
(AGENPARL) – lun 16 ottobre 2023 COMUNE DI PINEROLO
(Città Metropolitana di Torino)
Regolamento disciplinante misure preventive per
sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai
sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile
2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di
conversione n. 58 del 28 giugno 2019.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ________.
INDICE
Art. 1
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione del regolamento
Definizione di irregolarità tributaria
Art. 3
Verifica irregolarità tributaria e adempimenti conseguenti in caso di rilascio di
nuove istanze
Art. 6
Verifica di irregolarità tributaria ed adempimenti conseguenti per le istanze già
autorizzate
Disciplina speciale per le attività di commercio su area pubblica e per i dehor
Trasformazione, fusione, scissione, anche parziale
ENTI e SOCIETA’
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Cessione d’azienda o ramo d’azienda
Collaborazione tra gli uffici nell’applicazione del presente regolamento
Norma di rinvio
Art. 4
Art. 5
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione del regolamento
Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell’articolo 15 ter del
decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del
28 giugno 2019.
Nell’ambito del presente regolamento, per tributi locali s’intendono le seguenti obbligazioni di
natura tributaria, la cui soggettività attiva ed i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al
Comune: IMU – Tassa Rifiuti (TARI) – Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) – Imposta
Comunale sulla pubblicità (ICP), anche se affidati dal Comune in gestione, in appalto o in
concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l’accertamento e/o la
riscossione.
Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l’Ente o il soggetto
concessionario coopererà con l’ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente
regolamento.
Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle
quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo
Stato, all’Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
Art.2
Definizione di irregolarità tributaria
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità
tributaria allorquando sussista un debito nei confronti del comune di importo complessivo non
inferiore ad € 1.000,00, derivante da tutte le entrate tributarie ricomprese nel precedente articolo 1,
– mancato versamento di avviso di pagamento debitamente notificato per i tributi a liquidazione
d’ufficio, non prescritto;
– mancato pagamento di avviso di accertamento esecutivo, divenuto definitivo, per omessa o
infedele denuncia o per omesso o insufficiente versamento, non sospeso amministrativamente o
giudizialmente e non prescritto;
– avvio delle procedure di riscossione coattiva di avvisi di accertamento e di liquidazione non
pagati.
Art. 3
Verifica irregolarità tributaria e adempimenti conseguenti in caso di rilascio di nuove istanze
1. All’atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di
segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o
produttive, l’ufficio del comune competente al rilascio del titolo autorizzatorio procede a
richiedere all’ufficio tributi dell’Ente l’attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante;
l’ufficio tributi, effettuati i controlli, dà riscontro entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data
della richiesta.
2. L’istante potrà procedere a dimostrare l’avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall’articolo
1 mediante esibizione delle quietanze di pagamento complete delle ricevute dell’istituto che ha
veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all’Ufficio tributi che
provvederà a verificarne la correttezza entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di
trasmissione, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.
3. Per soggetto istante s’intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che
agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività
svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione
tributaria dell’attività d’impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di
proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo
alla persona giuridica istante.
4. Ai soggetti istanti che si trovano in posizione d’irregolarità tributaria, come definita al
precedente articolo n. 2, non è consentito il conseguimento di titolo legittimante l’esercizio
dell’attività, né il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi.
Art. 4
Verifica di irregolarità tributaria ed adempimenti conseguenti per le istanze già autorizzate
1. La verifica sull’irregolarità tributaria dei soggetti attività commerciali o produttive di beni e
servizi, già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni, viene effettuata in collaborazione tra
l’ufficio tributi e l’ufficio competente al rilascio del titolo legittimante l’esercizio dell’attività.
2. L’ufficio tributi può comunque, in ogni momento, di sua iniziativa, segnalare all’ufficio
competente al rilascio del titolo autorizzatorio situazioni di irregolarità tributaria di nominativi noti
per morosità relativa a più annualità.
3. In caso di accertata irregolarità tributaria, l’ufficio del comune competente al rilascio del titolo
legittimante l’esercizio dell’attività notifica all’interessato la comunicazione di avvio del
procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e
segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la
regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi, viene emesso
il provvedimento di sospensione del titolo legittimante l’esercizio dell’attività per un periodo
di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del
provvedimento da parte dell’Ente Locale.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90
giorni, viene disposta la decadenza/revoca del titolo legittimante l’attività.
5. Il servizio polizia municipale é incaricato di vigilare sull’attuazione dei provvedimenti di
sospensione/decadenza/revoca di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli
strumenti specifici dei tributi oggetto del debito, anche attraverso piani di rateazione ai sensi delle
disposizioni di legge in materia. Anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il
contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell’applicazione del presente
regolamento.
Art. 5
Disciplina speciale per le attività di commercio su area pubblica e per i dehor
Per le attività di commercio su area pubblica e per i dehor, oltre alle disposizioni del presente
regolamento, continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni relative ai controlli e verifiche già
previste dai relativi regolamenti.
Art.6
Trasformazione, fusione, scissione, anche parziale
ENTI e SOCIETA’
Gli Enti di cui agli articoli dal n.14 e seguenti del C.c. e le società di cui al Titolo V° del C.c.,
subentrano solidalmente negli obblighi del dante causa, relativi al pagamento e versamento dei
tributi di cui al precedente art.1 e delle relative sanzioni.
L’obbligazione dell’avente causa è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli
atti dell’ufficio tributi. Quest’ultimo, su richiesta del dante causa, rilascia una dichiarazione
attestante l’inesistenza o la sussistenza di debiti di natura tributaria nei confronti del comune di
Pinerolo.
Art.7
Cessione d’azienda o ramo d’azienda
Il cessionario è responsabile in solido negli obblighi del cedente, relativi al pagamento e
versamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti
dell’ufficio tributi. Quest’ultimo, su richiesta del cedente, rilascia una dichiarazione attestante
l’inesistenza o la sussistenza di debiti di natura tributaria nei confronti del comune di Pinerolo.
Art. 8
Collaborazione tra gli uffici nell’applicazione del presente regolamento
Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l’ufficio tributi, l’ufficio
competente al rilascio del titolo autorizzatorio, il servizio polizia municipale e gli eventuali
concessionari collaboreranno nell’interscambio delle informazioni necessarie.
Ove ne ricorra la necessità, è rimessa alla Giunta Comunale la possibilità di formulare specifici
indirizzi per l’attuazione del presente regolamento.
Art. 9
Norma di rinvio
Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall’Ente.