MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
PARRAVICINI FRANCESCO
(PRO SESTO)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, a gioco fermo,
calciava con violenza una bottiglietta d’acqua in segno di protesta che cadeva a circa 10 metri di distanza
all’interno del terreno di gioco, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPUANO EZIO
(TARANTO)
per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto
sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci).
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione
0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CAGLIONI DARIO
(PRO SESTO)
per avere, al termine della gara, in prossimità dell’ingresso al sottopasso che conduce agli spogliatoi,
tenuto una condotta non corretta nei confronti dei sostenitori avversari posizionati in Tribuna Laterale,
in quanto provocava gli stessi rivolgendo al loro indirizzo un gesto offensivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
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della condotta (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
AMMONIZIONE (I INFR)
COLETTI TOMMASO ROBERTO
LONGO EMILIO
DI CECCO DOMENICO
(FOGGIA)
(PICERNO)
(RIMINI)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CIANNI JOSE FRANCESCO
(RECANATESE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e
del IV Ufficiale, in quanto protestava veementemente nei loro confronti e usciva dall’area tecnica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VI INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
DIABY ABOUBAKAR
(LEGNAGO SALUS)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta minacciosa ed offensiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto si avvicinava a quest’ultimo con fare minaccioso poggiando la testa
sul suo volto spingendolo e pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PRISCO ANTONIO
(RECANATESE)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario in quanto interveniva in scivolata da tergo colpendolo alla tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate
conseguenze a carico dell’avversario (supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI NOIA GIOVANNI
(FOGGIA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava una frase irriguardosa nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
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CLEMENTE GIANLUCA
(ANCONA)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FERRARI FRANCO
IANNONI EDOARDO
MORRA CLAUDIO
DE FRANCESCO ALBERTO
(L.R. VICENZA)
(PERUGIA)
(RIMINI)
(SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN
SANTORO SALVATORE
CORBARI ANDREA
(CARRARESE)
(PRO VERCELLI)
(VIRTUS ENTELLA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRANCO DOMENICO
GUCCI NICCOLO’
PATIERNO FRANCESCO COSIMO
CIANO CAMILLO
MONTALTO ADRIANO
HRAIECH SABER
GROPPELLI FILIPPO
SORRENTINO LORENZO
PIRRELLO ROBERTO
LEONE GIUSEPPE
REGAZZETTI SAMUELE
ARBOLEDA CHRISTIAN
PERROTTA MARCO
SANTORO SIMONE
VOLPICELLI EMILIO
ESPECHE MARCOS ANDRES
RABBI SIMONE
FERRARA ANTONIO
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CESENA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LUMEZZANE)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(SPAL)
(TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
STRONATI RICCARDO
VASSALLO FRANCESCO
SBAFFO ALESSANDRO
(FIORENZUOLA)
(MONOPOLI)
(RECANATESE)
131/398
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FUMAGALLI ERMANNO
SALVO GIUSEPPE
SACO COLI
PALMIERO LUCA
ZANELLATO NICCOLO’
SALINES EMMANUELE
ROSAIA GIACOMO
GUCHER ROBERT
BRIGNANI FABRIZIO
DESSENA DANIELE
NANNI NICOLA
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
FIGOLI MATTEO
LOMBARDI LUCA
PARODI GIULIO
FUSCO FRANCESCO
KANOUTE MAMADOU YAYE
GARCIA TENA POL
MAZZOLO FRANCESCO
IERVOLINO ANTONIO PIO
PUCCIARELLI MANUEL
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
GUIU VILANOVA BERNAT
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ROCCHI GABRIELE
VAN RANSBEECK KENNETH
VANO MICHELE
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FORESTA GIOVANNI
CELLA STEFANO
PAOLUCCI LORENZO
PROIETTI MATTIA
BIZZOTTO NICOLA
SBRAGA ANDREA
ANTONINI LUI MATIAS
DAMETTO PAOLO
FROSININI RUGGERO
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(CASERTANA)
(MONOPOLI)
(POTENZA)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRENTO)
131/399
AMMONIZIONE (VI INFR)
POLITO VINCENZO
ROTA ARENSI
MARTINA ALESSANDRO
CAPOMAGGIO GALO
BERRA FILIPPO
PANICO GIUSEPPE ANTONI
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
POTOP SIMONE
POLI FABRIZIO
CITTADINO ANDREA
DI LIVIO LORENZO
MOTOC ANDREI
SINI SIMONE
GATTONI TOMMASO
PARODI LUCA
FAEDO CARLO
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PRO SESTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
LONGO SALVATORE
NICHETTI MARCO EMILIO
MONDONICO DAVIDE
LAZZARINI MIRKO
MILILLO ALESSIO
MALCORE GIANCARLO
BELLUCCI NICCOLO’
VALENTI BRUNO
COPPOLARO MAURO
CURCIO ALESSIO
UDOH KING
BACHINI MATTEO
BELLICH MARCO
TIRITIELLO ANDREA
SPINI CRISTIAN
GIACOMELLI STEFANO
LIGUORI MICHAEL
FELICIOLI GIANFILIPPO
BARTOLOMEI PAOLO
FRANCHINI SIMONE
SELLERI GABRIELE
RENAULT GUILLAUME PHILI
VAGHI STEFANO
FERRO LORENZO
ALCIBIADE RAFFAELE
POSSENTI MARCELLO
SORRENTINO DANIELE GIOVANNI
RAGGIO GARIBALDI SILVANO
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
131/400
CUCCURULLO MARCO
MAISTRO FABIO
RUSSO ALESSANDRO
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU
GUIDA ANGELO
FAGGIOLI ALESSANDRO
TOMASELLI GIACOMO
DE MARINO DAVIDE
DI MARCO TOMMASO
POLVERINO EMANUELE
(SORRENTO)
(SPAL)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MILESI LUCA
CHIOSA MARCO
GUCCIONE FILIPPO
RISALITI GIACOMO
D’ANGELO SONNY
RIGIONE MICHELE
CERRETELLI FRANCESCO
DI GENNARO MATTEO
KONTEK IVAN
DAFFARA GIOVANNI
BURIC NIKOLA
FESTA MARCO
LANCINI EDOARDO
DE MARCO ANTONINO
GUERRA WALTER
INGROSSO GIANMARCO
MADDALONI ROSARIO DAMIANO
SOMMA MARCO
GIORGESCHI SIMONE
TREMOLADA MARCO ANDREA
MARTIGNAGO RICCARDO
CECCACCI MIRCO
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(SORRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MORETTI FEDERICO
BOSEGGIA ELIA
LIOTTI DANIELE
MERLETTI TOMMASO
MAFFEI MATTIA
VERDE FRANCESCO
DAMIANI SAMUELE
CUOMO GIUSEPPE
LA VARDERA SALVATORE DARIO
LEWIS NOAH PHILBERTH
ACCORNERO FEDERICO
DAGASSO MATTEO
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
131/401
MILANI LORENZO
COLOMBI SIMONE
MATTEAZZI ERNESTO
INGROSSO GABRIELE
(PESCARA)
(RIMINI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 16 Gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
131/402