
(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Stretta sul bonus barriere
architettoniche 2024 appello al Parlamento: occorre non fare di tutta
l’erba un fascio e ripensare le misure restrittive”
Nel 2024 cambiano le regole riguardanti il cosiddetto superbonus per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero la detrazione del 75% sui
lavori che consentono di rendere più accessibile l’abitazione (case e
condomini). Il decreto legge 212 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
29 dicembre scorso ha infatti messo mano alle regole del superbonus edilizio,
molto discusso per abusi al suo ricorso nei mesi scorsi.
Relativamente al bonus barriere architettoniche, facciamo quindi una sintesi
delle novità, segnalando che si tratta della misura che era stata introdotta dalla
Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che consentiva di
detrarre del 75% le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti ( che
dovevano avere i requisiti previsti dal regolamento relativo al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236), potendo rientrare in 5
anni.
Questi i limiti di spesa previsti:
a) 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
La cifra detratta non può superare, naturalmente, l’imposta dovuta.
La legge prevede non solo degli scaglioni di spesa, ma anche la possibilità di
accedere allo sconto in fattura e cessione del credito.
Mentre rimane confermato il limite temporale (31 dicembre 2025, ndr), all’
articolo 3 (Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione
delle barriere architettoniche) il decreto interviene – in senso restrittivo – sulla
misura, con novità già in vigore: ricordiamo infatti che il testo è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre.
agendo nella:
1. Tipologia di interventi ammessi
2. Possibilità di accedere a cessione del credito e sconto in fattura
3. Obbligo di asseverazione
Come detto, vengono ridotti gli interventi ammissibili alla detrazione del 75%.
Alla lettera a) del comma dell’articolo 1 vengono specificate le tipologie di
interventi che danno diritto all’agevolazione, e che devono essere comunque
sempre realizzati in edifici già esistenti, e non di nuova costruzione. Gli
interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche agevolabili nella
misura sono esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme
elevatrici.
È ancora ammesso lo sconto in fattura solo per:
– lavori su parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa,
– le persone fisiche in edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari, che
risultino prima casa a patto che abbiano un reddito fino a 15mila euro oppure
dove sia presente una persona in condizioni di disabilità accertata ai sensi
dell’articolo 3 della legge104 (in questo cado decade il limite di reddito).
Sconto in fattura e cessione del credito rimangono ancora opzioni percorribili
solo per le spese relative a interventi edilizi
– per i quali risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
– per i quali non è prevista la presentazione di un titolo e siano già iniziati i
lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la
fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato
un acconto. Altra novità introdotta: a differenza di quanto avveniva prima, ora
il rispetto dei requisiti richiesti di accessibilità deve risultare da apposita
asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Si ricorda, infine, che è necessario
che lavori vengano pagati con sistemi di pagamento tracciabili.
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania,
l’avv. Paolo Colombo formula un sentito appello al Parlamento perché non
occorre fare di tutta l’erba un fascio e ripensare le misure restrittive. Infatti,
novità
apportate
permette
l’abbattimento
delle
barriere
esclusivamente nella mobilità verticale, delineando dei distingui sulla
condizione umana e sulle altre disabilità. L’adeguamento dei servizi igienici,
per la ‘messa a norma’ delle porte e degli spazi e per tutti gli interventiprosegue la nota- che, pur essendo volti a eliminare ostacoli fisici e funzionali
negli edifici, non riguardino la mobilità verticale sono stati cancellati come è
stata cancellata la possibilità di adeguamento a tutte le strutture non definite
condomini residenziali. In tal modo non si consente il miglioramento della
qualità di vita delle persone con disabilità.
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo