
(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 COMUNICATO N. 115/DIV – 19 DICEMBRE 2023
115/336
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 16, 17 e 18 DICEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 16, 17 e 18 Dicembre 2023
18^ Giornata andata
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
MANTOVA
NOVARA
PADOVA
PRO SESTO
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
PERGOLETTESE
LEGNAGO SALUS
PRO VERCELLI
RENATE
LUMEZZANE
TRIESTINA
FIORENZUOLA
ATALANTA U23
L.R. VICENZA
PRO PATRIA
ANCONA
AREZZO
CARRARESE
CESENA
GUBBIO
OLBIA
PINETO
VIS PESARO
(*) Rinv. a data da destinarsi
PESCARA
PERUGIA
LUCCHESE
TORRES
RECANATESE
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BRINDISI
CASERTANA
CATANIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
FOGGIA
TARANTO
PICERNO
GIUGLIANO
SORRENTO
VIRTUS FRANCAVILLA
BENEVENTO
CROTONE
TURRIS
ACR MESSINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco
Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 16, 17 e 18 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA,
JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, NOVARA, PESCARA e TRENTO, hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 4.000,00
PRO PATRIA per avere dieci dei suoi sostenitori, posizionati all’interno del Settore Tribuna
Ospiti:
1. all’inizio del secondo tempo, proferito un epiteto razzista nei confronti di un calciatore
della squadra avversaria, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza,
colore, nazionalità, origine anche etnica determinando, con tale condotta, un ritardo
nell’avvio della ripresa del gioco di tre minuti;
2. al 4° minuto del secondo tempo, proferito ululati, comportanti offesa, denigrazione e
insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti del
medesimo calciatore della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da
particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione
necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28 comma 4, C.G.S. e rilevato
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.,
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
posizionati dal Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 18° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva sulla schiena
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l’Assistente Arbitrale n.1;
2. al 19° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento, del liquido che attingeva sui
pantaloncini l’Assistente Arbitrale n. 1.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale
n.1, r. proc. fed, r. c.c.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 12° minuto del secondo tempo, alcune monetine in direzione del
portiere della squadra avversaria, senza colpirlo, costringendo l’Arbitro, con tale condotta,
ad interrompere la gara per circa 30 secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose, valutata la condotta di particolare pericolosità e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 1.500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel
Settore Ospiti, consistiti nell’aver:
1. lanciato, all’ 11°e 14° minuto del primo tempo e all’8° e 24° minuto del secondo tempo,
quattro petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato al 3°, 10°, 13° e 26° minuto del primo tempo e al 7° e 15° minuto del secondo
tempo, sei fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. divelto e danneggiato dodici seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;
4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ferrovia, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 25° minuto del secondo tempo, quattro bicchieri di plastica contenenti liquido nel
recinto di gioco e un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco;
2. al 30° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno
di gioco;
3 al 40° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica contenente liquido, due panini
e una confezione di Caffe Borghetti sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose
e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi
115/338
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 38° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul
terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere fatto esplodere, al 14° minuto del secondo tempo, un petardo nel proprio
Settore senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, all’interno del proprio Settore un
petardo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc.
fed.).
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere:
1. lanciato, al 3°, 10° e 20° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, sei
fumogeni, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. fatto esplodere, al 1° minuto del secondo tempo, un petardo all’interno del proprio
Settore, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
MONOPOLI per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 12° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco;
2. al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 21° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, due
115/339
petardi nel recinto di gioco; senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
LUCCHESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel
Settore Curva Sud Ospiti, consistiti nell’avere lanciato, al 64° minuto della gara, un bengala
sul terreno di gioco provocando la bruciatura del LED pubblicitario posizionato a circa 15
metri dalla linea di fondo e prontamente spenta da uno Steward.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
BRINDISI per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi della
squadra ospitata al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CATANIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati
agli Arbitri al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
PRO SESTO per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore
Tribuna 2 Vito Porro, al 41° minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei
confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti intonato cori
oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 12° minuto del primo tempo per due
volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
115/340
AMMENDA € 500,00
GRECO VINCENZO
(PICERNO)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserati
avversari in quanto pronunciava nei loro confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta (panchina aggiuntiva, r c.c.).
PRIMICILE ROSARIO
(TURRIS)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all’Allenatore
SALVATORE LORENZO comunicategli dall’Allenatore squalificato CANEO BRUNO, così concorrendo
nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le
modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
CALIFANO GIANNI
(PRO SESTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GALELLI NICOLO
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina pronunciando una frase irriguardosa al suo
indirizzo, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CANEO BRUNO
(TURRIS)
A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto
Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per
contestarne l’operato;
B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre
rientrava negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei loro confronti;
C) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi
posizionato in Tribuna.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
integrazione r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI DONATO DANIELE
BANCHIERI SIMONE
(LATINA)
(VIS PESARO)
115/341
AMMENDA € 500,00
SALVATORE LORENZO
(TURRIS)
per avere ricevuto disposizioni tecniche dall’Allenatore CANEO BRUNO nonostante fosse squalificato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (III INFR)
GORGONE GIORGIO
ABBATE MATTEO
(LUCCHESE)
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHINI GIUSEPPE
CHIECCHI TOMMASO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(VIRTUS VERONA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
IANNI PATRIZIO
(LUCCHESE)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
PECORARI MAURIZIO
(AREZZO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LISI FRANCESCO
(PERUGIA)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SEGHETTI ALESSANDRO
(PERUGIA)
A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione;
B) una gara di squalifica effettiva ed euro 500,00 di ammenda per avere tenuto, al 29° minuto del
115/342
secondo tempo, una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto,
dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava all’Arbitro appoggiando la mano
all’altezza del petto senza imprimere forza e pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per
contestarne l’operato; e per avere, successivamente, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterato la
propria condotta e, avvicinandosi all’Assistente Arbitrale n. 1, pronunciato, all’indirizzo della Quaterna
Arbitrale, una frase offensiva. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
r. Assistente Arbitrale n.1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PICCININI STEFANO
(PERGOLETTESE)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti
sulla tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CREMONESI MICHELE
HAMLILI ZACCARIA
PARKER SEAN
(FIORENZUOLA)
(MONOPOLI)
(PRO PATRIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
LAKTI ERALD
GUIU VILANOVA BERNAT
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(PERGOLETTESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
BORGHINI DIEGO
FORESTA GIOVANNI
CELLA STEFANO
GATTO EMANUELE
MARTINA ALESSANDRO
GYABUAA MANU EMMANUEL
CAPOMAGGIO GALO
BERRA FILIPPO
IMPERIALE MARCO
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
POTOP SIMONE
GARATTONI ALESSANDRO
FUMAGALLI TOMMASO
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
115/343
MOSCATI MARCO
RIGHETTI SAMUELE
BURRAI SALVATORE
SINI SIMONE
TONOLI DANIEL
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
AMADIO STEFANO
TERASCHI MARCO
SCHIATTARELLA PASQUALE
IOTTI ILARIO
CORREIA OMAR
FAEDO CARLO
ROSSETTI MATTEO
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PICERNO)
(PINETO)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ERCOLANI LUCA
MASTALLI ALESSANDRO
CASINI RICCARDO
ARMELLINO MARCO
GORZELEWSKI FRANCO
QUAINI ALESSANDRO
VIERO FEDERICO
TUMBARELLO GIORGIO
GERBI ERIK
CARGNELUTTI RICCARDO
STARITA ERNESTO
PALAZZINO FILIPPO
LA ROSA LUCA UMBERTO
GARETTO MARCO
FURNO CRISTIANO
SANDRI MATTIA
FISCHNALLER MANUEL
ANASTASIA EMANUELE
CASAROTTO MATTEO
METLIKA ANTONIO
AMMONIZIONE (VII INFR)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(CATANIA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
CIANCIO SIMONE
TASCONE MATTIA
CANCELLOTTI TOMMASO
DI NOIA GIOVANNI
PESCE SIMONE
MASTRANTONIO DAVIDE
VANO MICHELE
MASTINU GIUSEPPE
DI PAOLA MANUEL
(ALESSANDRIA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
115/344
EKLU SHAKA MAWULI
BIZZOTTO NICOLA
CELIENTO DANIELE
CORTINOVIS FABIO
ROCCHI GABRIELE
VASSALLO FRANCESCO
RIGGIO CRISTIAN
CESTER STEFANO
IDDA RICCARDO
PAVLEV DANIEL
(AREZZO)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(LATINA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(TARANTO)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGLIUCA MATTIA
SPAGNOLI ALBERTO
BIANCHI SEBASTIANO
LUNGHI ALBERTO
PARIGI GIACOMO
PIANA LUCA
COCCIA GIUSEPPE
TITO FABIO
LORENZINI FILIPPO
NELLI JACOPO
MARINO ANDREA
PERALTA DIEGO
GRECO JEAN FREDDI PAS
MARINO ANTONIO
TOLOMELLO FILIPPO
DESSENA DANIELE
SONCIN MATTEO
CANCELLIERI DAMIANO
IANESI SIMONE
MARANO FRANCESCO
PETRUNGARO LUCA
ANACOURA JOYCE FRANCESCO
LORETO CIRO
TRIPALDELLI ALESSANDRO
RADA ARMAND
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SACO COLI
MENDICINO LEONARDO
RICCIARDI MANUEL
CADILI ANDREA
CHIARELLA MARCO
KARGBO AUGUSTUS
VEZZONI FRANCO ORLANDO
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS
(ANCONA)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CESENA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
115/345
DE COL FILIPPO
SERBOUTI ANASS
RIZZO PINNA ANDREA
FILIGHEDDU STEFANO
WIESER DAVID
MIGLIARDI FRANCESCO
SCAPIN THOMAS
CIKO SEVO
MURANO JACOPO PIETRO
NICASTRO FRANCESCO
SELLERI GABRIELE
BRUSCHI NICOLO
MARIANUCCI LUCA
CAROSSO ALESSANDRO
RAGGIO GARIBALDI SILVANO
RAVASIO MARIO
MASTROMONACO GIAN LUCA
MANIERO RICCARDO
DE MARINO DAVIDE
FORNITO GIUSEPPE
KARLSSON OTTAR MAGNUS
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
AGOSTINELLI MATTIA
TOCCAFONDI DUCCIO
POPOVIC GABRIEL
RICCARDI DAVIDE
JALLOW SULAYMAN
NOCE MARIO
MONACHELLO GAETANO
COSTANTINO ROCCO
DI FRANCESCO DAVIDE
PIU ALESSANDRO
DELL’ORCO CRISTIAN
FLORIANI MUSSOLINI ROMANO
DELLA QUERCIA RICCARDO
ASENCIO MORAES RAUL JOSE
MADDALONI ROSARIODAMIANO
FERRO LORENZO
IACOVO CRISTIANO PASQU
MARTIGNAGO RICCARDO
MESSORI PIETRO
BASSOLI ALESSANDRO
VALENTINI NAHUEL
DI GIORGIO DANIELE
D’URSO CHRISTIAN
DIAKITE MADOU
PIEROBON CHRISTIAN
PAVONE FABIAN
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PINETO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SPAL)
(SPAL)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
115/346
MEHIC DINO
ZIGONI GIANMARCO
CECCACCI MIRCO
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 19 Dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
115/347