
(AGENPARL) – mer 27 settembre 2023 Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
REPORT MENSILE SETTEMBRE 2023
Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
INDICE
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………….….
pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023) ……………………………………………………………………….…..
pag.8
CIG Ordinaria (Agosto 2023) ………………………..………………………………….…………………….…………………..….…
pag.12
CIG Straordinaria (Agosto 2023) ……………………………………………………….…………….…………………………….…
pag.13
CIG in Deroga (Agosto 2023) ……….……………….………..…………………………….…………………………..……………..
pag.14
Fondi di solidarietà (Agosto 2023) ….…………………………….….………………………..………….…………….……..……
pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio………………………………………………………………….
pag.16
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………
pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Luglio 2023) ………………………………………………..
pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Aprile 2023) ………………………………………………….
pag.24
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A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi
La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o
che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i
quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del
settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le
avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è
elevato a 24 mesi.
L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente
destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200
dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15
dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese
escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne
i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)
versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che
regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.
I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.
92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei
comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà
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bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo
n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera
per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel
campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per
l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015
Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,
individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo
24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea
dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che
occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.
Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni
provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione
straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto
per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato
a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite
della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,
infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte
dalla cassa integrazione.
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Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)
Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,
dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di
lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto
Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,
che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del
23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario
per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23
del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)
Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori
9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di
fare domanda direttamente all’INPS.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)
Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove
settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,
anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di
lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del
contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019
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(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo
pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).
Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)
In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre
2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se
già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal
Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o
dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di
riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere
collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)
Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e
l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.
L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori
di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e
simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio
2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui
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agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre
2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)
Il Decreto Fiscale all’art. 11,
prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con
causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun
contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una
durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.
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Serie storica ore autorizzate
Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2023
Straordinaria
Ordinaria
COMPLESSO
Industria
Edilizia
1467%
2023 (Gennaio-Agosto)
Totale CIGO
Variazione %
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Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2022
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Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati
ore autorizzate (valori assoluti)
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
di cui Solidarietà
CIG in Deroga
Fondi di solidarietà
TOTALE
agosto 22
settembre 22
ottobre 22
novembre 22
dicembre 22
gennaio 23
febbraio 23
marzo 23
aprile 23
maggio 23
giugno 23
luglio 23
agosto 23
258.300
163.577
74.273
41.153
35.008
22.494
92.351
382.834
123.626
434.185
19.213
653.175
777.096
659.618
variazioni tendenziali (valori %)
TIPO DI INTERVENTO
agosto 22 /
agosto 21
CIG Ordinaria
-72,8%
CIG Straordinaria
-50,0%
98,6%
CIG in Deroga
-99,6%
Fondi di solidarietà
TOTALE
di cui Solidarietà
settembre 22 /
settembre 21
-57,3%
ottobre 22 /
ottobre 21
novembre 22 /
novembre 21
dicembre 22 /
dicembre 21
-26,9%
-46,0%
-1,3%
-5,8%
-61,8%
28,9%
12,8%
58,8%
82,8%
-50,9%
-99,2%
-99,6%
-99,7%
-99,8%
-86,6%
-90,6%
-82,5%
-84,7%
-84,3%
-70,7%
-55,7%
-54,9%
gennaio 23 /
gennaio 22
-35,8%
febbraio 23 /
febbraio 22
marzo 23 /
marzo 22
aprile 23 /
aprile 22
maggio 23 /
maggio 22
giugno 23 /
giugno 22
15,6%
luglio 23 /
luglio 22
16,0%
agosto 23 /
agosto 22
-6,7%
-5,8%
-27,3%
-17,1%
21,5%
46,4%
-8,1%
-15,8%
-36,1%
-1,4%
-52,0%
-34,5%
-2,4%
18,6%
-18,4%
22,9%
13,1%
-52,4%
-36,9%
-14,6%
-99,9%
-97,5%
-80,5%
-75,1%
-48,1%
-99,9%
-88,8%
-99,8%
-93,8%
-91,9%
-91,6%
-81,1%
-89,9%
-90,3%
-94,6%
-92,1%
-94,5%
-61,7%
-50,2%
-35,7%
-22,5%
-46,3%
-36,9%
-40,9%
-28,7%
-28,9%
variazioni congiunturali (valori %)
TIPO DI INTERVENTO
agosto 22 /
luglio 22
settembre 22 /
agosto 22
-17,1%
febbraio 23 /
gennaio 23
22,0%
aprile 23 /
marzo 23
-31,1%
maggio 23 /
aprile 23
26,9%
giugno 23 /
maggio 23
luglio 23 /
giugno 23
agosto 23 /
luglio 23
65,3%
-11,8%
-7,8%
89,7%
-4,8%
-7,7%
-57,4%
60,0%
-27,0%
-9,6%
-3,4%
-2,0%
60,0%
-24,9%
46,5%
-50,2%
121,1%
12,5%
26,7%
-61,7%
27,3%
-20,3%
-40,1%
32,6%
51,0%
-36,7%
-54,6%
-44,6%
-14,9%
-35,7%
310,6%
314,5%
-67,7%
251,2%
-99,9%
7289,6%
-97,5%
22,9%
-62,8%
30,5%
-44,3%
-20,3%
-30,8%
-17,9%
-6,8%
-15,0%
45,6%
-61,6%
19,0%
-15,1%
-18,52%
23,7%
-6,8%
12,5%
-9,0%
-2,2%
-43,5%
40,8%
-14,9%
-2,7%
-18,8%
marzo 23 /
febbraio 23
-35,2%
TOTALE
-20,8%
gennaio 23 /
dicembre 22
CIG Straordinaria
Fondi di solidarietà
dicembre 22 /
novembre 22
-29,8%
CIG in Deroga
56,7%
novembre 22 /
ottobre 22
CIG Ordinaria
di cui Solidarietà
41,0%
ottobre 22 /
settembre 22
-26,6%
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Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato
TIPO DI INTERVENTO
Valori cumulati
GENNAIO-AGOSTO
ago 2023 /
ago 2022
AGOSTO
Rami di attività
CIG Ordinaria
Industria
Edilizia
CIG Straordinaria
Industria
Edilizia
Rami vari
CIG in Deroga
Industria
21,47%
-8,96%
17,36%
-11,94%
740.414
79,56%
22,11%
-2,41%
-14,38%
-13,97%
-9,43%
495.464
-33,42%
83,27%
-32,08%
148.541
229.441
15.114
-93,41%
258.300
-99,81%
-96,14%
297.603
-82,82%
TOTALE
Industria
Edilizia
2.000
56.605
256.072
-99,81%
777.268
-97,00%
1.768
206.380
-99,72%
9,32%
-18,96%
4,91%
-11,34%
16,15%
Artigianato
Rami vari
Variazione %
Edilizia
Commercio
Artigianato
Commercio
Variazione %
gen-ago 2023 /
gen-ago 2022
7,57%
Artigianato
56.605
Commercio
58,83%
-63,51%
150.309
435.821
15.686
-96,40%
659.618
-94,52%
-91,27%
584.776
2.141
-99,63%
721.182
-89,11%
Edilizia
14.586
Artigianato
1.800
-90,79%
Rami vari
Fondi di solidarietà
Industria
Commercio
Credito
Ex enti pubblici
655.749
-86,60%
9.951
1.728
-82,63%
492.628
37.711
-92,34%
6.948
-99,90%
Rami vari
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CIG Ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2023 sono state 13,6 milioni. Nel mese di luglio 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni
di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -26,6%. Ad agosto 2022 le ore autorizzate erano state 11,2 milioni.
Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
ago 2023 /
ago 2022
AGOSTO
Variazione %
Valori cumulati
GENNAIO-AGOSTO
gen-ago 2023 /
gen-ago 2022
Variazione %
22,72%
-27,25%
11.835
9146,09%
109.466
122.780
12,16%
52,02%
17,09%
145.179
133.089
-8,33%
6,04%
35,93%
67,25%
473.808
114,46%
27,39%
20.249
67.699
234,33%
730.195
-56,20%
139,04%
45,74%
TOSCANA
401.735
538.789
34,12%
27,29%
UMBRIA
308.527
168.927
-45,25%
-8,73%
MARCHE
716.816
949.700
32,49%
12,94%
403.129
-69,43%
-57,59%
286.431
88.004
-69,28%
-62,21%
32.244
81.582
153,01%
-62,68%
493.958
137,70%
-53,70%
359.099
-72,29%
-57,22%
141.754
81.241
-42,69%
-65,57%
29.475
43.188
46,52%
758.118
450.559
-40,57%
SICILIA
193.686
201.117
3,84%
-30,64%
SARDEGNA
127.637
42.306
-66,85%
793.587
-34,12%
21,47%
-8,96%
Nord Ovest
40,95%
-1,67%
Nord Est
79,18%
50,04%
Centro
-24,96%
-14,09%
Mezzogiorno
-20,40%
-55,45%
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
ITALIA
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2023 è stato pari a 9 milioni, di cui 3,7 per solidarietà, con un decremento
del -2,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (9,2 milioni di ore). Nel mese di agosto 2023 rispetto al mese
precedente si registra una variazione congiunturale pari al -3,4%.
Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
Valori cumulati
GENNAIO-AGOSTO
ago 2023 /
ago 2022
AGOSTO
Variazione %
gen-ago 2023 /
gen-ago 2022
Variazione %
694.101
436.380
-37,13%
1.240
16.062
26.444
-34,19%
64,64%
30,48%
-29,65%
16.542
1667,31%
651.557
156.708
-75,95%
VENETO
452.479
302.321
-33,19%
-33,56%
FRIULI V.G.
677.947
417.932
-38,35%
39,79%
93.643
372.004
297,26%
-6,32%
EMILIA ROMAGNA
233.558
501.611
114,77%
-13,30%
TOSCANA
595.655
165.110
-72,28%
-2,46%
UMBRIA
124.164
90.624
-27,01%
996.921
791.810
-20,57%
MARCHE
384.387
454.504
18,24%
-29,53%
LAZIO
372.005
218,59%
-33,90%
12.729
93.623
635,51%
-6,07%
354.040
598.699
69,10%
507.259
139,73%
LIGURIA
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
935.967
-59,76%
22,80%
PUGLIA
961.872
734.546
-23,63%
-35,40%
BASILICATA
205.901
356.947
73,36%
52,70%
CALABRIA
67.785
85.558
26,22%
104,16%
SICILIA
93.688
190.418
103,25%
-9,18%
5.021
25.716
412,17%
981.862
127,25%
ITALIA
-2,41%
-14,38%
Nord Ovest
21,11%
-28,52%
Nord Est
-9,27%
-18,72%
Centro
28,40%
-27,88%
Mezzogiorno
-24,97%
13,10%
SARDEGNA
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG in deroga
Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,00048 milioni di ore autorizzate ad agosto 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di agosto
2023 rispetto al mese precedente, un decremento pari al -97,5%. Ad agosto 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,258 milioni con una
variazione tendenziale del -99,8%.
Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
Valori cumulati
GENNAIO-AGOSTO
ago 2023 /
ago 2022
AGOSTO
Variazione %
gen-ago 2023 /
gen-ago 2022
Variazione %
174.377
23.604
33.438
TRENTINO A. A.
15.437
VENETO
FRIULI V.G.
166.103
LIGURIA
442.199
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
163.756
327.179
-99,93%
32.255
43.704
-99,36%
306.362
95.678
-99,78%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
232.976
-87,35%
5.919
-99,89%
-99,94%
243.028
-45,04%
15.070
27.852
-99,21%
-6,80%
73.366
-95,90%
164.513
CALABRIA
573.177
3.079
-99,46%
SICILIA
444.052
-78,73%
SARDEGNA
197.299
-99,91%
ITALIA
258.300
-99,81%
-96,14%
Nord Ovest
207.815
481.923
-93,54%
-99,97%
Centro
33.185
43.920
-99,51%
Mezzogiorno
16.898
-97,16%
548.734
-93,73%
PUGLIA
BASILICATA
Nord Est
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate ad agosto 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 0,659 milioni e registra un decremento, rispetto al mese precedente, del
-15,1%. Nel mese di agosto 2022 le ore autorizzate erano 12 milioni con una variazione tendenziale del -94,5%.
Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
Valori cumulati
GENNAIO-AGOSTO
ago 2023 /
ago 2022
AGOSTO
Variazione %
gen-ago 2023 /
gen-ago 2022
Variazione %
260.693
72.152
-72,32%
-82,64%
6.264
-94,97%
109.295
14.618
-86,63%
681.588
165.708
-75,69%
-91,01%
36.490
14.549
-60,13%
773.852
49.955
-93,54%
277.108
31.276
-88,71%
812.555
-92,89%
FRIULI V.G.
43.949
6.038
-86,26%
150.250
-86,95%
LIGURIA
64.334
57.105
-11,24%
429.653
-88,72%
EMILIA ROMAGNA
540.679
62.319
-88,47%
580.407
-93,58%
TOSCANA
193.331
30.574
-84,19%
328.597
-95,06%
UMBRIA
53.277
1.245
-97,66%
197.034
-84,23%
MARCHE
365.789
5.342
-98,54%
251.923
-87,34%
22.031
-99,73%
-94,22%
ABRUZZO
35.394
-98,01%
156.433
-92,03%
MOLISE
28.616
2.040
-92,87%
206.801
26.365
-87,25%
CAMPANIA
426.937
47.308
-88,92%
295.939
-94,55%
PUGLIA
229.783
28.179
-87,74%
-79,85%
29.811
-96,95%
678.304
34.156
-94,96%
44.633
-96,94%
-29,12%
424.330
-90,01%
112.866
-89,86%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
VENETO
LAZIO
BASILICATA
CALABRIA
266.426
SICILIA
157.758
SARDEGNA
ITALIA
111.823
56.170
659.618
-94,52%
-91,27%
295.280
-70,85%
-88,51%
898.226
114.182
-87,29%
-92,89%
Centro
59.192
-99,34%
-93,68%
Mezzogiorno
190.964
-84,49%
-89,00%
Nord Ovest
Nord Est
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Anno 2021
Totale ore autorizzate nell’anno 2021
di cui ore utilizzate fino a giugno 2023 (b)
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)
29,20%
38,70%
52,52%
41,10%
39,73%
Anno 2022
Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino a giugno 2023 (b)
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)
26,87%
31,49%
52,43%
30,34%
30,39%
Anno 2023 (gennaio-giugno)
Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (gennaio-giugno) (a)
di cui ore utilizzate fino a giugno 2023 (b)
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)
299.038
25,65%
20,88%
28,32%
23,49%
23,37%
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Giugno degli anni 2021, 2022 e 2023 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Gennaio-Giugno 2021
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Giugno 2021
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
29,73%
25,13%
50,31%
43,66%
39,97%
Tiraggio Giugno 2021 (b)/(a)
Gennaio-Giugno 2022
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Giugno 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso
Tiraggio Giugno 2022 (b)/(a)
29,48%
16,17%
52,33%
30,01%
27,08%
Gennaio-Giugno 2023
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Giugno 2023 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
299.038
25,65%
20,88%
28,32%
23,49%
23,37%
Tiraggio Giugno 2023 (b)/(a)
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi
La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una
prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che
si verificano dal 1° maggio 2015.
Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato
della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,
può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di
lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La
durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità
sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con
qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno
12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:
– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione
del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.
La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione
dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge
n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha
introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie
aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una
durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli
coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità
di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la
decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità
di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)
Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo
compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle
indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima
mensilità della prestazione originaria.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)
Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco
opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18
settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre
2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto
agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.
Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,
incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario
delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo
per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito
delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli
requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).
Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno
del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di
sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del
1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e
il 31 ottobre 2021.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).
Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione
salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario
e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).
La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche
la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo
più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il
meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione
dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).
Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva
fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Le domande di disoccupazione
Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL
Periodo gennaio 2021 – luglio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2023)
Numero domande mensili
Tipologia di
beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
gennaio-luglio
Totale
annuo
ANNO 2021
NASpI
141.325
90.982
86.339
82.898
68.105
168.986
309.775
97.270
208.981
265.015
210.149
121.303
948.410
DisColl
2.994
1.651
1.607
2.077
1.447
2.596
4.070
2.643
1.705
1.889
1.667
1.550
16.442
25.896
144.319
92.633
87.946
84.975
69.552 171.582 313.845
99.913 210.686 266.904 211.816
122.853
964.852
NASpI
171.212
113.481
115.944
116.915
105.076
199.069
334.690
116.957
232.583
302.697
243.022
DisColl
2.614
2.501
1.436
1.844
2.021
3.182
4.837
3.408
1.630
1.888
2.435
Totale
ANNO 2022
Totale
173.826
115.982 117.380 118.759 107.097 202.251 339.527 120.365 234.213 304.585 245.457
1.637
18.435
29.433
ANNO 2023
NASpI
189.476
110.692
112.269
111.690
101.945
159.419
341.665
DisColl
2.851
2.761
2.566
1.384
1.485
3.239
5.073
19.359
19.359
113.453 114.835 113.074 103.430 162.658 346.738
Totale
192.327
Variazione % 2022/2021
NASpI
21,1%
24,7%
34,3%
41,0%
54,3%
17,8%
20,2%
11,3%
14,2%
15,6%
10,0%
21,9%
18,0%
DisColl
-12,7%
51,5%
-10,6%
-11,2%
39,7%
22,6%
18,8%
28,9%
-4,4%
-0,1%
46,1%
12,1%
13,7%
Totale
20,4%
25,2%
33,5%
39,8%
54,0%
17,9%
20,5%
11,2%
14,1%
15,9%
21,8%
18,0%
Variazione % 2023/2022
NASpI
10,7%
-2,5%
-3,2%
-4,5%
-3,0%
-19,9%
-2,5%
-48,4%
DisColl
10,4%
78,7%
-24,9%
-26,5%
-34,2%
10,6%
-2,2%
-2,2%
-4,8%
-3,4%
-19,6%
-2,4%
-48,2%
Totale
NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI
Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 – luglio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2023)
REGIONE
PIEMONTE
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2021
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2022
Domande presentate da
gennaio a luglio 2023
107.088
125.438
76.752
5.824
7.298
3.745
49.862
57.753
25.361
231.255
270.436
161.738
52.765
67.617
30.375
139.750
164.925
82.328
34.831
41.576
21.039
EMILIA ROMAGNA
146.032
166.515
82.114
TOSCANA
121.500
141.824
65.154
UMBRIA
23.432
27.854
16.344
MARCHE
53.610
62.727
29.647
154.872
183.828
105.222
48.534
57.845
28.616
9.629
11.510
6.802
CAMPANIA
198.599
234.514
122.195
PUGLIA
138.245
163.423
76.550
BASILICATA
19.673
22.623
11.335
CALABRIA
69.121
81.241
40.522
164.264
198.521
104.971
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
TRENTINO A.A.
VENETO
FRIULI V.G.
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
SICILIA
SARDEGNA
82.242
97.612
36.346
NORD OVEST
394.029
460.925
267.596
NORD EST
373.378
440.633
215.856
CENTRO
353.414
416.233
216.367
MEZZOGIORNO
730.307
867.289
427.337
ITALIA
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
I beneficiari di disoccupazione
Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)
Periodo gennaio 2021 – aprile 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2023)
Numero beneficiari mensili*
Tipologia di beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
gennaio-aprile
Beneficiari di
Disoccupazione
agricola**
Media
annua
ANNO 2021
Mobilità
NASpI***
DisColl
551.151
4.710
4.382
4.228
4.131
4.035
3.896
3.830
3.780
3.712
3.623
3.545
3.505
4.363
3.948
6.638
983.359
6.130
927.580
5.845
883.185
6.060
828.532
5.718
832.996
6.190
7.979
8.741
7.651
5.723
4.869
4.667
971.023
984.564
6.168
6.351
3.293
3.045
2.974
2.881
2.771
2.692
2.677
2.645
2.615
2.547
2.482
2.458
3.048
2.757
5.209
948.890
5.796
920.362
5.751
904.701
6.002
880.803
6.464
921.317
7.401
9.934
11.566
10.698
8.872
8.846
8.782
951.963
5.690
7.943
2.417
9.723
2.178
10.335
2.087
10.949
2.016
10.577
ANNO 2022
Mobilità
NASpI***
DisColl
555.578
ANNO 2023
Mobilità
NASpI***
DisColl
2.175
2.175
10.396
10.396
-30,2%
Variazione % 2022/2021
-30,1%
-30,5%
-29,7%
-30,3%
-31,3%
-30,9%
-30,1%
-30,0%
-29,6%
-29,7%
-30,0%
-29,9%
-30,1%
NASpI
-5,1%
-3,5%
-0,8%
10,6%
11,7%
12,0%
12,7%
16,6%
18,9%
19,7%
-2,0%
DisColl
-21,5%
-5,4%
-1,6%
-1,0%
13,0%
19,6%
24,5%
32,3%
39,8%
55,0%
81,7%
88,2%
-7,8%
25,1%
-21,1%
Mobilità
Variazione % 2023/2022
-26,6%
-28,5%
-29,8%
-30,0%
-28,7%
NASpI
20,3%
20,0%
17,0%
11,5%
17,3%
DisColl
86,7%
78,3%
90,4%
76,2%
82,7%
30,9%
Mobilità
* Dettaglio mensile relativo all’anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità
** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell’anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.
544.792
Report mensile Settembre 2023
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza
Gennaio – Aprile 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 settembre 2023)
Numero beneficiari mensili
Regione
Gennaio
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Numero
lavoratori
distinti*
30.645
11.747
36.906
129.095
96.810
24.950
116.453
37.025
166.410
34.273
6.355
79.106
84.839
53.686
104.531
85.535
27.897
15.917
2.577
99.126
27.401
10.705
33.209
118.449
87.567
22.607
109.983
33.767
158.065
30.595
5.922
74.469
76.870
46.475
92.740
76.353
25.708
14.948
2.287
90.177
26.088
10.189
31.100
109.379
82.942
21.342
107.012
31.170
154.280
29.093
5.813
73.410
72.114
40.869
85.857
69.340
25.992
14.365
2.125
84.371
25.044
9.542
29.770
97.177
77.337
20.304
102.479
26.170
149.712
27.262
5.652
71.826
66.624
36.256
78.163
60.662
29.779
13.450
3.125
78.124
38.859
14.800
46.553
158.014
121.736
31.894
145.616
44.792
215.612
43.045
8.195
102.447
106.549
64.626
129.433
104.024
46.752
20.138
4.384
126.628
* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-aprile 2023