
(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 FASCICOLO LLPP/ALPE/28/2000/106
Trieste, 17 luglio 2023
ORDINANZA
OGGETTO: Disposizioni al fine della salvaguardia delle risorse idriche regionali ai sensi dell’art.
106 del RD 1775/1933.
il Direttore del Servizio gestione risorse idriche
della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
PREMESSO:
• che il livello delle falde sotterranee regionali sta seguendo negli ultimi anni un calo
costante e in alcune aree della regione oggi si attesta ai minimi storici;
• che il mutato regime degli eventi meteo-climatici – in particolare la riduzione delle
precipitazioni di tipo nevoso e la minor frequenza di quelle nei periodi estivi nonché
l’aumento delle temperature medie – non è più in grado di garantire la ricarica naturale
delle falde necessaria al mantenimento del sistema in uno stato di equilibrio;
• che a livello europeo la disponibilità d’acqua dolce (rinnovabile) è in calo nell’ultimo
ventennio;
• che l’Osservatorio permanente sulle risorse idriche istituito presso l’Autorità di bacino
del distretto delle Alpi Orientali dallo scorso febbraio inquadra lo stato delle acque
sotterranee ad un livello di severità media, come confermato anche nell’ultima
riunione di aggiornamento del 13 luglio u.s.;
• che quindi ricorre una grave condizione di criticità per gli acquiferi sotterranei regionali
tale da configurare una situazione ormai stabile di pregiudizio al regime delle acque
pubbliche;
• che in Regione quella dei pozzi a getto continuo ad uso domestico è la tipologia di
prelievo da risorse sotterranee di gran lunga prevalente, per una quantità stimata di
oltre 1 miliardo di mc/anno, che supera il totale dell’insieme di tutti i prelievi da falda
attivi per qualsiasi altro uso, ed è pari a più del 20% del fabbisogno idrico ad uso civile
dell’intero territorio nazionale;
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e che tale prelievo costituisce un enorme problema non solo in termini ambientali per
lo spreco di una risorsa essenziale come l’acqua ma anche per tutta una serie di dirette
conseguenze negative che ne derivano sul piano economico e della salute pubblica,
quali ad esempio la riduzione dell’efficienza del sistema di depurazione urbana,
l’aumento dei costi di sollevamento a mare delle acque superficiali a protezione delle
aree costiere depresse, la sostituzione delle acque residenti negli acquiferi artesiani
con acque di neo infiltrazione provenienti dall’Alta Pianura, l’ingressione a terra del
cuneo salino, e così via;
TENUTO CONTO che la suddetta situazione si aggrava ulteriormente in un contesto
stagionale di siccità, nell’ambito del quale:
• è da poco iniziata la fase di massima domanda ad uso irriguo;
• perdurando l’attuale tendenza meteo-climatica è possibile una crisi estiva anche sul
fronte dell’approvvigionamento idropotabile per alcuni Comuni della Regione;
• l’Autorità di bacino del distretto delle Alpi orientali nel contesto del già citato
Osservatorio ha ripetutamente invitato le Regioni ad applicare ogni misura di
contenimento dei prelievi da acque sotterranee, in particolare riguardo agli usi non
prioritari, citando espressamente l’obbligo di regolazione dei pozzi zampillanti a getto
continuo;
• il Commissario straordinario nazionale istituito con il cd. decreto “Siccità” (D.L.
gli altri compiti quello [cfr. art. 3, comma 3, lettera e)] di verificare e coordinare
l’adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall’articolo 146 del D.Lgs.
152/2006 per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica,
proponendo al caso l’esercizio dei poteri sostitutivi;
• dal 23 giugno 2022 permane la decretazione da parte del Presidente della Regione
dello stato di sofferenza idrica ai sensi dell’art. 36, comma 7bis, della LR 11/2015;
RICORDATO che il comma 3 dell’art. 47 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di
Tutela delle Acque già prevede che ai fini del risparmio e della tutela sia quantitativa che
qualitativa della risorsa idrica sotterranea, ciascun pozzo artesiano, a qualunque uso destinato,
debba essere dotato di valvola di regolazione del flusso atta a limitare l’esercizio del prelievo
in funzione del reale fabbisogno;
VISTE le disposizioni di cui agli artt. 105 e 106 del RD 1775/1933 secondo le quali gli uffici
dell’Autorità competente possono “disporre che sia regolata l’erogazione dei pozzi salienti a
getto continuo” e possono, altresì, emettere tutti i provvedimenti ritenuti idonei alla tutela
degli interessi generali e del regime idraulico della regione qualora ricorrano attuali o
prevedibili situazioni di pregiudizio al regime delle acque pubbliche, nonché ordinare, a spese
dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l’utilizzazione;
CONSIDERATO tra l’altro:
• che la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con delibera 299 del
fissato tra gli altri l’obiettivo “Entro il 2027 garantire … un buono stato di tutte le acque
sotterranee” (cfr. Tabella VI.A.), per il quale è condizione necessaria il ripristino
dell’equilibrio degli acquiferi a livello quantitativo;
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che la medesima LR “FVGreen” all’art. 4, comma 4, individua la gestione delle risorse
idriche quale settore strategico per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;
e che con l’art. 4, commi da 5 a 11, della LR n. 22 del 28 dicembre 2022 (Legge di
stabilità 2023), sono state stanziate risorse finanziarie per erogare contributi a
copertura del 100% della spesa ammissibile per l’acquisto e l’installazione di dispositivi
di regolazione del flusso di pozzi e fontanili a favore di privati ed enti pubblici;
RITENUTO quindi necessario ed improcrastinabile un intervento volto a ridurre in modo
significativo il prelievo tramite pozzi salienti a getto continuo ad uso domestico al fine di:
• salvaguardare la matrice ambientale degli acquiferi sotterranei regionali;
• raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;
• tutelare la futura fruibilità degli stessi pozzi, evitando ulteriori perforazioni;
• ridurre le conseguenze negative del depauperamento delle falde sotterranee sul
sistema socio-economico regionale;
RICORDATA la delibera 281/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio
gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile;
VISTI:
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
• il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici”;
ORDINA ai sensi dell’art. 106 del RD 1775/1933
1. che nel territorio regionale l’erogazione dei pozzi salienti a getto continuo ad uso domestico
sia regolata con le modalità descritte nel documento elaborato dal Tavolo tecnico previsto
al comma 4 dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela
delle Acque, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. che tutti i pozzi salienti a getto continuo privi di utilizzo siano chiusi e sigillati
definitivamente tramite cementazione;
3. che i pozzi salienti a getto continuo pubblici senza specifico impiego se non quello
ornamentale (quali ad esempio fontane a getto continuo e lavatoi) siano chiusi e sigillati
definitivamente tramite cementazione, se non riconvertiti con ricircolo a ciclo chiuso;
4. che le disposizioni espresse ai punti precedenti diventino definitivamente obbligatorie a
partire dal 30 novembre 2023, termine entro il quale tutti i soggetti interessati dovranno
pertanto aver provveduto ad adeguare i pozzi di conseguenza;
AVVERTE
che l’inosservanza delle predette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art. 219 del RD
1775/1933 con la sanzione amministrativa da € 20,00 a € 516,46 (come sostituita e aggiornata
dagli artt. 32 e 114, primo comma, della L. n. 689/1981) e, qualora ne ricorrano i presupposti,
darà luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale;
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DISPONE
che la sorveglianza per l’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sia demandata
in via prioritaria alle singole Amministrazioni comunali competenti per territorio;
INVITA altresì i Sindaci
ad emettere specifiche Ordinanze mirate a razionalizzare i consumi idrici ed a promuovere
comportamenti consapevoli nella cittadinanza, sentiti – nei Comuni serviti da acquedotto – i
Gestori del Sistema Idrico Integrato che forniranno indicazioni a tal scopo in funzione del grado
locale di criticità in termini di approvvigionamento idropotabile;
INFORMA
che la presente Ordinanza potrà esser revocata o modificata al mutare delle attuali condizioni
del regime delle acque pubbliche;
che la presente Ordinanza sarà pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione;
e che avverso il presente provvedimento può esser proposto ricorso avanti al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRETTORE
del Servizio Gestione Risorse Idriche
Paolo De Alti
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