
(AGENPARL) – ven 22 settembre 2023 COMUNICATO N. 26/DIV – 22 SETTEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 21 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Settembre 2023
4^ Giornata andata
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
BRINDISI
CROTONE
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
PICERNO
SORRENTO
TURRIS
TARANTO
MONTEROSI TUSCIA
AUDACE CERIGNOLA
VIRTUS FRANCAVILLA
POTENZA
CASERTANA
CATANIA
GIUGLIANO
AVELLINO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 22 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 21 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, LATINA, POTENZA,
JUVE STABIA e TURRIS, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose (per la Società Potenza ulteriori rispetto a quelli di seguito sanzionati);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice
di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud:
1. al 25° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro,
ripetuto quattro volte;
2. al 65° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di
altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione
o insulto per motivi di origine territoriale;
3. all’80° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di
altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione
o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 40°
minuto del primo tempo, per due volte, al 43° minuto del primo tempo, per due volte, e, a
fine primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato:
1. tre porte all’interno dei servizi igienici loro riservati;
2. tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S.
(r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
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POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. –
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 SETTEMBRE 2023 ED €
500,00 DI AMMENDA
PERINETTI CASONI GIORGIO
(AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PAGOTTO ANGELO
(AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PAZIENZA MICHELE
(AVELLINO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e strattonava il
calciatore avversario per la maglia, così ritardando la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le
modalità complessive dei fatti.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DANUCCI CIRO
CANGELOSI VINCENZO
PAGLIUCA GUIDO
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(JUVE STABIA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
26/72
PICARIELLO ALESSANDRO
(AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PETITO FRANCESCO PIO
(SORRENTO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto a gioco fermo lo spintonava strattonandolo per la maglia nel tentativo di
prendere il pallone.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 C.G. S, valutate le modalità complessive
della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CARGNELUTTI RICCARDO
CANDELLORI KEVIN
(MONOPOLI)
(POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MARZUPIO MANUEL
GRAZIANI VITTORIO
VITALE GAETANO
(FOGGIA)
(PICERNO)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
KRAPIKAS TITAS
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
BERRA FILIPPO
GANZ SIMONE ANDREA
DI NOIA GIOVANNI
SORRENTINO LORENZO
GERBO ALBERTO
MIGNANELLI DANIELE
ROMEO FEDERICO
THIAM NGAGNE DEMBA
ROCCHI GABRIELE
BORELLO GIUSEPPE
MASTRANTONIO DAVIDE
VERDE FRANCESCO
MATERA ANTONIO
PUGLIESE SAMUEL
SCACCABAROZZI JACOPO
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
26/73
AMMONIZIONE (I INFR)
FRISENNA GIULIO
LIA DAMIANO BIAGIO
MANETTA MARCO
POLITO VINCENZO
BENEDETTI SIMONE
SGARBI LORENZO
TITO FABIO
EL KAOUAKIBI HAMZA
MONTI NICCOLO
CELIENTO DANIELE
SCIACCA GIACOMO MICHELE
ROCCA MICHELE
SILVESTRI TOMMASO
BOVE DAVIDE
PETRICCIONE JACOPO
BERETTA GIACOMO
BERMAN TAMIR
CALDORE MARCO
DE FRANCESCO FRANCESCO
YABRE MOUSTAPHA
ESPOSITO MATTEO
FABRIZI LUCA
DE SANTIS MIRCO
HAMLILI ZACCARIA
TOLOMELLO FILIPPO
DIOP ABOU
CAPASSO CIRO
ENRICI PATRICK
FABBRO MICHAEL
ROMANO ANTONIO
COCETTA NICCOLO
GIANNONE LUCA
NOCERINO LUCA FABIO
ACCARDI ANDREA
FORTE FRANCESCO
RISOLO ANDREA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PICERNO)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
26/74
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 22 Settembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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