
(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 COMUNICATO N. 121/DIV – 28 DICEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 22 e 23 Dicembre 2023
19^ Giornata andata
GIRONE A
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRIESTINA
GIRONE B
ARZIGNANO V.
NOVARA
ALESSANDRIA
MANTOVA
ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
PRO SESTO
VIRTUS VERONA
TRENTO
PADOVA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIS PESARO
ANCONA
CESENA
FERMANA
CARRARESE
VIRTUS ENTELLA
GUBBIO
AREZZO
OLBIA
PINETO
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
PICERNO
SORRENTO
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
MONOPOLI
CATANIA
AVELLINO
MONTEROSI TUSCIA
AUDACE CERIGNOLA
JUVE STABIA
CASERTANA
LATINA
BRINDISI
POTENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 27 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 22 e 23 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata
del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE,
CESENA, CROTONE, FIORENZUOLA, JUVE STABIA, LUCCHESE, PESCARA, PERUGIA, POTENZA,
MESSINA, MONOPOLI, RIMINI, SORRENTO, TORRES, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
L.R. VICENZA per avere alcuni dei suoi sostenitori, al 45° minuto del secondo tempo,
attinto con tre sputi l’Assistente Arbitrale n. 2.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva e nel Settore Tribuna Centrale,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante la gara, sette petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale rientrava negli spogliatoi, un
accendino di colore blu in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 1 e dell’Arbitro, senza colpirli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo del lancio
perpetrato in danno dei componenti la squadra arbitrale, rilevato che, nonostante la
evidenziata pericolosità, non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
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PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza sul
terreno di gioco e più precisamente nell’area di rigore della squadra avversaria ove si
trovava il portiere, il quale non subiva conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare il pericolo derivante dalla direzione
del lancio, e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PICERNO per avere alcuni suoi sostenitori (circa tre), posizionati all’interno del Settore
Distinti, al 49° minuto del secondo tempo in occasione della rete segnata dalla squadra
avversaria, indirizzato alcuni sputi e il contenuto di mezza bottiglietta d’acqua verso i
componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria attingendo alcuni di essi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e le modalità
complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LUCCHESE
A) per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al termine della gara, di un soggetto non
identificato il quale si avvicinava all’Arbitro per interloquire con quest’ultimo;
B) per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un soggetto
non identificato, ma riconducibile alla società, il quale si avvicinava all’Arbitro e proferiva
parole irriguardose e ingiuriose nei confronti dello stesso per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere fatto esplodere, al 30°, al 35° minuto della gara e durante l’intervallo, tre petardi
nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al 75° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza creare
danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
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1.fatto esplodere, durante l’ingresso delle squadre in campo e al 56° minuto della gara, tre
petardi nel proprio Settore senza provocare danni;
2. nell’aver danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore Curva Nord a loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. –
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 35° e 72° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose
e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere fatto esplodere, tre petardi nel proprio Settore senza provocare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose
(r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un
fumogeno all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
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ALESSANDRIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
PRO SESTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere fatto esplodere, al 15° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza
nel proprio Settore senza creare danni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per avere la maggioranza dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord,
al 27° e al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze
dell’Ordine, ripetuti per tre volte;
B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e trenta secondi a causa
dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un
bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE per non avere assicurato la presenza dei raccattapalle durante la gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma
2, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 100,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino
nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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TRIESTINA per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 23° minuto
del primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
VIS PESARO
A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 1°
minuto del primo tempo, ripetuti per cinque volte e, al 40° minuto del secondo tempo,
ripetuti per sette volte, cori offensivi e insultanti nei confronti della società avversaria;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, uno striscione
(dalle dimensioni di circa 5 metri) non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRARIO 2024
VRENNA GIOVANNI
(CROTONE)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, che si è
concretizzato in un contatto fisico, nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, accedeva negli
spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava con
fare minaccioso al IV Ufficiale puntando il dito nella sua direzione e proferendo al suo indirizzo frasi
irrispettose; teneva la medesima condotta nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 e si avvicinava
all’Arbitro toccandogli il mento con le dita della mano destra e pronunciando frasi irriguardose nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. b), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e il ruolo societario apicale ricoperto dall’autore della condotta (r.
Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (I INFR)
CERRI MASSIMO
(BRINDISI)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VIGNALE MIRCO
(LUCCHESE)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
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modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PIACENTINI GIANBATTISTA MARIA
(PERGOLETTESE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
OLIVI SAMUELE
(PRO VERCELLI)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti
per dissentire verso una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CANZI MASSIMILIANO
(PONTEDERA)
per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, irriguardoso nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti e proferiva
frasi blasfeme per contestarne l’operato e colpiva le porte adiacenti lo spogliatoio.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ABBATE MATTEO
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
TURRINI FRANCESCO
(FIORENZUOLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PAZIENZA MICHELE
(AVELLINO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MARINACCIO RAFFAELE
(BENEVENTO)
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per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36 comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
TENCE MARCELLO
(TRIESTINA)
per avere, durante il rientro negli spogliatoi nell’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con tono aggressivo, pronunciava frasi
irrispettose e minacciose nei suoi confronti, per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, C.G.S., 36
comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
AURINO MARIO
(JUVE STABIA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori
avversari, rivolgendo al loro indirizzo gesti provocatori, così determinando la reazione degli stessi.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità
complessive della condotta. (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
REDAN DAISHAWN ORPHEO
(TRIESTINA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario
in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l’essere il fatto stato commesso con il pallone non a
distanza di gioco e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)
MALOMO ALESSANDRO
(TRIESTINA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, irriguardosa ed ingiuriosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato sostituito, pronunciava fasi
irrispettose ed offensive al loro indirizzo e, in segno di stizza, sferrava un calcio alla base metallica della
propria panchina proferendo un’espressione blasfema.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GUCHER ROBERT
(LUCCHESE)
A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei
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confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose ed ingiuriose nei suoi confronti per
contestarne l’operato;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a pronunciare frasi offensive nei
confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole pronunciate.
CANNAVO’ KEVIN
(LUMEZZANE)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con un calcio all’altezza
del collo, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
EKLU SHAKA MAWULI
KARIC NERMIN
TALIA ANGELO
INGROSSO GIANMARCO
BRACAGLIA GABRIELE
SEMERARO FRANCESCO
FORTE RICCARDO
(AREZZO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(PINETO)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TUMMINELLO MARCO
(CROTONE)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, dapprima con un pugno provocava la rottura del pannello in plexiglass che
separa l’ingresso dagli spogliatoi arbitrali e poi pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DAMIANI MATTIA
SETTEMBRINI ANDREA
CIONEK THIAGO RANGEL
PALMIERI RICCARDO
SUSSI CHRISTIAN
ROMEO FEDERICO
MARTIC MANUEL
MOTOC ANDREI
BENASSAI FRANCESCO
(AREZZO)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
121/363
JAOUHARI ZAID
VITALI PABLO
PALAZZI ANDREA
GASPERI MATTEO
CIANCI PIETRO
ATTYS CHRISTOPHER
CELEGHIN ENRICO
ESEMPIO STEFANO
MACCA FEDERICO
RISOLO ANDREA
DAFFARA MANUEL
ZAGNONI DAVIDE
(PERGOLETTESE)
(PICERNO)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GOLEMIC VLADIMIR
FUSI PIETRO
(L.R. VICENZA)
(PADOVA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRANCO DOMENICO
PACCIARDI FEDERICO
PELLEGRINI LORENZO
GRANDOLFO FRANCESCO
PARIGI GIACOMO
PIANA LUCA
KRAPIKAS TITAS
TITO FABIO
ANASTASIO ARMANDO
SCORZA CHRISTIAN
MARINO ANDREA
MARTINI JACOPO
PIRRELLO ROBERTO
HUIJSEN DEAN DONNY
SALIFOU DIKENI-RAFID
POMPEU DA SILVA RONALDO
PELAGATTI CARLO
ILARI CARLO
CRISTALLO CLAUDIO
BORTOLUSSI MATTIA
RADREZZA IGOR
GALLO ANDREA
GILLI MATTEO
ESPECHE MARCOS ANDRES
IGNACCHITI LORENZO
PODDA LORENZO
BERTINI MARCO
RADA ARMAND
DI MARIO STEFANO
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
121/364
AMMONIZIONE (VII INFR)
TRIBUZZI ALESSIO
ROCCHI GABRIELE
VASSALLO FRANCESCO
IDDA RICCARDO
(CROTONE)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(TORRES)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SCIACCA GIACOMO MICHELE
FERRANTE LORENZO
CANDELLONE LEONARDO
MIGNANELLI DANIELE
PISCOPO KEVIN
MOTOLESE MATTIA
PIERNO ROBERTO
(CASERTANA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(OLBIA)
(PESCARA)
AMMONIZIONE (III INFR)
FIRENZE MARCO
SACO COLI
IMPROTA RICCARDO
DAMIAN FILIPPO
BERTI TOMMASO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
MAROTTA MATTEO
CALDORE MARCO
MENNA DAMIANO
DI MASSIMO ALESSIO
VETTOREL THOMAS
PISANO EROS
BRIGNANI FABRIZIO
MURONI MATTIA
DONADIO CHRISTIAN
BIANCU ROBERTO
PERROTTA MARCO
CERASANI JACOPO
TUNJOV GEORGI
PAGLIAI GABRIELE
DI GRAZIA FRANCESCO
FALLANI MATTIA
PARLANTI GABRIELE
LUCIANI ALESSIO
MATERA ANTONIO
PUCCIARELLI MANUEL
ZOIA RICCARDO
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CESENA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(PICERNO)
(POTENZA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
121/365
BASSO GIANMARCO
CORTINOVIS ALESSANDRO
DALL’OGLIO JACOPO
GHIDOTTI SIMONE
BUNINO CRISTIAN
CEESAY WINSTON RAZEL
PETRICCIONE JACOPO
NOBILE TOMMASO EMMANUE
RICCARDI DAVIDE
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU
CASOLARI FEDERICO
CHIERICO LUCA
CORSINELLI FRANCESCO
UDOH KING
ESPOSITO MATTEO
CHIORRA NICCOLO
VITERITTI ORLANDO
RANIERI ROBERTO
CACCAVO LUIGI
BARTOLOMEI PAOLO
DELL’ORCO CRISTIAN
CANGIANO GIANMARCO
CAMIGLIANO AGOSTINO
EGHAREVBA DESTINY EFOSA
ESPOSITO GIANLUCA
BADJE ISMAILA
CUCCURULLO MARCO
SCOTTO LUIGI
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU
BEGHELDO GIANMARCO
(ANCONA)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GELLI JACOPO
MILESI LUCA
D’ANGELO SONNY
NICOLAO GIUSEPPE
PIERACCINI SIMONE
GIRON MAXIME FRANCOIS
GRASSI LORENZO
VESSELLA MANUEL
GONZI JURI
FIORINI MATTIA
BURIC NIKOLA
VISCONTI ELIA
SONZOGNI LUCA
PALOMBA LUIGI
MARRONE FEDERICO
ALASTRA FABRIZIO
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(CESENA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
121/366
CANDELLORI KEVIN
D’ALESSIO LEONARDO
MAGGIO MATTEO
RAPARO MARCO
MARGIOTTA FRANCESCO
GERMANO UMBERTO
CONTESSA SERGIO
MENATO ALESSIO
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(SESTRI LEVANTE)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 28 Dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
121/367