
(AGENPARL) – mar 05 settembre 2023 COMUNICATO N. 8/DIV – 5 SETTEMBRE 2023
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 1, 2, 3 e 4 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 1, 2, 3 e 4 Settembre 2023
1^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRIESTINA
GIRONE B
NOVARA
VIRTUS VERONA
RENATE
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO V.
PADOVA
PRO SESTO
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
TRENTO
CARRARESE
GUBBIO
LUCCHESE
OLBIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
FERMANA
PINETO
PERUGIA
CESENA
JUVENTUS NEXT GEN
SESTRI LEVANTE
TORRES
AREZZO
VIS PESARO
ANCONA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
ACR MESSINA
LATINA
MONOPOLI (*)
CROTONE
SORRENTO
JUVE STABIA
BRINDISI
FOGGIA
BENEVENTO
PICERNO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 1, 2, 3 e 4 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA,
AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, GUBBIO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA,
POTENZA, RECANATESE, RIMINI, SORRENTO, TRIESTINA e VIS PESARO hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
GARA TARANTO – FOGGIA DEL 3 SETTEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti
eventualmente tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione, chiede alla Procura
Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
accerti i fattori eziologici che hanno determinato l’incendio che si è sviluppato in prossimità del
Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni
all’impianto;
accerti, in particolare, se l’incendio sia stato provocato da comportamenti dolosi e/o colposi dei
tifosi presenti all’interno dell’impianto, specificandone la società di appartenenza;
indichi il Settore all’interno del quale normalmente i tifosi ospitati assistono alle gare casalinghe
della società di appartenenza, ove a carico degli stessi emergano elementi di responsabilità in
ordine alla provocazione dell’incendio in questione;
acquisisca, secondo la normativa, gli atti di indagine eventualmente posti in essere dall’Autorità
Giudiziaria e/o gli atti posti in essere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a fini amministrativi;
accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
SOCIETA’
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE
FOGGIA
Visti il referto del Direttore di gara, il suo supplemento di referto, le relazioni redatte dai
componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, con il relativo suo
supplemento, in data 3 settembre 2023;
riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’espletamento degli ulteriori
accertamenti istruttori disposti con ordinanza emessa in data odierna, osserva quanto
segue.
Condotte poste in essere.
Dal referto del Direttore di gara, dal suo supplemento di referto, dalle relazioni redatte dai
componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo sopra richiamate in
ordine alla gara TARANTO – FOGGIA del 3 settembre 2023, sono emerse le seguenti
risultanze.
I tifosi della Società FOGGIA ubicati nel Settore Curva Sud, nel corso ed in occasione della
gara, hanno posto in essere le seguenti condotte.
1. fra il 16° ed il 44° minuto del secondo tempo, accendevano vari fumogeni lanciandoli
(almeno otto) sul terreno e nel recinto di giuoco, senza provocare conseguenze dannose;
2. fra il 16° ed il 23° minuto del secondo tempo, facevano esplodere sul terreno e nel
recinto di gioco petardi di elevata potenza (almeno sei), senza provocare conseguenze
dannose;
3. in particolare, fra il 16° e il 17° minuto del secondo tempo, lanciavano sul terreno di
gioco sei bengala e tre petardi, così provocando la sospensione della gara per circa un
minuto, onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale;
4. durante tale frangente lanciavano un altro petardo che, deflagrando, provocava, in
danno di un Vigile del Fuoco intervenuto, una escoriazione sul braccio destro;
5. inoltre, al 17° ed al 21° minuto del secondo tempo, lanciavano tre petardi verso il Settore
Tribuna occupato dai tifosi avversari, senza provocare conseguenze dannose;
6. al termine della gara, durante il deflusso dei sostenitori del FOGGIA, nelle adiacenze del
Settore dagli stessi occupato, è scoppiato un incendio che si è propagato provocando
gravi danni all’impianto dove si è disputata la gara.
Come già premesso, in ordine a tale ultima circostanza sono stati richiesti
approfondimenti istruttori, con riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Conclusioni.
Da quanto sopra esposto risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in
essere dai tifosi del FOGGIA, in occasione e durante la gara in oggetto.
In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del
secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto,
atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici.
Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre
un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro
materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo
un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale
lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità
intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto
lanciato e della sua potenzialità lesiva.
Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi
nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello
stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate.
Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA,
condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle
norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità
pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e
una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la
prosecuzione della gara.
Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente
un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone
l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d),
e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte
perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione
prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della
Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta,
dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione,
ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le
conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l’inflizione della sanzione
dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse.
Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai
sostenitori del FOGGIA, adotta i seguenti provvedimenti.
Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, supplemento r.
arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società FOGGIA a porte
chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla
data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA
CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
AMMENDA € 2.500,00
VIRTUS FRANCAVILLA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva
Sud, al 23°e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed
insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla
CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su
ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo
gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale
farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser
verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato
nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all’interruzione di tale condotta;
2. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul
terreno di gioco all’indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti,
una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest’ ultimo, che
colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici
evidenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco, al 42°
minuto del secondo tempo, un contenitore di patatine pieno (che colpiva un tesserato
della propria squadra) e contestualmente un bicchiere di plastica pieno;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 16° minuto del secondo
tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del viso del portiere del
Benevento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r.c.c.).
AMMENDA € 800,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, all’ 84° e al 92° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua
piena e un accendino sul terreno di gioco nelle immediate vicinanze del portiere della
squadra avversaria, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre in campo, tre petardi nel recinto di gioco e, al
1° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo
all’interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del
Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver fatto esplodere, al 12° minuto del primo tempo, all’interno del proprio
Settore una bomba carta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, una bottiglietta di plastica, un bicchiere di
plastica, un accendino e quattro fumogeni, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della
gara mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, acqua all’interno del
recinto di gioco in direzione dell’Arbitro il quale, al fine di evitare di essere colpito, faceva
rientro in campo temporeggiando per circa due minuti. Successivamente, grazie
all’intervento degli Steward, faceva regolarmente rientro negli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S e l’intervento fattivo degli Steward (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 200,00
CARRARESE per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord,
intonato, al 5° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi nei confronti
delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed, r.c.c.).
NOVARA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. arbitrale, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 39° minuto del primo tempo e al 14° minuto del secondo tempo, due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste
in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.
c.c.).
AMMENDA € 150,00
BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato al
termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco,
due bicchieri di plastica pieni di liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi
adottati e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
LATINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato
al 71° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato cori
oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 22°, 23° e 72° minuto della gara per
due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando platealmente e
pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi
posizionato in Tribuna retrostante le panchine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOCCI FABIO
(TORRES)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUNELLO ANDREA
(SPAL)
A) per avere fatto accesso sul terreno di gioco durante il riscaldamento pre-gara e aver coadiuvato il
preparatore dei portieri SCALABRELLI della Società Spal nel riscaldamento pre-gara nonostante non
fosse inserito nella distinta gara;
B) per avere sostato per tutta la durata della gara nei pressi della panchina aggiuntiva della propria
squadra e per aver fatto rientro negli spogliatoi a fine gara assieme agli altri tesserati nonostante non
fosse inserito nella distinta gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 6, 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
POSSANZINI DAVIDE
OLIVI SAMUELE
CAPUANO EZIO
(MANTOVA)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LEONETTI VITO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno allo stomaco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e,
dall’altra, la perpetrazione della condotta con il pallone in gioco e la circostanza che non si sono
verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AUCELLI CHRISTIAN
(PERGOLETTESE)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone tra i piedi si girava sbracciando
violentemente e lo colpiva a mano aperta sul volto provocandogli un dolore momentaneo all’occhio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r.
arbitrale, supplemento r. arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARTINELLI LUCA
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo
rincorreva per 20 metri agitando le braccia e, invitato dall’Arbitro a fermarsi proseguiva la corsa fino ad
avvicinarsi alla distanza di un metro dallo stesso pronunciando parole irriguardose nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PALESTRA MARCO
COPPOLARO MAURO
DI COSMO LEONARDO
PIEROBON CHRISTIAN
(ATALANTA U23)
(CARRARESE)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANE PASQUALE
(AVELLINO)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato
della squadra avversaria, in quanto dopo aver proferito nei suoi confronti parole ingiuriose cercava il