
[lid] Egregi Signori,
Vi scrivo in nome e per conto di Smile2Impress S.L., con sede legale in Calle Calabria 169,
08015 Barcellona, per significarvi quanto segue.
In data 13/4/2022 è stato pubblicato sul sito web “Agenparl” un articolo dal titolo “Pubblicità
ingannevole a danno dei pazienti. Accolta l’istanza dell’Associazione Italiana Specialisti in Ortodonzia
(ASIO). L’azienda è costretta a cambiare la sua campagna”.
L’articolo – tuttora visibile on line al link https://agenparl.eu/2022/04/13/asio-pubblicitaingannevole-a-danno-dei-pazienti-accolta-listanza-dellassociazione-italiana-specialisti-inortodonzia-asio-lazienda-e-costretta-a-cambiare-la-sua-campag/ – nel trattare delle
segnalazioni dell’Associazione Specialisti Italiani Ortodonzia (Asio) all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato in ordine a campagne pubblicitarie asseritamente
ingannevoli, riferisce notizie riguardanti la “Impress” non vere e lesive della sua immagine e
reputazione.
In particolare, è destituita di ogni fondamento l’affermazione contenuta nel citato articolo
secondo cui: “L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) accoglie l’istanza
dell’Associazione italiana specialisti in ortondonzia (Asio) a difesa dei pazienti e degli odontoiatri
professionisti contro le pubblicità ingannevoli e poco veritiere promosse da (…) e Impress che promettevano
“sorrisi perfetti e denti allineati in solo 4-9 mesi”.
Invero, al contrario di quanto da Voi riferito, l’Agcm, nella sua adunanza del 29/3/2022,
esaminata l’istanza di intervento ricevuta da Asio il 12/10/2021, ne ha deliberato, anche alla
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luce delle osservazioni della mia assistita Smile2Impress S.L. del 9/2/2022, l’archiviazione “per manifesta infondatezza per
l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del “Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori
nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.
In proposito, si allegano:
1) screenshot dell’articolo visibile al link https://agenparl.eu/2022/04/13/asio-pubblicita-ingannevole-a-dannodei-pazienti-accolta-listanza-dellassociazione-italiana-specialisti-in-ortodonzia-asio-lazienda-e-costretta-acambiare-la-sua-campag/ (Allegato 1);
2) copia della comunicazione di archiviazione della richiesta di intervento di Asio trasmessa dall’Agcm a
Smile2Impress S.L. (Rif. Agcm n. DS2893_11b) (Allegato 2).
L’illiceità della Vostra condotta risulta altresì aggravata dal fatto che l’articolo in parola è stato anche recentemente oggetto
di un aggiornamento (come si può desumere dalla frase visibile sotto il titolo dell’articolo “Updated: 10 luglio 2023” (cfr.
pag. 1 dell’Allegato 1). Neppure in tale occasione, evidentemente, la Redazione ha controllato la veridicità delle
informazioni ivi contenute.
Vi chiedo, pertanto, di voler provvedere, anche ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, alla immediata rettifica di quanto
riportato nell’articolo sopra indicato, nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato alla
notizia cui la rettifica si riferisce.
Con espressa riserva in favore della Smile2Impress S.L. di ogni ulteriore diritto e azione, anche di risarcimento danni.
Distinti saluti.
Avv. Maria Dina Lisanti