
(AGENPARL) – lun 18 settembre 2023 COMUNICATO N. 20/DIV – 18 SETTEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 15, 16 e 17 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 15, 16 e 17 Settembre 2023
3^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
NOVARA
PRO PATRIA
GIRONE C
PADOVA
GIANA ERMINIO
ALBINOLEFFE
LUMEZZANE
VIRTUS VERONA
PRO SESTO
TRENTO
ARZIGNANO V.
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
BRINDISI (*)
FOGGIA
BENEVENTO
PICERNO
JUVE STABIA (*)
LATINA (*)
MONOPOLI
ACR MESSINA (**)
SORRENTO
CROTONE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 18 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 15, 16 e 17 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, CROTONE, MONOPOLI,
POTENZA, L.R. VICENZA, SORRENTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.
25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo
Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore
Distinti determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara,
in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, due fumogeni sul recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerato che non si
sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara (r.
arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 40° minuto del
primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei
confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 67° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco provocando,
una piccola bruciatura del tappeto sintetico;
2. nell’avere danneggiato una porta dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del tappeto sintetico, che la Società sanzionata disputava
la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, all’ingresso in campo delle squadre, tre bengala sul terreno di gioco
provocando, la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un’asta di bandiera in plastica nel
recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 200,00
ALESSANDRIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi
riservati agli Arbitri al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2023 ED
€ 500,00 DI AMMENDA
VERCELLOTTI STEFANO
(ALESSANDRIA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una
sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BALDRIGHI LUCA
(FIORENZUOLA)
ALLENATORI ESPULSI
20/50
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MAYATE MOHAMED
(LEGNAGO SALUS)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del IV
Ufficiale pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CAGLIONI DARIO
(PRO SESTO)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
DIANA AIMO
(L.R. VICENZA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall’area tecnica e pronunciava parole
offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. a. a. n. 1).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ROTA ARENSI
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
FRASCATORE PAOLO
(ALESSANDRIA)
(CROTONE)
(TURRIS)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
FASOLINO GAETANO
(TURRIS)
AMMONIZIONE (II INFR)
LAKTI ERALD
SUSSI CHRISTIAN
MARZUPIO MANUEL
FERRANTE LORENZO
FERRARI FRANCO
MARTIC MANUEL
PELAGATTI CARLO
RIGHETTI SAMUELE
VASSALLO FRANCESCO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
20/51
BUSSAGLIA ANDREA
MAURIZII EMANUELE
TONINELLI DARIO
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BORGHINI DIEGO
DOUMBIA ISSA
BELGIOVINE DANIELE
NUNZELLA LEONARDO
MOLNAR IVO
MASI ALBERTO
SIDIBE ALLASSANE
DALL’OGLIO JACOPO
SANNIPOLI DANIEL
BENEDETTI AMEDEO
BERRA FILIPPO
MAROTTA ALESSANDRO
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
SIMONETTI PIER LUIGI
PROIETTI MATTIA
TOSCANO MARCO
CASTELLINI ALESSIO
CHIRICO’ COSIMO
LADINETTI RICCARDO
D’ERRICO ANDREA
SECK ASSANE
SORZI MATTEO
MARTINI JACOPO
FRANZONI ANDREA
FUMAGALLI TOMMASO
IERARDI MARIO
MOSCATI MARCO
PESCE SIMONE
POGLIANO CESARE
REGAZZETTI SAMUELE
PANIZZI ERIK
REDOLFI ALEX
BORELLO GIUSEPPE
CARGNELUTTI RICCARDO
BONACCORSI SAMUELE
KHAILOTI OMAR
RANIERI ROBERTO
BELLI FRANCESCO
FAVALE GIULIO
RUSSINI SIMONE
CECCARELLI TOMMASO
PITARRESI FRANCESCO
SBRAGA ANDREA
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(POTENZA)
20/52
SCHIATTARELLA PASQUALE
VOLPE GIOVANNI
STANZANI LEONARDO
BASILI DAMIANO
BADJE ISMAILA
BLONDETT EDOARDO
BONAVOLONTA ANGELO
DE FRANCESCO ALBERTO
GARCIA TENA POL
RUSSO ALESSANDRO
SANGALLI MATTIA RONALD
MATERA ANTONIO
MICELI MIRKO
PUGLIESE SAMUEL
SCACCABAROZZI JACOPO
ARTISTICO GABRIELE
BIONDI KEVIN
FORNITO GIUSEPPE
GIOVINCO GIUSEPPE
LUCATELLI IGOR
POLIDORI ALESSANDRO
ZUPPEL DIEGO
CASAROTTO MATTEO
DAFFARA MANUEL
TOFFANIN FRANCESCO
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 18 Settembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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