(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2023(AGENPARL) – mar 21 novembre 2023 COMUNICATO N. 88/DIV – 21 NOVEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 18, 19 e 20 NOVEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 18, 19 e 20 Novembre 2023
14^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
NOVARA
PADOVA
PRO PATRIA
PRO SESTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
GIANA ERMINIO
RENATE
TRIESTINA (*)
L.R. VICENZA
TRENTO
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
FIORENZUOLA
ALBINOLEFFE
LUMEZZANE
ANCONA
CARRARESE
CESENA
FERMANA
GUBBIO
OLBIA
PINETO
PONTEDERA
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
RECANATESE
LUCCHESE
AREZZO
SESTRI LEVANTE
RIMINI (**)
PERUGIA
PESCARA (*)
JUVENTUS NEXT GEN (***)
TORRES
GIRONE C
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
GIUGLIANO
CROTONE
TURRIS
ACR MESSINA
SORRENTO
PICERNO
BENEVENTO
VIRTUS FRANCAVILLA
AUDACE CERIGNOLA
BRINDISI
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco
Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 18, 19 e 20 NOVEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata
del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CESENA, CARRARESE,
CATANIA, JUVE STABIA, FOGGIA, MONOPOLI, SESTRI LEVANTE, SORRENTO e TARANTO hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
ANCONA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere, al 44° minuto circa del primo tempo, un petardo di elevata potenza
nel proprio Settore, senza creare danni;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il corso del primo
tempo ripetutamente e, nel corso del secondo tempo saltuariamente, intonato cori
offensivi e insultanti nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria, e per aver
esposto, al 44° minuto del primo tempo, per circa cinque minuti, uno striscione (dalle
dimensioni di 1 metro per 3 metri) contenente una frase offensiva nei confronti del
medesimo Calciatore della Squadra avversaria;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, all’inizio del primo tempo
e per circa nove minuti, esposto, quattro striscioni (dalle dimensioni di circa 1 metro per 10
metri ciascuno) contenenti frasi offensive nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato:
1. al 37° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Sud, un fumogeno nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
2. al termine del primo tempo, dal Settore Distinti, due bottigliette d’acqua semipiene sul
terreno di gioco, una della quali colpiva un Collaboratore della Procura Federale, senza
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arrecare danno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della
condotta sub 2) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
r. proc. fed., r.c.c.).
A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud
Ospiti, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’inizio della gara, due fumogeni nel
recinto di gioco e un fumogeno nel Settore occupato dai tifosi avversari e, al 3° minuto del
secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti connotati da particolare
pericolosità (specie per quanto attiene al lancio di fumogeni verso la tifoseria avversaria),
rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
ACR MESSINA per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Nord, intonato per tre volte, al 45° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed
insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla
CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su
ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo
gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, rispetto al quale
farebbe, peraltro, difetto il requisito essenziale della percezione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerando che la
Società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 24° e al 45° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud -sotto Settore
“CSC”, intonato:
1. al 42° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di
altra squadra avversaria;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di
altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa,
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denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
3. al 73° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra
squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 7° minuto del secondo
tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra
avversaria, ripetuto per cinque volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza sul terreno
di gioco a ridosso dei cartelloni pubblicitari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 600,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 500,00
CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 200 e in prevalenza bambini)
entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria
della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
r. proc. fed., r.c.c.).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 93° minuto della gara un bicchiere di plastica semipieno contenente
liquido sul terreno di gioco e, nel corso della gara, tre bicchieri semipieni di liquido nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la
società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
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AMMENDA € 400,00
TURRIS per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi
dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato la porta dello spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. c.c., integrazione r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 300,00
TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 19° minuto del primo tempo, ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle
Forze dell’Ordine;
2. al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto un seggiolino posto all’interno
dello stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere, prima dell’inizio della gara e al 39° minuto del secondo tempo, due
petardi nel proprio Settore senza creare danni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
AREZZO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto a causa dell’uscita
ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posizionato nel
Settore loro riservato.
88/251
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. –
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ABBATE MATTEO
(PERGOLETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto, durante il saluto delle squadre, avvicinava la Quaterna Arbitrale e pronunciava al loro
indirizzo frasi irriguardose e offensive per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
ANTONAZZO ANGELO
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione e per
avere, a fine gara, reiterato il suo comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANEO BRUNO
(TURRIS)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si
dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D’EUGENIO DOMENICO
(PINETO)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva e minacciosa nei confronti dei
tesserati avversari, in quanto si avvicinava a quest’ultimi con fare provocatorio determinando così, con
il suo atteggiamento, un assembramento di calciatori di entrambe le squadre che potenzialmente poteva
generare in rissa;
B) per avere reiterato una condotta minacciosa ed ingiuriosa nei confronti del responsabile dei
Commissari di Campo, proferendo al suo indirizzo frasi irriguardose e offensive, dopo essere stato
richiamato ad un comportamento più consono.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la pericolosità del comportamento
tenuto sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
88/252
PERRONE MARCO
(BRINDISI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante fosse squalificato, prima dell’inizio
della gara, faceva accesso sul terreno di gioco e vi sostava per almeno 15 minuti collaborando con il Sig.
DANUCCI CIRO (allenatore in seconda della società Brindisi).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3,
C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (III INFR)
DI DONATO DANIELE
CAPUANO EZIO
(LATINA)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORRENTE VINCENZO
VILLA ALBERTO
(PADOVA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AURINO MARIO
(JUVE STABIA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LACALAMITA FABIO
(FOGGIA)
per avere, per l’intera durata della gara, tenuto una condotta non corretta, in quanto stazionava nei pressi
della panchina della propria squadra avvicinandosi più volte alla linea laterale di bordo campo e
indossando una tuta con giacca bianca che si confondeva con la maglia di gioco della squadra ospite e,
benché più volte invitato ad allontanarsi dal IV Ufficiale, reiterava il predetto comportamento.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., integrazione r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MATERA ANTONIO
(TURRIS)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dalla
panchina si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
88/253
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CADILI ANDREA
COSTA FILIPPO
YAKUBIV SERGIO
MATTIOLI ALESSANDRO
(CASERTANA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROTA ARENSI
TASCONE MATTIA
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
BIZZOTTO NICOLA
BALDI MATTEO
CANDELLONE LEONARDO
MIGNANELLI DANIELE
FERRARI FRANCO
ROCCHI GABRIELE
VANO MICHELE
DI MUNNO ALESSANDRO
PICCININI STEFANO
FROSININI RUGGERO
SANGALLI MATTIA RONALD
DI PAOLA MANUEL
(ALESSANDRIA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(TRENTO)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARCHETTI STEFANO
CIANO CAMILLO
MONTI NICCOLO’
SARAO MANUEL
TUMMINELLO MARCO
CALDERONI MARCO
MISURACA GIANVITO
SUSSI CHRISTIAN
DI DIO FLAVIO
SIGNORINI ANDREA
CITTADINO ANDREA
FELLA GIUSEPPE
PANIZZI ERIK
IACCARINO GENNARO
ALTOBELLI DANIELE
ROSSETTI SIMONE
IANNONI EDOARDO
MEZZONI FRANCESCO
ESPOSITO EMMANUELE
VOLPICELLI EMILIO
IOTTI ILARIO
(ALBINOLEFFE)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(CATANIA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LATINA)
(LATINA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
88/254
PROCACCIO ANDREA
VITALE GAETANO
ROMANO ANTONIO
ARTISTICO GABRIELE
MACCA FEDERICO
FAEDO CARLO
(RENATE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GUIU VILANOVA BERNAT
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MANETTA MARCO
VAN RANSBEECK KENNETH
FUSI PIETRO
SBRAGA ANDREA
(ACR MESSINA)
(LEGNAGO SALUS)
(PADOVA)
(POTENZA)
AMMONIZIONE (III INFR)
RAGUSA ANTONINO
MARIETTA CHRISTIAN
MASTALLI ALESSANDRO
GATTO EMANUELE
DAMIANI MATTIA
GUCCI NICCOLO’
CASINI RICCARDO
LORES VARELA IGNACIO
IMPERIALE MARCO
PANICO GIUSEPPE ANTONI
BOVE DAVIDE
SCORZA CHRISTIAN
GROPPELLI FILIPPO
ERRADI BILAL
LEONE GIUSEPPE
MOTOC ANDREI
SBAMPATO EDOARDO
GUCHER ROBERT
TUMBARELLO GIORGIO
GERBI ERIK
MOSCATI MARCO
BURRAI SALVATORE
PIROLI DANILO
BONACCORSI SAMUELE
DELLI CARRI FILIPPO
FIGOLI MATTEO
ADAMONIS MARIUS
DIOP ABOU
GAMBALE DIEGO
GERMINARIO GIANLUCA
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CROTONE)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PINETO)
(PINETO)
88/255
TERASCHI MARCO
SAPORITI EDOARDO
SCHIATTARELLA PASQUALE
FIETTA GIOVANNI
LOMBARDONI MANUEL
IEZZI ROBERTO
GASPERI MATTEO
LA MONICA GIUSEPPE
BERTINI MARCO
ANASTASIA EMANUELE
FORTE FRANCESCO
CASAROTTO MATTEO
(PINETO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ORTISI PASQUALINO
SPAGNOLI ALBERTO
ARMELLINO MARCO
MALACCARI NICOLA
ZUELLI EMANUELE
MONTALTO ADRIANO
BOUAH DEVID EUGENE
ZANELLATO NICCOLO’
HRAIECH SABER
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
D’URSI EUGENIO
PINZI RICCARDO
SEMPRINI MAURO
SORZI MATTEO
FRANZONI ANDREA
MENNA DAMIANO
RUSSO DANILO
DI MASSIMO ALESSIO
MELI MARCO
SANDON THOMAS
MARINO ANTONIO
MASTROIANNI FERDINANDO
PAGANINI LUCA
TAUGOURDEAU ANTHONY
MBENDE EMMANUEL
CALCAGNI RICCARDO
D’ORAZIO LUDOVICO
DONADIO CHRISTIAN
PALOMBI SIMONE
PERROTTA MARCO
MORICHELLI RAUL
PITARRESI FRANCESCO
VOLPE GIOVANNI
FERRI DAVIDE
PETRUNGARO LUCA
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
88/256
ALCIBIADE RAFFAELE
BIANCHIMANO ANDREA
LORETO CIRO
FABBRO MICHAEL
KANOUTE MAMADOU YAYE
PETRICCIONE DANILO
RADA ARMAND
COCETTA NICCOLO’
NICOLI SIMONE
NALINI ANDREA
(RENATE)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
POLETTI AMEDEO
ZANINI MATTEO
LIVERANI LUCA
MONTINI ALBERTO
GRANDOLFO FRANCESCO
CAPELLINI RICCARDO
TAVERNELLI CAMILLO
VELIAJ GIULIO
DE SIMONE LUCA
ROSSI ALESSIO
GIORGIONE CARMINE
DELLA MORTE MATTEO
POLLETTA RICCARDO
ROCCO DANIELE
GRECO ERNESTO FRANCES
PARODI GIANLUCA
VITERITTI ORLANDO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
GAGLIANO LUCA
HRISTOV ANDREA ROSENOV
MORRONE BIAGIO
TREMOLADA MARCO ANDREA
GROSSO EDOARDO
LIVIERO MATTEO
SUCIU SERGIU
MANIERO RICCARDO
CETER VALENCIA DAMIR
NINA CHRISTIAN
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CESENA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
88/257
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 21 Novembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
88/258