
(AGENPARL) – ven 15 dicembre 2023 COMUNICATO N. 13/CIT – 15 DICEMBRE 2023
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COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024
GARE DEL 12 e 13 DICEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 12 e 13 Dicembre 2023
Quarti di Finale
AVELLINO
LUCCHESE
0-1 (d.t.s.)
CATANIA
PESCARA
PONTEDERA
PADOVA
L.R. VICENZA
RIMINI
4-5 d.c.r. (0-0 d.t.s.)
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 14 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 12 e 13 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di Finale di Coppa Italia Serie C i
sostenitori della Società PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di
quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e nel Settore
Curva Nord Inferiore, i primi durante l’intervallo e i secondi al 2° minuto del secondo
tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, in
applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel
CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un
comportamento discriminante EX ART. 28/4 CGS; nella prima circostanza ripetuti per un
minuto e nella seconda ripetuti per quattro volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, all’interno del Settore Ospiti in direzione
dei tifosi avversari, alcune bottigliette d’acqua semipiene e un petardo, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la odiosità
dei cori e la pericolosità dei lanci) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, all’interno del Settore occupato dai tifosi avversari, due bottigliette
d’acqua semipiene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la
pericolosità della condotta), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, a fine gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
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(r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARESI ALESSIO
(L.R. VICENZA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
DIANA AIMO
(L.R. VICENZA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in reazione all’espulsione di un tesserato della propria squadra, usciva dall’area
tecnica per protestare con ampi gesti di dissenso nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANITUA ESTEBAN
(L.R. VICENZA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ROSSI FAUSTO
(L.R. VICENZA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i
tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario
(r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIGLI NICOLO’
(RIMINI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
13/44
CHIRICO’ COSIMO
TRONCHIN SIMONE
MERLETTI TOMMASO
CUPPONE LUIGI
DI PASQUALE DAVIDE
PRETATO MATTIA
MEGELAITIS LINAS
SELVINI ALESSANDRO
(CATANIA)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(RIMINI)
AMMONIZIONE (I INFR)
PANE PASQUALE
LORENZINI FILIPPO
CAVION MICHELE
DEMAIO SEBASTIEN
DJIBRIL MALIK
MAGNAGHI SIMONE
PEROTTA NICOLAS
YEBOAH ANKRAH PHILIP
PERROTTA MARCO
ACCORNERO FEDERICO
PLIZZARI ALESSANDRO
AMBROSINI MICHELE
DELPUPO ISAIAS OMAR
MARRONE FEDERICO
IACOPONI DANIELE
SEMERARO FRANCESCO
(AVELLINO)
(CATANIA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(RIMINI)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 15 Dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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