(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2023(AGENPARL) – ven 10 novembre 2023 PROTOCOLLO D’INTESA
LA REGIONE DEL VENETO
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA- ACI
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) SEZIONE
DEL VENETO
La Regione del Veneto con sede in Venezia c/o Palazzo Balbi, Dorsoduro, 30123 Venezia nella persona del
Presidente dott. Luca Zaia
L’Automobile Club d’Italia (di seguito ACI) con sede in Roma via Marsala 8, nella persona del Presidente ing.
Angelo Sticchi Damiani
L’Associazione nazionale dei comuni Italiani ANCI Sezione del Veneto con sede in Selvazzano Dentro (PD)
in via Cesarotti 17, nella persona del Presidente dott. Mario Conte
nel seguito denominate “Parti”
VISTI
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali;
la Legge 25 marzo 1975, n. 70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente”, che ha riconosciuto all’ACI la natura di Ente Pubblico non economico,
inserendolo tra gli Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
l’art. 63, comma 1bis della Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale” il quale prevede che
gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa
tra i venti e i ventinove anni, se in possesso di determinati requisiti, siano assoggettati al pagamento della tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento;
i Decreti del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1977 e 1° aprile 1978 che hanno riconosciuto i singoli
AA.CC. provinciali “Enti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese”,
inserendoli nella stessa categoria di “Enti preposti a servizi di pubblico interesse” in cui la citata Legge n.
70/1975 ha compreso l’ACI;
CONSIDERATO CHE
la collaborazione istituzionale fra Regione, Comuni e ACI consente di promuovere con maggiore efficacia una
politica della mobilità responsabile e sostenibile:
– più mirata a cogliere le esigenze della popolazione residente e a tutelarne le aspettative;
– focalizzata su una cultura della prevenzione della sicurezza sulle strade attraverso interventi formativi specifici
e contestualizzati sulla realtà locale;
– rivolta ad un costante monitoraggio ed una adeguata gestione del parco auto circolante valorizzando, in tale
contesto, la tradizione automobilistica come declinata nelle sue diverse forme;
– attenta alle esigenze della tutela dell’ambiente.
In applicazione del presente protocollo, la Regione, l’Anci con i propri Comuni associati e l’ACI attraverso il
Comitato regionale, con i propri Automobile club locali, sono chiamati rispettivamente a dare attuazione alle
misure come individuate nell’articolato che segue.
Tutto ciò visto e considerato, le Parti, convengono e stipulano il seguente Protocollo d’intesa
Articolo 1
(Valore delle premesse)
1. Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze,
intendono avviare un rapporto di collaborazione, in particolare nei seguenti ambiti di intervento:
a) gestione del parco auto circolante a tutela della sicurezza e del benessere comune, salvaguardando altresì i
diritti dei collezionisti e degli appassionati del settore, individuando anche forme di tutela della circolazione
agevolata per mezzi di particolare pregio storico-collezionistico;
b) adozione di specifici programmi di salvaguardia della tradizione automobilistica, assicurando una
particolare attenzione all’autentico valore collezionistico quale espressione del percorso evolutivo nella filiera
industriale, del design, della manifattura e dell’industria;
c) accompagnamento verso un percorso di evoluzione della mobilità sostenibile, anche attraverso la
promozione di iniziative formative sul territorio, finalizzate, fra l’altro, ad un costante miglioramento della
sicurezza stradale;
d) promozione di politiche sul territorio che rendano possibile a chiunque la mobilità, sia economicamente che
per quanto riguarda la facilità di utilizzo;
e) istituzione di un premio regionale che valorizzi, oltre alla originalità e alla cura nella conservazione dei
veicoli, anche la particolare attenzione ad ulteriori aspetti, quali la tutela dell’ambiente e il rispetto degli
standard di sicurezza;
f) messa a disposizione, da parte di ACI, di tecnici esperti nel settore di riferimento al fine di collaborare con
le istituzioni territoriali (Regione, Comuni) per la concreta attuazione dei contenuti del presente protocollo.
2. Le parti costituiscono una Cabina di regia, composta da rappresentanti qualificati di Regione, ACI e ANCI
Veneto, che definisce e declina le scelte strategiche conseguenti alla sottoscrizione del presente Protocollo
d’intesa e, al fine di dare concreta attuazione alle iniziative conseguenti, danno vita ad un Tavolo tecnico
operativo come disciplinato con apposito articolo.
Articolo 3
(Tavolo tecnico)
1. Per definire congiuntamente le azioni operative da porre in essere, le Parti costituiscono, come richiamato
all’art. 2, un Tavolo tecnico cui partecipano fino a due rappresentanti designati da ciascuna Parte.
2. Il Tavolo tecnico potrà essere di volta in volta integrato con la partecipazione di ulteriori rappresentanti di
soggetti istituzionali, in coerenza con la particolare materia trattata.
Articolo 4
(Durata)
1. Il presente protocollo d’intesa ha una validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.
Articolo 5
(Recesso)
1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi a mezzo
comunicazione scritta, inviata con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale
della parte destinataria.
2. In ogni caso, la Parte che esercita tale facoltà dovrà garantire che le attività avviate in basa alle eventuali
Convenzioni operative stipulate siano portate a termine.
Articolo 6
(Trattamento dei dati personali in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa)
1. Le Parti si impegnano ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), nonché ogni ulteriore norma dettata a
livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (complessivamente la
Normativa Applicabile).
Articolo 7
(Trattamento dei dati personali del legale rappresentante)
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le Parti dichiarano di essere informate, in
modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali del proprio Legale Rappresentante
per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali, necessarie e/o utili per
l’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, nonché per tutte le attività e finalità a questo correlate.
Verona, ………….. 2023
REGIONE DEL VENETO
Il Presidente
Dott. Luca Zaia
Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani
ANCI VENETO
Il Presidente
Dott. Mario Conte
Atto firmato digitalmente