
(AGENPARL) – sab 28 ottobre 2023 FONDO DI GARANZIA PER
I MUTUI PRIMA CASA
il principale strumento pubblico volto a favorire l’acquisto
dell’abitazione principale da parte delle famiglie
COME FUNZIONA
Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa* rilascia
garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50%
della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di
mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da
frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di
immobili adibiti ad abitazione principale.
CHI PUO’ FARE RICHIESTA
In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti
di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella
stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:
GIOVANE COPPIA
nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more
uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni,
in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato
i trentacinque anni alla data di presentazione della
domanda di finanziamento (il requisito è soddisfatto se
non si sono compiuti 36 anni di età);
NUCLEO MONOGENITORIALE
CON FIGLI MINORI
persona singola non coniugata, né convivente con
l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé
conviventi; persona, separata, divorziata o vedova
convivente con almeno un proprio figlio minore;
GIOVANE CHE NON ABBIA
COMPIUTO TRENTASEI
ANNI DI ETÀ
CONDUTTORE DI ALLOGGI DI
PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI
AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
comunque denominati.
Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (TEG) applicabile
ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui (TEGM), rilevato dalla pubblicazione
trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di
maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
FINO AL 31 DICEMBRE 2023**:
È prevista la possibilità, per le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al
Fondo in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a 40.000 euro annui, di ottenere una garanzia fino all’80% della quota
capitale per i mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo
del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri
accessori) superiore all’80%.
È previsto altresì che, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31
dicembre 2023 dai mutuatari con priorità di accesso al Fondo, (che rispettino le
condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64, comma 3, del DL 73/2021),
l’incremento della percentuale di copertura fino all’80% possa essere riconosciuto
anche nei casi in cui il TEG sia superiore al TEGM nella misura massima stabilità
per legge 1.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 64, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il TEG può essere superiore al TEGM nella misura massima del differenziale, se positivo,
tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di
erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è
calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le
condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne comunicazione secondo le modalità stabilite
nel comma 3-bis dell’art 64, del DL 73/2021.
A QUALI MUTUI
SI APPLICA
Sono ammissibili alla garanzia del
Fondo i mutui ipotecari erogati da banche
o intermediari finanziari:
di ammontare non superiore a
250 mila euro;
destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto
e per interventi di ristrutturazione e
accrescimento di efficienza energetica – di
immobili adibiti ad abitazione principale,
anche con accollo da frazionamento, non
rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e
A9 o con caratteristiche di lusso.
COME FARE
RICHIESTA
Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell’80%
occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap Fondo prima casa (consap.it) e presentarlo ad una delle
banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando
un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente
al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Nel caso di garanzia dell’80%, al modulo occorre allegare
anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro
annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di
mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad
uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche
in comunione con altro successore, e che siano in uso a
titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’ESITO
La banca/intermediario finanziario, verificata la completezza e la regolarità formale del modulo di domanda,
provvede ad inviarlo al Gestore il quale comunica alla banca/intermediario finanziario l’esito istruttorio della
garanzia entro 20 giorni dall’arrivo della richiesta.
La banca/intermediario finanziario, entro 90 giorni dalla conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia
del Fondo, comunica al Gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di mutuo ovvero la eventuale
mancata erogazione dello stesso.
È sempre facoltà del finanziatore, in base a proprie ed esclusive valutazioni,
decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.
I finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive
non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente,
oltre all’ipoteca sull’immobile.
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono
adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento
delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre
misure facoltative indicate nel modulo di adesione.
In caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando
al soggetto finanziatore l’importo previsto dalla garanzia per poi agire
nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata.
Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero
le somme pagate dal Fondo al soggetto finanziatore, il quale
provvede al recupero della somma pagata anche mediante
il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo così come
previsto al comma 1 e 2 dell’art .8 del Decreto
Interministeriale del 31 luglio 2014.
L’ELENCO DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ADERENTI È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL GESTORE DEL FONDO
FONDO PRIMA CASA (CONSAP.IT)
https://WWW.CONSAP.IT/FONDO-PRIMA-CASA/
Le Agevolazioni fiscali previste dal decreto
“Sostegni bis” per mutuatari under 36**
In caso di finanziamenti a medio e lungo termine per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
della prima casa stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 da parte di mutuatari:
in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
40.000 euro annui
è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che***:
il mutuatario deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del contratto di
finanziamento. Quindi, tale documento dovrà essere richiesto in un momento antecedente alla
stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto;
nel caso di finanziamento cointestato e destinato all’acquisto di immobile ad uso abitativo,
l’esenzione dall’imposta sostitutiva è applicabile solo alla parte del finanziamento erogata in
favore del soggetto che possiede i requisiti (età inferiore ai 36 anni e ISEE non superiore a
40.000 euro annui).
• Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art 1, comma 48, lett. c) che ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per i
mutui per la prima casa;
• Decreto interministeriale 31 luglio 2014 con il quale sono state emanate le norme di attuazione del Fondo ed è stata individuata Consap SpA quale
soggetto gestore del Fondo;
• Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 ottobre 2014, con il quale sono state disciplinate le modalità di
adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
• art. 64 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106;
• Legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, comma 151
• Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 74
*** Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.
ADICONSUM
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Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL
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Orientamento
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che non abbiano compiuto 36 anni di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di finanziamento