
(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 COMUNICATO N. 10/CIT – 1 DICEMBRE 2023
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COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024
GARE DEL 28, 29 e 30 NOVEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29 e 30 Novembre 2023
Ottavi di Finale
GRUPPO A
L.R. VICENZA
PADOVA
TRIESTINA
LUMEZZANE
JUVENTUS NEXT GEN
PONTEDERA
3-2 (d.t.s.)
RIMINI
LATINA
JUVE STABIA
CROTONE
6-5 d.t.r. 3-3 (d.t.s.)
GRUPPO B
LUCCHESE
VIRTUS ENTELLA
GRUPPO C
CESENA
PESCARA
GRUPPO D
AVELLINO
CATANIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Novembre e del 1 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 28, 29 e 30 NOVEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C i
sostenitori delle Società CESENA, CATANIA, LATINA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di
cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di
quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, durante la gara, sette fumogeni verso il Settore Tribuna Adriatica dove
erano posizionati i tifosi avversari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la
pericolosità del lancio di materiale pirotecnico verso un settore occupato da altri
sostenitori), rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CATANIA per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore
Curva Sud, al 66° minuto della gara e per circa venti secondi, intonato cori offensivi e
insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
TRIESTINA
A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord
Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 21° e 22°
minuto del primo tempo per due volte e al 34° minuto del secondo tempo per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 30° minuto della gara, un bicchiere di plastica contenente liquido, nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
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Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
LUCARELLI CRISTIANO
GORGONE GIORGIO
(CATANIA)
(LUCCHESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MULAZZI GABRIELE
(JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa e
ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra
avversaria, si avvicinava all’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo frasi irriguardose e offensive per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REALI STEFANO ROBERTO
(VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DALMAZZI ALESSANDRO
(LUMEZZANE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
DE LUCA GIUSEPPE
GERBO ALBERTO
(CATANIA)
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
D’ANGELO SONNY
DALL’OGLIO JACOPO
NOSEGBE-SUSKO DANIELS
PALMIERO LUCA
RAPISARDA FRANCESCO
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CATANIA)
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ZANELLATO NICCOLO’
BUMBU JONATHAN
COCCOLO LUCA
VARONE IVAN
PAPINI FEDERICO
TRIBUZZI ALESSIO
FOLINO FRANCESCO
ROVAGLIA PIETRO
STIVANELLO RICCARDO
VALDESI ANDREA
LATTANZIO ALBERTO
TRONCHIN SIMONE
CORTINOVIS FABIO
JALLOW SULAYMAN
SERBOUTI ANASS
ALAGNA MANUEL
QUIRINI ETTORE
DEZI JACOPO
DI PASQUALE DAVIDE
MANU DENIS NANA
MORUZZI BRANDO
CATANESE GIOVANNI
FOSSATI DANIEL
PRETATO MATTIA
COLOMBI SIMONE
GIGLI NICOLO’
LEONCINI MATTIA
MEGELAITIS LINAS
GUNDUZ TEOMAN
CLEMENZA LUCA
CORBARI ANDREA
LANCINI EDOARDO
LIPANI IACOPO
(CATANIA)
(CESENA)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
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Pubblicato in Firenze 1 Dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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