(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2023(AGENPARL) – mar 17 ottobre 2023 COMUNICATO N. 47/DIV – 17 OTTOBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 13, 14 e 15 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14 e 15 Ottobre 2023
8^ Giornata andata
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
FIORENZUOLA
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
NOVARA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO SESTO
TRIESTINA
GIRONE B
VIRTUS VERONA
ATALANTA U23 (*)
LEGNAGO SALUS
PRO VERCELLI
RENATE
ARZIGNANO V.
TRENTO
MANTOVA
PADOVA
LUMEZZANE
CARRARESE
CESENA
LUCCHESE
OLBIA
PERUGIA
RECANATESE
VIRTUS ENTELLA
ANCONA
SESTRI LEVANTE
JUVENTUS NEXT GEN (**)
PINETO (***)
TORRES
AREZZO
FERMANA
GUBBIO
(**) Rinv. a data da destinarsi
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONTEROSI TUSCIA
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA
GIUGLIANO
PICERNO
BRINDISI
CATANIA
MONOPOLI
AUDACE CERIGNOLA
CROTONE
SORRENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 16 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 13, 14 e 15 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società CESENA, FOGGIA, JUVE STABIA, L.R. VICENZA, SPAL e
TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari,
ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest:
1. al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto tre
volte;
2. al 92° minuto della gara intonato un coro offensivo nei confronti della Quaterna
Arbitrale, ripetuto per quattro volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul recinto una bottiglietta d’acqua piena
e senza tappo il cui contenuto bagnava due Componenti della Procura Federale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CESENA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Mare:
1. al 40° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro,
ripetuto tre volte;
2. al 93° minuto della gara e immediatamente dopo il termine della gara, intonato cori
offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra avversaria;
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B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mare, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco
in direzione del portiere della Squadra avversaria, tre bicchieri di plastica, di cui due
contenenti liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
condotta sub B) non ha provocato conseguenze dannose e considerate le misure previste
e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed, r. c.c.).
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del
secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TRIESTINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, un
bicchiere di plastica contenente birra, senza conseguenze;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata Settori B, C e D,
intonato al 17° minuto del primo tempo per tre volte un coro oltraggioso nei confronti delle
Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 OTTOBRE 2023
FRANZESE ROBERTO
(PICERNO)
A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
del componente della panchina avversaria Sig. CILENTO ALESSANDRO in quanto, con atteggiamento
aggressivo rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre transitava davanti alla panchina
della Squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in
quanto si avvicinava a quest’ultimi pronunciando nei loro confronti frasi minacciose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV
Ufficiale, r. proc. fed.).
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023 ED €
500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO
(BENEVENTO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023
CILENTO ALESSANDRO
(BENEVENTO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del
componente della panchina avversaria Sig. FRANZESE ROBERTO in quanto, con atteggiamento
aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
D’ALTERIO SALVATORE
(SORRENTO)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina protestando nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
DE SIMONE DOMENICO
(GUBBIO)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, dopo aver ricevuto un’ammonizione, gesticolava nei suoi confronti e pronunciava una frase
irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BASTRINI ALESSANDRO
(PRO SESTO)
per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo
indirizzo una frase ingiuriosa ed irrispettosa ripetuta per cinque volte, per dissentire nei confronti di una
sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
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1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DANUCCI CIRO
(BRINDISI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINACCI VINCENZO
(TARANTO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MOLTENI ANDREA
(BENEVENTO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto entrava intenzionalmente sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AGGIO FABRIZIO
(SPAL)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta
irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica pronunciando al suo indirizzo
una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)
MAROTTA ALESSANDRO
(BENEVENTO)
A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza
conseguenze;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del
tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte,
che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del
corpo dell’avversario attinta (r. arbitrale, r. proc. fed.).
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SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI MASSIMO ALESSIO
(GUBBIO)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (
supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PELI LORENZO
(ANCONA)
per avere tenuto, al 43° minuto del primo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava a quest’ultimo pronunciando
al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta.
MAGGIO MATTEO
(PRO VERCELLI)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento, apre il braccio e lo colpisce con il pugno chiuso al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e che il colpo è stato inferto a gioco in svolgimento e, dall’altra, la delicatezza della parte
del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
PACCIARDI FEDERICO
(ACR MESSINA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SILVESTRI TOMMASO
MONTINI MATTIA
PREVITALI NICOLAS
BRUSCAGIN MATTEO
SANGALLI MATTIA RONALD
(CATANIA)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(SPAL)
(TRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LAKTI ERALD
ILLANES MINUCCI JULIAN
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CARRARESE)
47/141
IERARDI MARIO
GUIU VILANOVA BERNAT
SANTORO SALVATORE
SBAFFO ALESSANDRO
MALOMO ALESSANDRO
(L.R. VICENZA)
(PERGOLETTESE)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAOLUCCI LORENZO
ALBERTINI ALESSANDRO
ADAMO EMANUELE PIO
DI NOIA GIOVANNI
BERMAN TAMIR
PESCE SIMONE
BUSSAGLIA ANDREA
TROIANO LUCA
ARENA MATTEO
PARODI LUCA
(ANCONA)
(BRINDISI)
(CESENA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(PRO SESTO)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
GATTI RICCARDO
MARTINELLI LUCA
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE
TRIBUZZI ALESSIO
MISURACA GIANVITO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
SUSSI CHRISTIAN
MERCATI ALESSANDRO
GOLEMIC VLADIMIR
ROCCHI GABRIELE
PANIZZI ERIK
REDOLFI ALEX
BORELLO GIUSEPPE
IACCARINO GENNARO
CINAGLIA DAVIDE
DI MUNNO ALESSANDRO
RADREZZA IGOR
AUCELLI CHRISTIAN
MEZZONI FRANCESCO
BLONDETT EDOARDO
CALVANO SIMONE
CORBARI ANDREA
DI SANTO FRANCESCO
MANZI CLAUDIO
(ALBINOLEFFE)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
POLITO VINCENZO
NADOR FOLLY STEVEN
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
47/142
TENTARDINI ALBERTO
EL KAOUAKIBI HAMZA
CAPELLO ALESSANDRO
CHIRICO’ COSIMO
SILVESTRI LUIGI
VARONE IVAN
LOIACONO GIUSEPPE
TUMMINELLO MARCO
CALDERONI MARCO
BONDIOLI ANDREA
YABRE MOUSTAPHA
ROSAIA GIACOMO
ERRADI BILAL
ERCOLANO EMANUEL
BASSO RICCI ALBERTO
GALEOTTI CESARE
ILARI CARLO
BRIGNANI FABRIZIO
DE SANTIS MIRCO
SINI SIMONE
BORTOLUSSI MATTIA
FUSI PIETRO
SANTORO SIMONE
DIOP ABOU
VITALI PABLO
NICCO GIANLUCA
RENAULT GUILLAUME PHILI
GATTONI TOMMASO
IEZZI ROBERTO
PERETTI MANUEL
ANACOURA JOYCE FRANCESCO
PANE MASSIMILIANO
IDDA RICCARDO
MASTINU GIUSEPPE
SIPOS LEON
AGOSTINO GIUSEPPE
DANTI DOMENICO
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRENTAN MICHAEL
CLEMENTE GIANLUCA
DAMIANI MATTIA
GUCCIONE FILIPPO
PATTARELLO EMILIANO
POGGESI ANDREA
D ANDREA FILIPPO
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS
CURADO MARCOS
RIZZO GIUSEPPE
(ALBINOLEFFE)
(ANCONA)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(CATANIA)
47/143
SARAO MANUEL
D’URSI EUGENIO
PINZI RICCARDO
SALINES EMMANUELE
BALLABIO MARCO
LAMESTA ALESSANDRO
MORELLI GABRIELE
PROIA FEDERICO
DI RENZO GIOVANNI PAOLO
CRISTALLO CLAUDIO
FORNASIER MICHELE
ALTOBELLI DANIELE
FANTACCI TOMMASO
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
ARTIOLI FEDERICO
CIKO SEVO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
MURANO JACOPO PIETRO
SUMMA ELIA
SOMMA MARCO
IOTTI LUCA
PALAZZI ANDREA
SALA ALESSANDRO
CAROSSO ALESSANDRO
QUACQUARELLI GABRIELE
CURRARINO MICHELE
FUSCO FRANCESCO
CELIA RAFFAELE
CAPONE FEDERICO
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
CESTER STEFANO
BARISON ALBERTO
OBARETIN NOSA EDWARD
CABIANCA EDDY
(CATANIA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
47/144
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 17 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
47/145