[lid] DIALOGO TRA ISTITUZIONI SULLA PROVA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Confronto a Catania tra commercialisti, avvocati, giudici tributari e Agenzia delle Entrate
CATANIA – Commercialisti, avvocati, giudici tributari e vertici dell’Agenzia delle Entrate insieme per un confronto sull’onere della prova, si sono riuniti ieri – mercoledì 13 dicembre a Catania – coinvolgendo numerosi partecipanti in un dialogo costruttivo per trovare spunti di collaborazione sulle novità normative del processo tributario.
«Con questo evento innalziamo sempre più l’asticella della formazione trasversale sulle evoluzioni normative – ha affermato il presidente Odcec Catania Salvatore Virgillito – solo se i professionisti riusciranno a fare rete tra di loro, aggiornandosi continuamente e costruendo un’intesa sinergica con le istituzioni, potranno confrontarsi sul mercato con successo e aspirare a una crescita professionale. Ho sempre sostenuto che coinvolgere più figure professionali è fondamentale: questo percorso continuerà e svilupperà nuove occasioni di confronto con le istituzioni».
Dopo i saluti del presidente Virgillito, sono intervenuti il presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Catania Sergio Cacopardo, il direttore della Agenzia delle Entrate di Catania Santo Giunta e Patrizia Pirrone in sostituzione del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania Antonio Guido Distefano, per approfondire i temi che, in posizioni diverse e spesso contrapposte, impegnano tutti gli addetti ai lavori.
Ha introdotto i lavori il consigliere dell’Odcec Catania Roberto Pulvirenti che ha specificato: «La novella dell’art. 7, comma 5 bis, enfatizza il potere del Giudice Tributario, ne irrobustisce le sue attribuzioni e concorre alla percezione di una sua maggiore terzietà. È emerso il chiaro intento del Legislatore di portare a compimento sul versante del rito una riforma sul piano ordinamentale di portata storica». A seguire hanno moderato l’evento il presidente della Commissione di studio Contenzioso Tributario Odcece Catania Rosangela Raspanti e il vicepresidente Gianluca Strano. «La prova dev’essere espressa nel contraddittorio e prima dell’emanazione dell’atto – ha sottolineato Salvo Muscarà, professore Ordinario di Diritto Tributario UniCT e presidente ANTI Sezione Sicilia Orientale – nel contenzioso tributario abbiamo una ricchezza del processo incredibile, prevede tutte le azioni di annullamento del procedimento, di accertamento dell’obbligazione e di condanna. Nel processo convivono due anime: l’obbligazione della pretesa dell’amministrazione e il giudice che deve accertare l’obbligazione stessa. Questa sessione di approfondimento crea uno scambio di punti di vista costruttivo: si nota spesso una desistenza tra le diverse parti a collaborare; invece stimolare intese chiare tra gli attori che intervengono nei procedimenti favorisce una conclusione anticipata ed evita buona parte del contenzioso. Non è facile, è soprattutto una questione di mentalità».
Sono intervenuti sugli argomenti chiave del processo, delle obbligazioni e delle prove anche Marisa Acagnino (giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania e giudice del Tribunale CT), Massimo Conigliaro (dottore commercialista e membro del Comitato Tecnico MEF Attuazione Riforma Tributaria), Danilo Sciuto (Deotto-Lovecchio & Partners e membro della Commissione II.DD. CNDCEC), Giuseppe Sapienza (avvocato tributarista – socio della Camera Avvocati Tributaristi Catania), Gianmarco Abbadessa (avvocato tributarista e socio A.N.T.I. Sezione Sicilia Orientale Dibattito) e Maria Mantegna (dirigente ufficio legale e riscossione dell’Agenzia delle Entrate di Catania).
«Con questo confronto sviluppiamo una collaborazione tra l’agenzia e i professionisti, constatando insieme le novità normative – ha evidenziato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Santo Giunta – ho sempre creduto nel contraddittorio endoprocedimentale, ancor prima dell’introduzione dell’obbligo. La formazione degli elementi di riscontro che l’amministrazione deve fare, nell’interesse pubblico generale e a tutela del contribuente, va introdotta già nella motivazione dell’atto. A beneficio del giudice terzo, poi arricchire durante il processo gli elementi di prova è importantissimo».