
[lid] AGENDA DEI LAVORI DEL 24 E 25 OTTOBRE
Questa settimana, nell’udienza pubblica del 24 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
- il combinato disposto degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di cui all’articolo 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) dello stesso codice;
- gli articoli 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo numero 443 del 1992, recante norme sull’Ordinamento del personale di Polizia penitenziaria, nella parte in cui non prevedono che gli allievi ispettori di sesso femminile, ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, siano immessi in ruolo con la medesima decorrenza giuridica attribuita agli idonei del corso da cui erano stati dimessi, in mancanza della possibilità di partecipare a corsi paralleli di recupero organizzati in data certa e ragionevolmente ravvicinata;
- l’articolo 96, comma 1, della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, numero 32, nella parte in cui nell’inserire il terzo e il quarto periodo dell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) stabilisce che il termine semestrale per l’indizione delle elezioni conseguenti allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale decorre solo dalla delibera di «presa d’atto» del Consiglio stesso, fissando, unicamente per l’ipotesi dello scioglimento dovuto alle dimissioni del Presidente della Regione, un termine di 30 giorni per l’adozione di tale delibera;
- l’articolo 10 della legge Regione Veneto n. 30 del 2022 (Legge di stabilità regionale 2023) laddove prevede che, tra i proventi dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, derivanti da attività di controllo, liquidazione, accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso, totale o parziale, a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.
Nella camera di consiglio del 25 ottobre la Corte esaminerà le seguenti questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
- l’articolo 6 della legge numero 152 del 1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) nella parte in cui prevede, al terzo comma, che «Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.»;
- i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, nella parte in cui non hanno previsto, a differenza di quanto era accaduto per la c.d. “emersione 2012”, che, laddove il rigetto della dichiarazione di emersione sia dovuta esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro, al lavoratore vada comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa – anche sopravvenuta – che l’interessato riesca a comprovare;
- l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 3 della legge numero 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto della prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 74 del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- l’articolo 2, comma 2-bis, della legge numero 89 del 2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui, prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado, si applica alla durata del processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 35-bis del decreto legislativo numero 25 del 2008;
- l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) nella parte in cui rinvia all’articolo 14 del decreto legislativo numero 286 del 1998, con ciò implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal Questore decorra – anche nel caso di trattenimento disposto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, nei confronti di uno straniero, già trattenuto, ma richiedente protezione internazionale – dall’adozione del provvedimento con cui il Questore dispone la prosecuzione del trattenimento e non dal momento in cui il soggetto, già trattenuto, ha acquisito la qualità di “richiedente protezione internazionale”.
Nella camera di consiglio del 25 ottobre la Corte tratterà anche:
- l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione del 18 gennaio 2023, in materia di insindacabilità per le dichiarazioni rese da un ex deputato imputato del delitto di diffamazione recata con il mezzo della stampa, regolato dall’articolo 595, terzo comma, del codice penale.