[lid] Come è noto la Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza applicando la costante elaborazione giurisprudenziale secondo la quale la durata delle procedure fallimentari particolarmente complesse non può comunque superare la durata di 7 anni, termine che per i creditori ammessi decorre dal decreto di ammissione.
In particolare la Cassazione Civile con la recente ordinanza n. 31274 del 24 ottobre 2022 ha statuito che: «La ragionevole durata delle procedure fallimentari di elevata complessità non può comunque superare i 7 anni, termine oltre il quale il danno patrimoniale derivante dall’eccessivo protrarsi del fallimento deve ritenersi esistente, ancorché non automatico e necessario, non essendo necessaria una specifica allegazione in ordine al pregiudizio, ma dovendosi rilevare solo eventuali circostanze concrete e particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito.
A fronte di tale situazione è stato richiesto l’invio degli ispettori Ministero della Giustizia, diffidato il curatore fallimentare ed è stato intimato il Giudice delegato del Fallimento n. 46 del 2016 del Gruppo Editoriale Umbria 1819 Srl, di chiudere la procedura fallimentare con il ritorno “in bonis” della società Gruppo Editoriale Umbria 1819 Srl avendo già il curatore, con l’attivo recuperato, pagato tutti i creditori privilegiati e tutti i creditori chirografari per l’intero importo insinuato nello Stato Passivo fallimentare il cui conto risulta capiente per 600mila euro.