(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2023(AGENPARL) – mar 03 ottobre 2023 COMUNICATO N. 35/DIV – 3 OTTOBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 29 e 30 SETTEMBRE e 1 e 2 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 29 e 30 Settembre e 1 e 2 Ottobre 2023
6^ Giornata andata
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
TRENTO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
LEGNAGO SALUS
PRO SESTO
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
RENATE
PRO PATRIA
FIORENZUOLA
PADOVA
MANTOVA
NOVARA
AREZZO
CARRARESE
CESENA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
OLBIA
PERUGIA
PESCARA
RECANATESE
VIS PESARO
PONTEDERA
VIRTUS ENTELLA
RIMINI
TORRES
PINETO
ANCONA
SESTRI LEVANTE
GUBBIO
FERMANA
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CASERTANA
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
PICERNO
POTENZA
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA
AVELLINO
CROTONE
CATANIA
TURRIS
MONOPOLI
BRINDISI
SORRENTO
MONTEROSI TUSCIA
AUDACE CERIGNOLA
GIUGLIANO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 29 e 30 SETTEMBRE e 1e 2 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CESENA, CROTONE, FERMANA, FOGGIA,
JUVE STABIA, L.R. VICENZA, LATINA, MONOPOLI, OLBIA, POTENZA, PERUGIA, PESCARA,
RECANATESE, RIMINI, TRIESTINA, VIRTUS FRANCAVILLA e VIS PESARO hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord “Franco Mancini” al 4°
minuto del primo tempo, intonato per tre volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei
tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione
o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, alcune
pietre verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 1.600,00
TRIESTINA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti, in quanto
non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi
per regolarizzarlo;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Gradinata B, C e D intonato, al
27° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei
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confronti delle Istituzioni dello Stato;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, C e D, al momento
dell’ingresso in campo delle squadre, al 12°, 21° e 45° minuto del primo tempo, e al 7°
minuto del secondo tempo intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un Calciatore
della Squadra avversaria;
D) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B, C e D, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 5° minuto del secondo tempo, quattro bicchieri di plastica sul recinto di gioco
contenenti liquido che andavano ad attingere sulla testa e sulla parte posteriore del dorso
un Commissario di Campo;
2. nel corso della gara sei bicchieri di plastica sul recinto di gioco contenenti liquido;
3. al 69° minuto della gara una pallina pressata con carta stagnola nel recinto di gioco in
direzione della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, un oggetto metallico sul terreno di gioco,
senza conseguenze;
2. divelto un pannello di materiale plastico posto nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
disputata la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 4° e 5° minuto del primo tempo, due petardi e due fumogeni verso il
Settore Curva Nord occupato dai tifosi del Foggia, così provocando la reazione dei tifosi
avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
disputata la gara in trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.,
integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo ed al 12° minuto
del secondo tempo, nel recinto di gioco nell’area tra la linea di fondo e i tabelloni
pubblicitari due petardi, provocando la bruciatura del manto erboso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
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ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ferrovia, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante l’ingresso delle squadre in
campo, due petardi nel recinto di gioco e al 10° minuto del primo tempo, tre bottigliette
vuote, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord all’ 11° minuto del primo
tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la
società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 11° minuto del primo tempo e al 56°
minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, al 15° minuto del primo tempo e al 77°
minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Inferiore G, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo
tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
POTENZA per avere una persona non identificata, fatto accesso, subito dopo il fischio
finale della gara, nel recinto di gioco e, con fare minaccioso, pronunciato frasi non
comprensibili all’indirizzo dei calciatori della società Monterosi Tuscia. Venendo
successivamente fermato e, quindi, allontanato dai dirigenti della società Potenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi
adottati e l’intervento fattivo dei dirigenti della Società Potenza (r. arbitrale, proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ferrovia Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 38° minuto della gara, un
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fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in
trasferta e i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato all’ 11°minuto del secondo tempo, un bicchiere vuoto all’interno
del recinto di gioco verso un giocatore avversario che stava uscendo dal campo dopo
l’intervento dei sanitari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni
fumogeni all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, un ritardo di
circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive, considerato che non si sono
verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara e i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. arbitrale, r. c.c.).
TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 40° minuto del
primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto
per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la
società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 OTTOBRE 2023 ED €
500,00 DI AMMENDA
DI TORO ELIO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 OTTOBRE 2023
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CARRISI CLAUDIO
(PERGOLETTESE)
per avere, a fine partita, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in
quanto si avvicinava agli stessi che si trovavano a centrocampo e pronunciava frasi irriguardose nei
loro confronti contestando il loro operato; atteggiamento reiterato una volta giunti negli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità
in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal CARRISI.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2023
GATTI FABIO
(ATALANTA U23)
per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in
quanto:
1. si avvicinava all’Arbitro, chiedendo ripetutamente spiegazioni in merito ad alcune decisioni arbitrali;
2. invitato ad allontanarsi, prima di uscire, incrociava il tesserato avversario Sig. BARESI ALESSIO e,
mentre discuteva animatamente con quest’ultimo, lo spingeva leggermente con entrambe le mani sul
petto determinando, così, un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate
le modalità complessive della condotta (r. arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).
AMMENDA € 500,00
D’AMBROSIO VINCENZO
(POTENZA)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. indicato nella distinta di gara fra i componenti della panchina aggiuntiva, per l’intero primo tempo
della gara non sostava in panchina ma si allontanava dal recinto di gioco per poi rientrare in campo alla
fine del primo tempo, rivolgendo frasi irriguardose nei confronti dei componenti della Procura Federale
e del Commissario di Campo;
2. al rientro delle squadre in campo per la disputata del secondo tempo, non sedeva in panchina ma si
allontanava nuovamente dal recinto di gioco uscendo dal cancello posto a ridosso della curva e, al 92°
minuto della gara, rientrava in campo e si posizionava in piedi tra le due panchine a ridosso della
recinzione del terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.
valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed, r. c.c., panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PAVESI ROBERTO
(NOVARA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
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ABBATE MATTEO
(PERGOLETTESE)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BANCHIERI SIMONE
(VIS PESARO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, mentre un
giocatore avversario si accingeva a battere una rimessa laterale, si posizionava davanti allo stesso
ritardando la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LOPEZ GIOVANNI
(ALBINOLEFFE)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MODESTO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRARO EMANUELE
NAPOLI MICHELE
FRANZINI ARNALDO
TOMEI FRANCESCO
COLOMBO RICCARDO
MAIURI VINCENZO
(ACR MESSINA)
(CESENA)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PRO PATRIA)
(SORRENTO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARSICO ANTONIO
(PICERNO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta
irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla
panchina pronunciando una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)
ADAMONIS MARIUS
(PERUGIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo:
1. tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un
fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza
conseguenze;
2. tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbondonare il terreno di gioco, protestava e
spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 38
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era
fermo e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BARNABA TOMMASO
(ANCONA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario
CORTI ALESSANDRO in quanto, dopo aver ricevuto una gomitata in pancia da questo ultimo reagiva
colpendolo con un pugno, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta.
CORTI ALESSANDRO
(OLBIA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore
avversario BARNABA TOMMASO colpendolo, con il pallone non a distanza di gioco, con una gomitata
in pancia e provocando la reazione violenta dello stesso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte,
che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del
corpo dell’avversario attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOCIC MILOS
(CATANIA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità,
con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SOMMA MARCO
(PRO PATRIA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, in un contrasto di gioco per il possesso del pallone, lo scalciava
da tergo colpendolo all’altezza della tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
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complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si
sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta
posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
POLITO VINCENZO
BENEDETTI SIMONE
AMADIO MARCO
PULETTO FILIPPO
KUJABI KALIFA
(ACR MESSINA)
(AVELLINO)
(RENATE)
(SPAL)
(TORRES)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CICCONI MANUEL
(CARRARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LAKTI ERALD
FERRARI FRANCO
SBAFFO ALESSANDRO
VELTRI ANGELO
PAVLEV DANIEL
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(L.R. VICENZA)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MANETTA MARCO
CIANCIO SIMONE
IORI MATTIA
SETTEMBRINI ANDREA
CAPOMAGGIO GALO
ILLANES MINUCCI JULIAN
PROIETTI MATTIA
FONTANA TOMMASO
CARILLO LUIGI
DI NOIA GIOVANNI
SORRENTINO LORENZO
ROMEO FEDERICO
IERARDI MARIO
DALMAZZI ALESSANDRO
VASSALLO FRANCESCO
MASTRANTONIO DAVIDE
MALOMO ALESSANDRO
DE FELICE FRANCESCO
MAZZOLO FRANCESCO
ROSSETTI MATTEO
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
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AMMONIZIONE (II INFR)
BORGHINI DIEGO
GATTI RICCARDO
ROTA ARENSI
SEPE ALFONSO
PAOLUCCI LORENZO
FOGLIA FABIO
MARTINELLI LUCA
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE
SOPRANO MARCO
LADINETTI RICCARDO
ADAMO EMANUELE PIO
VITALE MATTIA
LAVERONE LORENZO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
BERMAN TAMIR
BULEVARDI DANILO
GRECO STEFANO
BELLICH MARCO
CITTADINO ANDREA
GIANI ELIA
VAN RANSBEECK KENNETH
PESCE SIMONE
PANIZZI ERIK
RADAELLI NICOLO
FAZIO PASQUALE DANIEL
IACCARINO GENNARO
FREDIANI MARCO
PARLATI SAMUELE
VANO MICHELE
BAGATTI NICCOLO
BONACCORSI SAMUELE
DI MUNNO ALESSANDRO
BIANCU ROBERTO
RADREZZA IGOR
NOVELLA MATTIA
BENEDETTI GIACOMO
CALVANI GABRIELE
CATURANO SALVATORE
SCHIATTARELLA PASQUALE
VERRENGIA BRUNO
PARKER SEAN
ROLANDO EUGIO MATTIA
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
BLONDETT EDOARDO
SCALA SALVATORE PIO
IGLIO GIUSEPPE
PEDA PATRYK
ENRICI PATRICK
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SPAL)
(SPAL)
(TARANTO)
35/107
GIANNONE LUCA
MICELI MIRKO
MANZI CLAUDIO
ACCARDI ANDREA
GIOVINCO GIUSEPPE
RISOLO ANDREA
MATTIOLI ALESSANDRO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAVALLO CARLO
FUMAGALLI ERMANNO
ZUNNO MARCO
LONGO SALVATORE
GIUBILATO LORENZO
NICHETTI MARCO EMILIO
ROSSI ENRICO
BASSO GIANMARCO
SPAGNOLI ALBERTO
GUCCI NICCOLO
LAZZARINI MIRKO
ANTONIAZZI MANUEL
BERNARDI EDOARDO
DAVI FEDERICO
ITALENG NGOCK JONATHAN
LEONETTI VITO
TENTARDINI ALBERTO
MULE ERASMO
FERRANTE JONATHAN ALEXIS
NUNZIANTE ALESSANDRO
PINATO MARCO
LOMBARDI LUCA
MALACCARI NICOLA
SAIO IVAN MARIO
PALMIERI RICCARDO
CURCIO ALESSIO
FRANCESCONI MATTEO
LOIACONO GIUSEPPE
TRIBUZZI ALESSIO
GENTILE DAVIDE
ANTONACCI GIANMARCO
BRANCATO ALESSANDRO
MARINO ANDREA
DE SENA CARMINE
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS
MERCADANTE MARIO
ROSAIA GIACOMO
UDOH KING
ERRADI BILAL
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(CESENA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
35/108
POMPEU DA SILVA RONALDO
ROLFINI ALEX
FELLA GIUSEPPE
PAGANINI LUCA
FORTIN MATTIA
CHIORRA NICCOLO
DE MARIA VINCENT
ILARI CARLO
BURRAI SALVATORE
SUAGHER EMANUELE
STARITA ERNESTO
BOCCIA SALVATORE
DONADIO CHRISTIAN
MOTOLESE MATTIA
FUSI PIETRO
LIGUORI MICHAEL
CACCAVO LUIGI
CUDRIG NICOLO
SANTORO SIMONE
CIOCCI GIUSEPPE
SQUIZZATO NICCOLO
ALLEGRETTO ANDREA
GALLO ANDREA
VITALI PABLO
ANGORI SAMUELE
IANESI SIMONE
BERTONI LUCA
CASTELLI DAVIDE
FERRI DAVIDE
NICCO GIANLUCA
DEL FRATE FEDERICO
FLORIO MATTIA
CONTALDO FRANCESCO
PARODI GIULIO
CERNIGOI IACOPO
LOMBARDI ALESSANDRO
MARCHESI FEDERICO
RAGGIO GARIBALDI SILVANO
COLLODEL RICCARDO
BIFULCO ALFREDO
HEINZ JONAS
GARAU PIER PAOLO
FERRI LUCA
ESEMPIO STEFANO
FORESTA ANGELO
ZAGNONI DAVIDE
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
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IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 3 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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