
(AGENPARL) – gio 07 dicembre 2023 INPS E INVALIDITA’ CIVILE
Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Più facile ottenere l’invalidità
civile”
Si rende noto che l’Inps ha cambiato il proprio orientamento in merito al
computo dei redditi da tener presente per il riconoscimento delle provvidenze
economiche agli invalidi civili.
Infatti, le prestazioni d’invalidità civile sono a maglie più larghe.
Per il diritto, infatti, i redditi vanno dichiarati al netto degli oneri deducibili.
Ad esempio, l’invalido con 20 mila euro di redditi e una badante per cui paga
all’Inps 4.000 euro di contributi (che è un onere deducibile), adesso ha diritto
alla pensione d’invalidità potendo dichiarare redditi per 16mila euro (20mila 4mila), al di sotto della soglia di 17.920 euro fissata per l’anno 2023 ai fini del
diritto (non succedeva così l’anno scorso). Lo spiega l’Inps nel messaggio n.
4107/2023, con cui annuncia l’aggiornamento delle procedure di gestione delle
prestazioni e precisando che possono essere acquisiti anche oneri deducibili di
anni passati, purché denunciati all’Agenzia delle entrate, e se accompagnati
dalla relativa documentazione di spesa.
E’ questo il terzo intervento chiarificatore dell’Inps sul computo dei redditi per
la verifica del diritto alla prestazioni economiche d’invalidità civile.
Escluso indennità di accompagnamento, indennità speciale (ciechi parziali) e
indennità comunicazione (sordità congenita o acquisita entro 12 anni), le altre
prestazioni d’invalidità civile (circa 20) spettano se viene rispettato un limite di
reddito (perciò si parla di “prestazioni collegate al reddito”). Per l’anno in
corso, i limiti sono sostanzialmente due: 5.392 per le indennità e 17.920 per le
pensioni.
Pertanto, richiedenti e titolari di prestazioni devono dichiarare i redditi all’Inps,
con autocertificazione se non sono oggetto di una dichiarazione al Fisco.
In mancanza di segnalazione dei redditi, dopo uno o più solleciti e un
preavviso, l’Inps sospende la prestazione per 120 giorni, al termine dei quali,
persistendo il mancato riscontro dei redditi, la revoca definitivamente.
Per la verifica del diritto alle prestazioni rilevano tutti i redditi, di qualsiasi
natura, calcolati ai fini Irpef. Si considerano i redditi del richiedente e, talvolta,
anche quelli del coniuge e di altri familiari.
Non si tiene conto del reddito relativo: alla prestazione per la quale è fatta
verifica, alle rendite Inail, alle pensioni di guerra, all’indennità di
accompagnamento, alla casa di abitazione.
Nel messaggio n. 1688/2022, l’Inps ha precisato, tra l’altro, che i redditi vanno
dichiarati “al netto delle ritenute fiscali”, diversamente da quanto stabilito
dalla normativa che, invece, prevede la dichiarazione “al lordo delle ritenute
fiscali”. Cosa che ha determinato rettifiche a carico degli interessati: il reddito
al lordo Irpef è più alto di quello al netto dell’Irpef. Pertanto, con messaggio n.
2705/2023, l’Inps ha rettificato e precisato che il reddito va considerato “al
lordo delle ritenute fiscali”.
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo