
[lid] Sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato alla pagina Responsabilità del notaio si legge testualmente «Per la sua attività il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, deve attenersi a precise regole fissate nel codice deontologico e dalla legge per garantire che: l’atto notarile sia conforme alla volontà delle parti; l’atto notarile sia valido e quindi conforme alla legge; gli effetti giuridici dell’atto non siano pregiudicati da vincoli o da diritti di terzi (ad esempio ipoteche, pignoramenti, servitù, prelazioni, ecc.) di cui il notaio non abbia avvertito le parti».
«Se il notaio non adempie i suoi doveri professionali è responsabile per legge sotto diversi profili: civile, se ha causato alle parti danni per l’inadempimento dei suoi doveri professionali, il notaio è obbligato a risarcire i danni; penale, se ha commesso reati; disciplinare, se viola principi deontologici della categoria, il notaio deve pagare ammende di carattere pecuniario o essere sospeso dall’esercizio della professione per un determinato periodo di tempo o, nei casi più gravi, è prevista la sua destituzione».
«I notai sono soggetti per legge a continui controlli effettuati dallo Stato: tutti gli atti notarili sono soggetti ad un controllo periodico (ogni 4 mesi) da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia (ogni 2 anni)».
«Anche i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul corretto comportamento del notaio. In caso di irregolarità, è giudicato da una commissione regionale di disciplina, indipendente dal Consiglio Notarile Distrettuale e presieduta da un alto magistrato. Questo garantisce assoluta imparzialità nelle decisioni e taglia alla radice ogni possibile forma di “giustizia domestica” tra appartenenti allo stesso ordine».
La Legge Notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m., da ora in poi L.N.) attribuisce ai capi degli archivi notarili distrettuali, unitamente al presidente del consiglio notarile o ad un consigliere da lui delegato (da ora in poi per “organi ispettivi” si intendono il capo dell’archivio e il presidente del consiglio notarile), la funzione di svolgere le ispezioni ordinarie ai repertori, registri e atti dei notai del distretto notarile di competenza e le ispezioni finali nei confronti dei notai cessati o trasferiti ad altro distretto (per l’art. 128 della L.N., “Nell’anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, registri e gli atti rogati nell’ultimo biennio all’archivio notarile distrettuale per l’ispezione”); l’ispezione agli atti del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l’ispezione è svolta dal capo della circoscrizione ispettiva e, nel caso che manchi un titolare dell’Ufficio ispettivo, da un dirigente incaricato (da ora in poi, gli organi ispettivi dell’Amministrazione degli archivi notarili, potranno essere indicati nel testo con il termine “ispettore/i”).
Inoltre il Controllo di legalità (art.28 L.N) e indagine della volontà delle parti (cui si riferisce l’art.47 L.N.) rappresentano due aspetti speculari, ma ben distinti, della funzione notarile di adeguamento. Il controllo di legalità rappresenta dunque la prima delle componenti essenziali della funzione notarile di adeguamento. Esso si sostanzia in un’attività giuridica di primaria importanza per il notaio, perché è finalizzato alla certezza dei rapporti giuridici, che è uno dei principi fondamentali del nostro Ordinamento giuridico. In sostanza il controllo di legalità è un quid di preventivo rispetto al ricevimento dell’atto, e serve a rapportare la volontà delle parti alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Il controllo di legalità si differenzia nettamente dall’indagine della volontà delle parti, prevista dall’art.47 L.N. Pur essendo concettualmente correlate, dette attività hanno un distinto e specifico ambito applicativo e relativo apparato sanzionatorio. Il controllo di legalità, pur essendo parte essenziale della generale funzione di adeguamento, ricade nella sfera applicativa dell’art.28 L.N.; l’indagine della volontà delle parti, anch’essa parte essenziale della funzione notarile di adeguamento, rientra nell’ambito applicativo dell’art.47 L.N. Ogni interferenza tra le due norme è esclusa. L’art. 28 L.N., che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, ha in passato trovato un’interpretazione costante nella giurisprudenza di legittimità, intesa ad applicarla a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni di legge e non solamente agli atti nulli. Secondo tale orientamento della Suprema Corte [1] ricadevano nell’ambito di applicazione dell’art. 28 n. 1 tutti gli atti non aderenti alla normativa legale, di ordine formale e sostanziale, prevista a pena di inesistenza, di nullità o annullabilità. Vi rientravano altresì le fattispecie negoziali configuranti violazione dell’art.54 R.N.Nel 1997 [2], con la famosa sentenza n. 11128, la Cassazione ha cambiato in maniera drastica il proprio orientamento, ancorando alla sfera di applicazione dell’art. 28 le sole ipotesi di nullità assoluta ed inequivoca, escludendo le fattispecie di annullabilità e più in generale sovvertendo l’impostazione tradizionale dell’ineluttabile collegamento dell’art. 54 R.N. con l’art. 28 L.N. La fondamentale sentenza della Suprema Corte n. 11128 del 1997 (capofila di tutte le successive sentenze della stessa Corte [3]) ha dato vita ad un nuovo orientamento interpretativo, ormai dominante in dottrina e giurisprudenza. La sentenza della Suprema Corte n.11128 del 1997 è estremamente chiara sul punto in questione: «L’atto nullo è l’atto contrario a norme imperative. Ciò ai sensi dell’art. 1418, primo comma, del codice civile. Ma ove anche la norma imperativa non contenesse una espressa comminatoria di nullità dell’atto, la stessa dovrebbe pur sempre ritenersi «espressa» per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imperativa ed il primo comma dell’art.1418 c.c., che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa. Ne consegue che l’avverbio espressamente, che nell’art.28 comma n.1 L.N. qualifica la categoria degli «atti proibiti dalla legge» va inteso come «inequivocabilmente» per cui si riferisce a contrasti dell’atto con la legge, che risultano in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva attraverso la disposizione generale di cui all’art.1418 c.c., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo dottrinale, nonché in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale».
È interessante sottolineare il CERADI Centro di ricerca per il diritto d’impresa dell’Università LUISS nel luglio 2002 sulla Responsabilità del Notaio.
Infine la figura del notaio non più come di mera certificazione, ma «assimilabile a quella degli altri garanti della legalità» così il Guardasigilli, Carlo Nordio, ha sottolineato l’importante funzione del Notariato, intervenendo al 58° congresso di categoria.
Nell’esposto presentato al Consiglio Notarile dei Distretti riunioni di Roma, Velletri e Civitavecchia è stato chiesto di verificare il corretto comportamento di un Notaio per quanto concerne un testamento e la relativa registrazione e quindi se l’atto notarile sia valido e quindi conforme alla legge.
[1] Sentt. n. 2744/83, n. 10256/90 e n. 12081/92
[2] Cass. III sez. 11/11/97 n. 11128 in Riv. Not. 1998, 493 e ss.
[3] n.3526