(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2023(AGENPARL) – dom 24 dicembre 2023 per chi?
Piccola guida ai beneficiari
dell’assegno di inclusione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Attraverso l’assegno di inclusione (ADI), il decreto Lavoro mette in protezione i
nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno una persona minorenne, con più
di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari perché in condizione di
grave svantaggio.
Il sostegno economico istituito con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il
1° maggio 2023 e convertito nella legge n. 85/2023 è vincolato alla partecipazione
attiva a percorsi di inclusione sociale e lavorativa costruiti ad hoc sui bisogni
del nucleo familiare. Ai beneficiari potrà essere chiesto l’impegno a partecipare
ad attività relative alla cura familiare, formative, di lavoro, di politica attiva o a
progetti utili alla collettività. Ci si dirige in questo modo verso la creazione di una
società basata sulla partecipazione attiva, cui vincolare ogni forma di sussidio e
assistenza, da costruire nel tempo e con diversi strumenti assieme ai numerosi
soggetti, in primis gli enti locali e gli operatori del terzo settore, impegnati in un
disegno di riforma del welfare sostenuto anche in ambito europeo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
COS’È
È una misura che prevede un sostegno economico, parametrato alla
condizione specifica del nucleo familiare, e un progetto personalizzato di
inclusione sociale e professionale.
DA QUANDO
Dal 1°gennaio 2024.
Le domande possono essere presentate in autonomia
sul sito http://www.inps.it o attraverso i patronati a partire dal
18 dicembre 2023 e tramite i CAF dall’8 gennaio 2024.
PER CHI
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano
almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
con disabilità;
• minorenne;
con almeno 60 anni di età;
in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e
inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari
territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
QUALI REQUISITI
L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione
sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza,
cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione
reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Vediamo il dettaglio.
REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione
del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
cittadino europeo; o familiare di un cittadino europeo e titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di paesi
terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo; ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo
politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo
continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del
nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
REQUISITI SOGGETTIVI
non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
nei 10 anni precedenti la richiesta di assegno, non avere sentenze definitive
di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di
procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), per un delitto non colposo
che comporti una pena non inferiore ad un anno.
REQUISITI ECONOMICI
Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro; nel caso di
nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM
n. 159 del 2013;
un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI
di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età
pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni
e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,
come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare
è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza ADI.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ELEMENTI CHE DETERMINANO IL
REDDITO FAMILIARE
• Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE,
quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
• Sono, invece, aggiunti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione
di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e quelli non sottoposti alla
prova dei mezzi.
• I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’art. 36,
comma 6, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile
ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel
valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del
nucleo familiare.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
REQUISITI PATRIMONIALI
Il patrimonio immobiliare deve avere ai fini IMU un valore non superiore
a 30.000 euro. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio
immobiliare complessivo il valore, ai fini IMU, della casa di abitazione.
L’importo massimo detraibile per la casa di abitazione è pari a 150.000 mila
euro.
un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro,
accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato
di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i
predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per
ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
presente nel nucleo;
nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a
qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata
superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,
immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi
gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere
piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili
di ogni genere.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ULTERIORI CONDIZIONI
Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un
componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le
risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della
procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
LA SCALA DI EQUIVALENZA ADI
Il parametro della scala di equivalenza ADI, di cui all’art. 2, comma 4 del decreto
Lavoro è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo
complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in
condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in
cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della
residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se
continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi,
anche non continuativi.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
CHI È CONSIDERATO IN
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO?
le persone in carico ai servizi per disturbi mentali;
le persone in carico ai servizi per la disabilità;
le persone in carico ai servizi per le dipendenze;
le persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta
le persone in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna in quanto
ammesse alle misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da
meno di un anno in carico ai servizi;
le persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in
strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza
alloggiativa;
le persone senza dimora in carico ai servizi;
i neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono
fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido
eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
LA TUTELA PER LE VITTIME
DI VIOLENZA DI GENERE
L’assegno di inclusione è uno strumento pensato anche per accompagnare le
vittime di violenza di genere. Per poter accedere al beneficio e farne richiesta è
necessaria la presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o
dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
E SE SI INIZIA A LAVORARE?
Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare avvii un’attività di
lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla
determinazione del beneficio economico fino a un massimo di 3.000 euro lordi
annui. Il reddito che va oltre questa soglia, viene considerato per determinare
l’importo dell’assegno a partire dal mese successivo a quello della variazione.
Spetta al lavoratore, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, darne
comunicazione all’INPS che, comunque, acquisisce i dati delle assunzioni dalla
banca dati delle comunicazioni obbligatorie. Fino a quando non si effettua questa
comunicazione, l’erogazione dell’assegno è sospesa. Si hanno al massimo tre
mesi per la comunicazione all’Inps da quando si avvia l’attività: oltre questo
termine, decade il diritto alla prestazione.
L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale
o di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare mentre si
percepisce l’Assegno di inclusione, va comunicato all’INPS al massimo il giorno
precedente l’inizio della stessa. In caso contrario, il beneficio decade. A titolo di
incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le
due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio. Ogni trimestre si fa poi un
aggiornamento rispetto al beneficio, prendendo come riferimento il trimestre
precedente: il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.
Per questo motivo, il beneficiario è tenuto a comunicare nei quindici giorni
successivi al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito conseguito come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio
dell’attività.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ALTRE VARIAZIONI
Ogni volta che intervenga una qualche variazione sulle condizioni e i requisiti
di accesso all’assegno di inclusione (e al suo mantenimento), il beneficiario ha
l’obbligo di comunicarla entro quindici giorni. Se non lo fa, il beneficio decade.
Nel caso in cui, durante il periodo di fruizione del beneficio, a variare sia il
nucleo familiare, si ha tempo un mese (dalla variazione) per presentare una
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l’ISEE aggiornata. Anche in questo caso,
l’inadempimento all’obbligo comporta la decadenza. Dal mese successivo a quello
della presentazione della DSU aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una
nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente. Nei soli casi di
decessi o nascite non è necessario presentare la nuova domanda di ADI.
Obblighi percorso scolastico
Per i beneficiari dell’ADI esistono degli obblighi in materia di istruzione.
Nello specifico, per i beneficiari dell’Assegno di inclusione tra 18 e 29 anni che non
hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto
l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di
primo livello, o comunque funzionali all’adempimento di questo obbligo, per non
veder decadere il beneficio.
L’obbligo scolastico riguarda anche i componenti minorenni del nucleo familiare
che beneficia dell’assegno di inclusione: deve essere documentato l’adempimento
nell’ambito del patto per l’inclusione.
Tutti i dettagli della misura sono disponibili sul sito lavoro.gov.it nella sezione “Nuove misure di
inclusione e accesso al lavoro”. A disposizione degli interessati, è inoltre disponibile l’urp online del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo http://www.urponline.lavoro.gov.it