
(AGENPARL) – mar 26 settembre 2023 *Lavoratore licenziato per giusta causa ma secondo il contratto sbagliato:
reintegrato. Soggia (ufficio legale Usb): “Il datore di lavoro aveva
applicato un contratto diverso da quello siglato”*
Singolare caso di reintegra nel posto di lavoro a Taranto, quello curato
dall’avvocato Mario Soggia.
Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa
Annamaria Lastella, ha dichiarato la nullità del licenziamento di un
lavoratore, comunicato all’interessato il 23 gennaio 2023, e ha dunque
ordinato la sua immediata reintegrazione nel proprio posto di lavoro con
condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del
licenziamento fino all’effettiva reintegra.
La questione posta al vaglio del Giudice presenta un aspetto molto
particolare in quanto il lavoratore, banconista di un importante bar
caffetteria del centro cittadino, era stato costretto ad assentarsi dal
lavoro per diversi giorni, a causa di problemi di salute.
assentato per più di 180 giorni. Questa la ragione alla base del
licenziamento.
Vale la pena precisare che la perdita del proprio posto di lavoro per
“superamento del periodo di comporto” è un fatto legittimo, in quanto
previsto dai vari contratti collettivi che regolamentano il rapporto di
lavoro. Ogni contratto collettivo individua un periodo di tempo “il
comporto” appunto, entro il quale le assenze per malattia non legittimano
il licenziamento. Al contrario, il superamento di questo lasso temporale
legittima il datore di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro.
Nel nostro caso il datore di lavoro, ritenendo che il suo dipendente avesse
superato il periodo di malattia massimo, ha disposto il licenziamento dello
stesso.
Il problema è che nel fare il calcolo ha utilizzato il Contratto Collettivo
del “C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della
distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO” non considerando che il
rapporto di lavoro era invece regolamentato dal “Contratto Pubblici
Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo”.
I due contratti collettivi prevedono due differenti modalità di calcolo del
periodo di malattia da non superare.
Il C.C.N.L. applicato dal bar interessato dispone che “In caso di
malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre”.
In pratica ad inizio di ogni anno di calendario, il calcolo dei giorni di
malattia si azzera e ricomincia da capo.
Il datore di lavoro ha invece considerato il superamento del comporto
attraverso un improprio ed erroneo riferimento all’altro contratto che,
sebbene adoperi il medesimo termine di comporto previsto dal CCNL Pubblici
Esercizi (pari a 180 giorni), utilizza, ai fini dell’individuazione del
criterio temporale utile per computare tale termine, in luogo dell’anno di
calendario, l’anno solare. Ciò significa che per superare il periodo di 180
giorni è sufficiente fare riferimento ai 365 giorni precedenti.
Il lavoratore, iscritto all’Unione Sindacale di Base, potrà ora tirare un
respiro di sollievo e tornare al suo posto di lavoro.
*Ufficio Stampa USB Taranto*
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